03/06/2014
Fabrizia Giuliani
Moretti, Rotta, De Maria, Tartaglione, Pollastrini, Saltamartini, Gribaudo, Scuvera, Sbrollini, Ermini, Bergamini, Murer, Centemero, Piccoli Nardelli, Giulietti, Martelli, Giuditta Pini, Tinagli, Chaouki, Quartapelle Procopio, Carfagna, Richetti, Marzano, Locatelli, Zampa, Fassina, Di Salvo, Paris, Iori, Verini, Cuperlo, Orfini, Bonaccorsi, Civati, Laforgia
2-00563

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che: 

   dallo scorso 3 febbraio una giovane donna di 19 anni, Chiara Insidioso Monda, versa in stato di coma all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stata letteralmente massacrata, e sfigurata, di botte dal proprio compagno con cui conviveva, come si apprende da fonti stampa, nel locale caldaie della palazzina presso la casa del padre di lui; 

   i danni cerebrali subiti da Chiara come conseguenza del furioso pestaggio sono gravissimi; 

   contro l'autore del pestaggio, Maurizio Falcioni, che dopo aver ripetutamente colpito la ragazza ha chiamato i soccorsi, erano già state presentate da parte del padre della ragazza due denunce-querele, lo scorso 3 dicembre 2013 e il 14 gennaio 2014; 
   in particolare nell'ultima denuncia-querela veniva ricostruita la storia della ragazza e delle precedenti denunce presentate e veniva posto l'accento sulla situazione di «ritardo mentale lieve» e di una «personalità con immaturità affettiva e ritardo mentale lieve con ritardo cognitivo», così come certificato da attestati medici, e di gravi problemi di salute – la ragazza infatti soffre di asma bronchiale e allergia cronica che per ultimo nel 2012 l'aveva costretta al ricovero d'urgenza presso l'ospedale Fatebenefratelli; 

   da fonti giornalistiche si apprende che i medici hanno riscontrato sul corpo di Chiara segni tali da lasciar intendere che la ragazza fosse stata picchiata altre volte in precedenza e che gli stessi carabinieri erano stati testimoni di un precedente episodio di maltrattamento nei confronti della ragazza in occasione del quale il Falcioni era stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale; 

   di questi maltrattamenti non si ha notizia negli atti giudiziari ma vi sono testimonianze dei vicini di casa resi però solo successivamente alla tragedia del 3 febbraio 2014; 

   in occasione del deposito dell'ultima denuncia, a gennaio di quest'anno, gli avvocati del padre della ragazza hanno saputo che, nonostante la segnalazione di reato effettuata dai Carabinieri, nessun procedimento era ancora stato avviato contro Maurizio Falcioni; 

   il padre temeva per le possibili conseguenze di questa relazione, per la differenza di età tra i due, la condizione di tossicodipendenza del Falcioni, per i problemi di salute di Chiara e i luoghi inadatti in cui vivevano e soprattutto per la situazione di ritardo affettivo della ragazza che seppur maggiorenne, risultava immatura affettivamente; 

   lo Stato deve avere tra i propri obblighi, morali ancora prima che costituzionali, la tutela di ogni individuo senza distinzione alcuna e la garanzia di una giustizia equa e sollecita a tutela delle persone offese; 

   il Parlamento, dapprima con la ratifica della Convenzione di Istanbul e poi con l'adozione del decreto-legge n. 93 del 2013, ha inteso mandare un segnale forte alle vittime di violenza: lo Stato è presente, cerca di prevenire e vuole tutelare i suoi cittadini; 
   sono state infatti definite come forme di violenza anche quelle di natura psicologica e sono stati dati strumenti alle forze dell'ordine tali da consentire interventi rapidi come ad esempio la procedibilità d'ufficio se il maltrattante viene colto in flagrante; 

   come si è più volte affermato nella fase di discussione e adozione delle norme sopra indicate, la violenza contro le donne è un fenomeno innanzitutto culturale che riguarda la società intera e che necessita di una riforma profonda, dalla difficoltà a denunciare da parte delle vittime alla collaborazione di chi è conoscenza, o ipotizza, fenomeni di violenza, come ad esempio, l'intervento dei vicini – che oggi le norme tutelano per quanto riguarda la denuncia; 

   è stato più volte considerato come la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 603 del Codice penale (reato di plagio) avvenuta nel 1981, abbia creato un vulnus ordinamentale; il reato di plagio che presupponeva un totale stato di soggezione ed apparteneva ai delitti contro la persona (titolo XII del Libro II del codice penale), ovvero ai delitti contro la libertà individuale, infatti, tutelava un bene giuridico specifico, la personalità individuale –: 

   se i Ministri interpellati non ritengano di dover compiere i passi necessari, per quanto di competenza, al fine di fare chiarezza in merito ai gravissimi fatti riguardanti la giovane Chiara Insidioso Monda, esposti in premessa, anche per individuare eventuali errori o ritardi negli interventi posti in essere, e soprattutto al fine di evitare, in futuro, simili epiloghi tragici, e per poter dunque proseguire con fermezza nella lotta alla violenza di genere e se non ritengano, inoltre, per quanto di competenza, di doversi ad operare per trovare strumenti giuridici equilibrati ed adeguati, atti a colmare il vuoto normativo creato dalla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio.

Seduta del 5 giugno 2014

Illustrazione di Fabrizia Giuliani, risposta di Maria Ferri Cosimo, Sottosegretario di Stato per la giustizia, replica di Fabrizia Giuliani

Illustrazione

Fabrizia Giuliani: Signor Presidente, noi ci rivolgiamo al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia per avere chiarezza intorno a questi episodi che ricapitolo rapidamente. Dallo scorso 3 febbraio 2014 una giovane donna, appena maggiorenne, di 19 anni, si chiama Chiara Insidioso Monda – fu una storia che fece anche molto scalpore a livello mediatico immediato -,versa in stato di coma irreversibile all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stata percossa per oltre due ore e sfigurata. L'autore di queste violenze è il suo compagno con cui conviveva, si apprende da fonti stampa ma anche dirette, in un locale caldaie di una palazzina presso la casa del padre di lui. Parliamo della periferia di Roma, insomma di zone che sono anche oltre la periferia.

  I danni cerebrali subiti da Chiara, come conseguenza di questo pestaggio, sono gravissimi. Ora, perché abbiamo ritenuto di dover procedere con questa interpellanza ? Perché contro l'autore del pestaggio, che si chiama Maurizio Falcioni, che dopo aver ripetutamente colpito la ragazza – due ore di pestaggio in un palazzo silente – ha chiamato i soccorsi, erano già state presentate dal padre della ragazza due denunce-querele: una presentata in data 3 dicembre 2013, la seconda il 14 gennaio 2014. Quindi, parliamo di un paio di settimane prima del crimine.

  Nell'ultima denuncia-querela veniva ricostruita la vicenda di questa ragazza e delle precedenti denunce; veniva particolarmente posto l'accento sulla situazione di «lieve ritardo cognitivo», si descriveva una «personalità con immaturità affettiva e lieve ritardo mentale». Questo naturalmente veniva comprovato da certificati e da attestati medici, e venivano sottolineati negli stessi certificati i problemi di salute molto seri: la ragazza infatti soffriva di asma bronchiale e allergia, insomma fattori che avevano più volte costretto al ricovero.

  Da fonti giornalistiche si apprende, poi, un altro precedente che è stato ignorato: i medici hanno infatti riscontrato sul corpo della ragazza segni tali da lasciar intendere che fosse stata percosse altre volte in precedenza. Gli stessi carabinieri erano stati testimoni di un episodio di maltrattamento nei confronti della ragazza, in occasione del quale questo Falcioni era stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Insomma di elementi ce ne sono molti e, nonostante, appunto, le testimonianze dei vicini, probabilmente intimiditi anche dalla personalità di questo Falcioni, sono stati resi pubblici solo successivamente alla tragedia del 3 febbraio. In occasione del deposito dell'ultima denuncia, a gennaio di quest'anno, gli avvocati del padre di Chiara hanno saputo che, nonostante la segnalazione di reato effettuata dai carabinieri, nessun procedimento era ancora stato avviato contro Maurizio Falcioni. Il padre, temeva per le conseguenze di questa relazione e ne aveva piena consapevolezza, non solo per la differenza di età tra i due, ma per la personalità del Falcioni, che era anche in condizioni di tossicodipendenza, per i problemi di salute di Chiara, per i luoghi inadatti in cui vivevano e soprattutto per la diseguaglianza profonda che segnava tale relazione, da ricondurre al ritardo affettivo e cognitivo della ragazza.

  Noi che abbiamo sottoscritto questa interpellanza, tenendo presente anche gli atti che ha compiuto questo Parlamento relativamente alla rapida approvazione della Convenzione di Istanbul che – lo ricordiamo – entrerà in vigore finalmente ad agosto di quest'anno e anche alla luce delle iniziative che sono state intraprese a livello europeo per avere finalmente contezza del fenomeno della violenza di genere nei Paesi che vanno a comporre il Consiglio d'Europa, alla luce di questo si deduce finalmente – e questa è un'acquisizione di livello politico e giuridico che noi crediamo debba essere tenuta ferma – che è lo Stato che deve avere tra i propri obblighi morali, prima ancora che costituzionali, la tutela di ogni individuo senza distinzione alcuna e la garanzia di una giustizia equa e sollecita a tutela delle persone offese e soprattutto capace di individuare rapidamente le responsabilità di chi compie crimini.

  Il Parlamento, appunto, con la ratifica della Convenzione di Istanbul e poi con la conversione del decreto-legge n. 93 del 2013 ha mandato un segnale forte, non solo nei confronti delle vittime della violenza ma – ripeto – soprattutto nei confronti dell'impunità di cui talvolta sono stati coperti gli autori. Lo Stato vuole dare segnali di presenza, cerca di prevenire e vuole tutelare i propri cittadini. Nella Convenzione di Istanbul e anche nel survey che è stato presentato a Bruxelles a marzo sono state definite come forme di violenza anche quelle di natura psicologica. Sono stati attribuiti strumenti importanti alle forze dell'ordine, tali da consentire interventi rapidi, come ad esempio la procedibilità d'ufficio se il maltrattante viene colto in flagrante.
  Si è più volte affermato, nella fase di discussione e di adozione delle norme sopra indicate, come la violenza contro le donne sia un fenomeno innanzitutto culturale, che riguarda la società intera – e dunque è la società che deve farsene responsabile – e necessita di una riforma profonda. Questo survey di cui abbiamo parlato prima, questa indagine che è stata condotta a livello europeo ha mostrato come in Paesi come l'Italia vi sia ancora una difficoltà forte a denunciare da parte delle vittime e soprattutto a suscitare la collaborazione di chi è a conoscenza o ipotizza fenomeni di violenza, come ad esempio l'intervento dei vicini. Oggi abbiamo provveduto, abbiamo provato a provvedere con norme che tutelano anche le denunce da parte di chi assiste alle violenze.

  Ora, di fronte a dati come questi, io chiedo se i Ministri interpellati non ritengano di dover compiere i passi necessari per quanto di competenza, al fine di fare chiarezza in merito ai fatti gravissimi che hanno riguardato Chiara, ma che, lo ricordo, riguardano molte altre donne; riteniamo importantissimo provare a verificare e ad individuare errori o ritardi negli interventi posti in essere al fine – questa è la finalità soprattutto di interpellanze come questa – di evitare simili epiloghi tragici: arrivare un minuto prima, o anche molto prima e poter proseguire con fermezza nella lotta contro la violenza di genere. Chiediamo ai Ministri se non ritengano, per quanto di competenza, di doversi adoperare per trovare strumenti giuridici equilibrati ed adeguati, atti a colmare il vuoto normativo creato dalla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio che – come si vede in questa vicenda – ha giocato un ruolo importantissimo.

 

Risposta

Signor Presidente, buongiorno a tutti. Rispondo all'interpellanza dell'onorevole Giuliani che – lo devo dire – nell'affrontare un caso specifico, sul quale poi mi soffermerò, ha delineato in modo molto efficace e condivisibile una serie di argomentazioni che riguardano un problema che è molto sentito, non solo dai cittadini e dall'opinione pubblica ma anche dal Governo e dal Ministero della giustizia.
  Quando si parla di tutela della violenza sulle donne, violenza di genere, e tutela dei cittadini, occorre che si abbia l'idea, la certezza, più che l'idea, di una tutela effettiva e devo dire che su questa via e su questa linea si sta muovendo il Governo e diverse sono le disposizioni già in atto e anche l'idea di un rafforzamento. Per esempio, è diventato legge il provvedimento sulla messa alla prova e nel progetto, che l'imputato deve presentare per accedere, per esempio, all'istituto della messa alla prova, è essenziale il suo rapporto con la vittima e la consapevolezza di rimediare al reato posto in essere in astratto e, quindi, a un pieno recupero effettivo. Questo perché si vuole appunto tutelare con maggior forza la persona offesa e dare sempre di più la consapevolezza di una tutela effettiva.
  Inoltre, un altro passaggio importante è quello che riguarda la prevenzione. Anche sulla prevenzione occorre fare molto. Sia la magistratura ma, soprattutto, anche le forze dell'ordine si stanno sempre di più attrezzando per aiutare le persone indifese; quindi non solo avere il coraggio di presentare la denuncia ma, appunto, affidarsi a persone qualificate, competenti e specializzate in questo settore, come sono sempre di più le forze dell'ordine.

  Ma venendo al caso specifico, intendo preliminarmente precisare che su quanto accaduto alla giovane Chiara Insidioso Monda sono stati immediatamente attivati i competenti dipartimenti di questo Ministero ed è stata acquisita ogni utile informazione da parte della magistratura procedente. In particolare, secondo quanto riferito dal procuratore capo di Roma, l'avvocato difensore di Insidioso Monda Maurizio, padre di Chiara, ha depositato, in data 14 gennaio 2014, presso l'ufficio primi atti della procura di Roma, una denuncia-querela a carico di Falcioni Maurizio e di Falcioni Gianfranco. A tale denuncia sono stati allegati una copia del verbale di allontanamento della giovane Insidioso Monda Chiara, datato 2 settembre 2013, una copia del verbale di una denuncia-querela, datata 3 dicembre 2013, presentata in pari data alla stazione carabinieri di Vitinia, nonché documentazione attestante il ritardo mentale lieve di Chiara, nata il 30 dicembre 1994 e all'epoca dei fatti già maggiorenne.

  Su queste basi, in data 16 gennaio 2014 la procura ha iscritto un procedimento penale a carico di Falcioni Maurizio e Falcioni Gianfranco, contestando loro il delitto di circonvenzione di persona incapace in danno della vittima, Insidioso Monda Chiara, ai sensi dell'articolo 643 del codice penale, ed inoltre il delitto di minacce gravi, di cui all'articolo 612, comma 2, del codice penale, commesso nei confronti di Insidioso Monda Maurizio nella qualità di parte offesa. In entrambe le denunce, così come specificato dalla citata procura, non risultano riferiti episodi di minaccia o violenza dei quali sarebbe rimasta vittima la giovane Chiara, né risulta che la stessa ragazza abbia denunciato ovvero riferito, anche informalmente, di avere subito atti di violenza da Falcioni Maurizio. Nei verbali trasmessi dai carabinieri di Vitinia risulta, invece, che la donna aveva espressamente fatto valere il diritto di decidere, essendo maggiorenne, con chi vivere la sua vita, così scegliendo di continuare a convivere con il Falcioni.

  Nonostante la rappresentazione dei fatti sopra esposti, in data 20 gennaio 2014 la procura ha disposto un approfondimento della situazione familiare della ragazza, delegando i carabinieri della stazione di Vitinia al compimento di atti urgenti, al fine di valutare un'eventuale richiesta di misura cautelare. La gravissima aggressione compiuta dal Falcioni in danno di Chiara Insidioso Monda si è consumata il 3 febbraio 2014, prima ancora che gli atti delegati potessero essere completati. Attualmente, per quanto riguarda il reato di circonvenzione di persona incapace in danno di Chiara, la procura ha avanzato richiesta di archiviazione, non ricorrendo, a giudizio della predetta magistratura inquirente, tutti i presupposti per poter ritenere sussistente un simile delitto.

  Si è invece proceduto a carico di Falcioni Maurizio e Falcioni Giancarlo per il reato di minacce gravi commesso nei confronti di Insidioso Monda Maurizio, padre di Chiara.

  Per quanto riguarda poi il procedimento nel quale a Falcioni Maurizio risulta contestato il delitto di tentato omicidio aggravato e di maltrattamenti in famiglia in danno di Chiara Insidioso Monda, la procura riferisce che lo stesso è attualmente pendente nella fase del processo con rito immediato e che il Falcioni è tuttora in stato di detenzione in carcere.

  Sulla base degli atti della procura, deve, quindi, darsi atto che: nessuna denuncia-querela risulta presentata nei confronti di Falcioni Maurizio per minacce, lesioni o altri atti di violenza in danno di Chiara Insidioso Monda prima del 3 febbraio 2014; non risulta che la donna, prima di quella data, abbia in precedenza riferito di aver subito atti di violenza sia fisica che psicologica ad opera del Falcioni; il delitto di maltrattamenti in danno di Chiara Insidioso Monda è stato ipotizzato d'ufficio dalla procura di Roma ed è stato accertato dopo la consumazione del gravissimo atto di violenza, avvenuto il 3 febbraio 2014.

  Ciò premesso, sul caso specifico portato all'attenzione degli onorevoli interpellanti, si segnala che, per quanto riguarda, invece, la richiesta di interventi diretti a colmare il vuoto normativo creato dalla dichiarazione di incostituzionalità del reato di plagio, devo evidenziare che la compiutezza dell'attuale sistema punitivo induce a ritenere non necessario introdurre fattispecie criminose che, pur con gli opportuni correttivi, sanzionino condotte di plagio.

  Ed invero, occorre precisare che l'articolo 603 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale in ragione del mancato rispetto del principio di tassatività della norma incriminatrice, per violazione del parametro di cui all'articolo 25 della Costituzione. Come affermato dalla Corte costituzionale – cito testualmente – «la compiuta descrizione di una fattispecie penale non è sufficiente ai fini della legittimità costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione concreta».

  La Corte, infatti, ha constatato che l'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni che nel tempo sono state date all'articolo 603 nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione.

  Si ritiene, quindi, di poter sottolineare la perdurante attualità di questo orientamento, ribadendo che deve essere scongiurata l'eventualità che, nell'applicazione delle norme penali, il libero apprezzamento del fatto giunga all'estremo dell'arbitrio.

  Posta tale premessa, si sottolinea che, oggi, le condotte di coazione psicologica e, a fortiori, quelle di vera e propria vessazione, non si pongono fuori dell'ambito dell'intervento penale, ove si prevede, peraltro, anche la particolare condizione di fragilità psicologica della vittima quale aggravante di molteplici ipotesi delittuose: così, in via generale, la norma di cui all'articolo 572 del codice penale sanziona i maltrattamenti contro i familiari conviventi (e tali sono considerati anche i comportamenti vessatori); l'articolo 612-bis del codice penale punisce gli atti persecutori consistenti in reiterate minacce o molestie (il cosiddetto stalking), peraltro con una pena che (con il recente decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 94) è stata recentemente portata fino al massimo di cinque anni di reclusione e che è ulteriormente aumentata nei casi in cui la vittima sia una persona disabile o sia legata all'aggressore da una relazione affettiva.
  L'articolo 609-bis del codice penale, poi, equipara il trattamento sanzionatorio della violenza sessuale commessa con violenza o minaccia a quella consumata mediante induzione, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima (articolo 609-bis, comma 2, n. 1); l'articolo 643 sanziona la circonvenzione di persone incapaci; infine, quanto alle circostanze, l'articolo 61, n. 5, del codice penale, prevede specifica aggravante ove il fatto sia commesso profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

  Peraltro, va ricordato che numerosi sono gli istituti, anche del diritto civile, che consentono alla persona che viva una condizione di disagio o di incapacità di provvedere ai propri bisogni o di determinarsi correttamente di avvalersi di figure di supporto quali il tutore, il curatore e l'amministratore di sostegno.

  Va, altresì, evidenziato che, al fine di dare attuazione all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, che prevede l'elaborazione di un Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito una task force interministeriale contro la violenza verso le donne, con il compito di analizzare, sotto vari profili, il fenomeno della violenza di genere, in modo da predisporre efficaci linee di azione.
  La struttura si occupa di raccolta e monitoraggio dei dati, analisi metodologica del rischio di recidiva negli episodi di violenza, formazione di tutti gli operatori coinvolti, elaborazione di specifiche forme di assistenza, tutela e sostegno delle donne, reinserimento sociale delle vittime di violenza, programmi di educazione scolastica. In tal modo, sono state definite e messe in campo le linee di intervento da intraprendere per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere. Al riguardo, si deve evidenziare che, nell'arco temporale di gennaio-aprile 2014, si è registrata, rispetto all'analogo periodo di riferimento del 2013 – ci tengo a sottolinearlo – una tendenziale riduzione del numero complessivo dei delitti consumati ai danni di donne, anche in ambito familiare o affettivo.

  In definitiva, e concludo, fermo restando l'impegno e l'attenzione del Governo verso fenomeni del tipo di quello segnalato dall'interpellante e la massima disponibilità ad accogliere ogni suggerimento e contributo per migliorare la risposta dello Stato, ritengo di poter affermare che, non solo rispetto a situazioni di particolari condizioni di fragilità psicologica della vittima o, comunque, di minorata difesa della persona offesa, ma anche riguardo al fenomeno della violenza di genere, nel nostro ordinamento sussistono strumenti e previsioni normative con i quali si sono fatti notevoli passi in avanti nella tutela delle vittime. Ringrazio per l'attenzione.

Replica

Signor Presidente, ritengo necessario fare alcune puntualizzazioni. Il sottosegretario, nel rispondere a questa interpellanza, ha sottolineato come si dia fiducia a questo Piano nazionale contro la violenza che è stato predisposto, agli strumenti di cui si deve dotare e alle risorse a cui deve attingere.

  Ecco, francamente, su questo capitolo, ancora non riusciamo a vederci chiaro fino in fondo. Casi come quello che abbiamo portato qui in Aula, sul quale abbiamo sollecitato l'attenzione, sono quelli che, negli ambiti di studio, chiamiamo quasi case studies (mi scuso per l'improprio paragone). Mi chiedo come si possa affrontare in maniera adeguata, per esempio, in un caso come questo, il capitolo della prevenzione; come sia possibile, in altro modo, coordinare le azioni di forze di polizia, operatori sanitari, assistenti sociali, che in un caso come questo, appunto, sono stati più volte sollecitati, ma, evidentemente, è mancato il raccordo.  Quel raccordo che è il solo elemento, come tutti gli studi hanno sottolineato, che mette in condizione le vittime, le persone offese, di sentirsi sicure e, quindi, procedere nell'azione di denuncia e di sollecitazione da parte dello Stato. È importante che questo coordinamento si realizzi e non venga a mancare, anche se naturalmente richiede un surplus di creatività, richiede attenzione, uno sforzo nuovo perché sono materie delicate certamente, ma sono soprattutto nuove perché richiedono una capacità di coordinamento tra settori diversi che in altri momenti non era richiesta. Sollecito, quindi, l'attenzione soprattutto su questa dimensione di coordinamento che è la sola che garantisce poi l'efficacia degli interventi.

  Questo è l'altro capitolo: se è certamente apprezzabile – lo abbiamo fatto e soprattutto questa stessa convinzione è quella che ci ha guidato quando abbiamo convertito il decreto sulla violenza di genere – e non c’è dubbio che occorra tutelare le vittime e dare sicurezza alle donne, è altrettanto importante rompere la complicità che è dietro a chi compie i crimini.

  Se personalità come quella del Falcioni hanno potuto, in qualche modo, impunemente continuare ad agire ed hanno potuto portare a compimento il crimine (ricordiamo che il pestaggio in quel palazzo è durato due ore e sarebbe bastato davvero poco per impedire la fine di Chiara Insidioso), nei confronti di questa dimensione di impunità e di questa dimensione di complicità, che anche maniera involontaria si mantiene, credo che occorra individuare delle misure ad hoc.

  Concludo sottolineando la questione del plagio che è stata riferita anche da parte del sottosegretario. Certamente, è stato considerato come la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 603 del codice penale (reato di plagio) avvenuta nel 1981 abbia creato un vulnus ordinamentale. Ma io credo che, su questo, un supplemento di riflessione vada fatto, perché il reato di plagio, che presupponeva uno stato totale di soggezione ed apparteneva ai delitti contro la persona, lo abbiamo ascoltato prima (titolo XII del Libro II del codice penale, ossia i delitti contro la libertà individuale), tutelava un bene giuridico specifico che è la libertà individuale. Credo che davvero dobbiamo essere capaci di riconsiderare questo capitolo, soprattutto per quanto riguarda quelle zone d'ombra, cioè quelle zone nelle quali non è chiaro fino in fondo quale sia e quanto sia forte lo stato di soggezione o lo stato di minorità delle persone delle quali ci si occupa, come per esempio il caso di Chiara Insidioso e dove invece non sia necessario intervenire e occorra ascoltare quel desiderio di libertà di decidere la propria vita che era stato ricordato anche prima come un'affermazione della vittima.

  A proposito di queste zone d'ombra, io credo che dobbiamo essere capaci, anche dal punto vista giuridico, di individuare delle azioni nette perché è davvero importante far sì che episodi come questo non accadano più.