05/02/2016
Gian Mario Fragomeli
Cova, Fabbri, Famiglietti, Cinzia Maria Fontana, Peluffo, Bini, Tartaglione, Gadda, Dallai, Coppola,Castricone, Giuseppe Guerini, Crimì, Taricco, Zanin, Rossi, Bergonzi, Lodolini, Amato, Capone, Carnevali, Beni, Albini, Dell'Aringa,Fedi, D'Incecco, Ginefra, Prina, Tidei, Leva, Malisani, Palma, Pelillo
2-01240

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che: 

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, commi 526 e seguenti ha correttamente riportato all'amministrazione centrale la gestione diretta degli uffici giudiziari a decorrere dal 1o settembre 2015, modificando la disciplina risalente al 1941 che poneva le spese per tali uffici in capo ai comuni; 
tali disposizioni hanno finalmente rimosso l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n.  392, recante «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari», che aveva posto a carico dei bilanci dei comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari, prevedendo rimborsi dal Ministero della giustizia attraverso l'erogazione di un contributo economico annuo; 
i comuni, con senso di responsabilità istituzionale, hanno collaborato con il Ministero della giustizia al fine di garantire un ordinato passaggio delle competenze, nell'ambito del quale sono maturate le disposizioni dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83, in considerazione dell'esperienza pluriennale maturata dai comuni e delle necessità espresse dall'amministrazione della giustizia ovvero da li uffici giudiziari sul territorio; 
per il periodo transitorio dal 1o settembre 2015 al 31 dicembre 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 617, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti della convenzione quadro stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Anci il 27 agosto 2015; 
i comuni vantano ancora nei confronti del Ministero della giustizia, sia un consistente credito per le spese sostenute negli anni tra il 2012 e l'agosto 2015 – considerato il forte ritardo nell'erogazione dei rimborsi e considerata l'assoluta insufficienza nella dotazione finanziaria del relativo capitolo di bilancio e l'esiguità degli acconti finora erogati – sia un mancato rimborso delle spese relative al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari; 
tali risorse sono state anticipate dalle casse comunali solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di stretta pertinenza statale; 
notizie informali riportano che per il 2012 sarebbe in via di adozione un provvedimento (Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze), che riconosce un rimborso in percentuali minime rispetto alle spese sostenute intorno al 25 per cento; 
giusto per fornire un parametro di riferimento delle spese tutte rendicontate per l'anno 2012 da alcuni tra i principali comuni italiani, la situazione si presenta con queste cifre: 
a) Bologna: per l'anno 2012 a fronte di una spesa validata dal Ministero della giustizia di euro 14.515.137,63 il rimborso è stato di circa 3.6 milioni di euro; 
b) Torino: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 15.848.488,76 il rimborso è stato di circa 3,9 milioni di euro; 
c) Milano: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 26.122.448,61 il rimborso è stato di circa 65 milioni di euro; 
d) Palermo: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 15.389.441,31 il rimborso è stato di circa 3,8 milioni di euro; 
e) Firenze: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 17.765.650,25 il rimborso è stato di circa 4,4 milioni di euro; 
f) Venezia: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 10.214.134,29 il rimborso è stato di circa 2,5 milioni di euro; 
g) Bari: per l'anno 2012 a fronte di una spesa pari a euro 6.803.625,35 il rimborso è stato di circa 1,7 milioni di euro; 
le mancate entrate in ciascun comune a fronte di una spesa già sostenuta comportano ripercussioni sulle risorse dei bilanci comunali, non solo in termini di minore entrata specifica, ma anche per effetto dell'obbligo di ridurre i residui attivi iscritti in bilancio con riferimento alle annualità 2013 e successive, in ossequio ai principi della nuova contabilità; 
sono destinati ad incidere negativamente sul livello dei servizi ai cittadini e proprio nel momento in cui le famiglie italiane sono più esposte sul progressivo impoverimento e i comuni ricevono le maggiori richieste di sostegno ed intervento per il sociale –: 
se il Governo sia a conoscenza che per l'anno 2011 alcuni comuni, tra cui il comune di Lecce, hanno già promosso ricorso al Tar ottenendo una pronuncia positiva con l'accoglimento dei motivi sostenuti e la nomina di un commissario ad acta per determinare la misura del contributo dovuto ai comuni; 
se il Governo sia a conoscenza che sul medesimo procedimento contro il Ministero della giustizia altri comuni hanno avviato analoga iniziativa in sede civile, anch'essa accolta, in cui il giudice ha emesso decreto ingiuntivo per il pagamento a favore dei comuni interessati della somma spettante; 
se il Governo sia a conoscenza che tale ricorso per la definizione di quanto di diritto, per un comune medio sede di ufficio giudiziario, ha comportato per le sole spese di procedura una quantificazione di oltre euro 7.000 per ciascuna pratica e che, essendo 181 i comuni sede di uffici giudiziari, l'ammontare complessivo per le sole spese di tali procedure a carico del bilancio dello Stato sarebbe pari a oltre 1,2 milioni di euro; 
considerate le diverse proposte avanzate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di evitare inutili costi aggiuntivi per i contenziosi che rischiano di insorgere, quali siano le iniziative che i Ministri interpellati intendono assumere, anche con carattere d'urgenza, al fine di determinare un percorso di graduale ristoro delle spese già sostenute dai comuni – comprensive degli oneri relativi al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari – e di ordinata gestione dei residui iscrivibili in bilancio.

Seduta del 5 febbraio 2016

Illustra Marilena Fabbri, risponde Gennaro Migliore sottosegretario di Stato per la giustizia, replica Gian Mario Fragomeli

Illustrazione

Grazie, signor Presidente. Sottosegretario Migliore, con questa interpellanza urgente a prima firma Fragomeli, che, insieme ad altri colleghi, ho sottoscritto, intendiamo interpellare i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze per chiedere di risolvere in via definitiva un problema annoso e, quindi, urgente, proprio per la sua ormai vetustà, rispetto al rimborso ai comuni delle spese per le sedi giudiziarie. 
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità del 2015, all'articolo 1, commi 526 e seguenti, ha correttamente e finalmente riportato all'amministrazione centrale dello Stato la gestione diretta degli uffici giudiziari a decorrere dal 1o settembre del 2015, modificando così la disciplina, ormai risalente al 1941, che poneva le spese per tali uffici in capo ai comuni di sedi giudiziarie. Tali disposizioni, quindi, hanno finalmente rimosso questa anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile del 1941, n. 392, che recava il trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari e che, quindi, aveva posto a carico dei bilanci dei comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari, prevedendo poi rimborsi dal Ministero della giustizia attraverso l'erogazione di un contributo economico annuo. 
Ma se allora questa disposizione poteva anche avere una sua coerenza con le normative in materia economica e finanziaria, in particolare legata al fatto che i comuni vedevano i propri bilanci di derivazione totale dai trasferimenti dello Stato e, quindi, non c'era di fatto una differenza fra fiscalità generale e fiscalità locale, in quanto appunto i comuni spendevano ciò che gli veniva trasferito dallo Stato, questa disposizione fino al 2015 ha, invece, determinato una grave ingiustizia di carattere fiscale a carico dei cittadini dei comuni capoluogo e dei comuni sedi di studi uffici giudiziari, che sono stati chiamati a ricoprire spese di carattere generale. 
I comuni con senso di responsabilità istituzionale hanno, quindi, collaborato in questi mesi con il Ministero della giustizia, al fine di garantire un ordinato passaggio delle competenze, nell'ambito del quale sono poi maturate le disposizioni dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83... . in considerazione dell'esperienza pluriennale maturata dai comuni e delle necessità espresse dall'Amministrazione la giustizia ovvero dagli uffici giudiziari sul territorio. 
Per il periodo transitorio, dal 1o settembre 2015 al 31 dicembre 2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 617, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione, manutenzione ordinaria, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministro della Giustizia, in applicazione e nei limiti della Convenzione quadro stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI il 27 agosto del 2015. 
Quindi, se per il futuro, insomma, ormai la situazione è delineata ed è stata risolta, quindi andando a risolvere appunto quella situazione di ingiustizia che dicevo prima e di fiscalità a carico solo di una parte dei cittadini che fruiscono dei servizi della giustizia, c’è però un problema legato al regresso, ai debiti maturati dalla giustizia nei confronti dei comuni e quindi ai crediti maturati da questi ultimi. I comuni infatti vantano ancora nei confronti del Ministero della giustizia, sia un consistente credito per le spese sostenute negli anni tra il 2012 e l'agosto 2015, considerato il forte ritardo nell'erogazione dei rimborsi e considerata l'assoluta insufficienza della dotazione finanziaria del relativo capitolo di bilancio e l'esiguità degli acconti finora erogati, sia un mancato rimborso delle spese relative al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari, per i quali invece c'erano accordi proprio per il trasferimento delle risorse dal Ministero della giustizia ai comuni. Tali risorse sono state anticipate dalle casse comunali, quindi, in questi anni, solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di stretta pertinenza statale. Notizie informali riportano che per il 2012 sarebbe in via di adozione un provvedimento del Ministero della giustizia, di concerto con il MEF, che riconosce un rimborso in percentuali minime rispetto alle spese sostenute fino ad ora, ossia intorno al 25 per cento, una percentuale molto distante da quella che era invece prevista dagli accordi fra comuni e Ministero, pari almeno al 70 per cento delle spese sostenute, cifra questa che è stata iscritta nei bilanci dei comuni. 
Giusto per fornire un parametro di riferimento delle spese, tutte rendicontate per l'anno 2012, da alcuni tra i principali comuni italiani, la situazione si presenta con queste cifre: a Bologna, per l'anno 2012, a fronte di una spesa validata dal Ministero della giustizia di euro 14 milioni 515.000 euro circa – non dico le cifre, perché le conosce il sottosegretario – il rimborso è stato di circa di 3,6 milioni. A Torino, per l'anno 2012, su una cifra di circa 15 milioni 800.000, il rimborso è stato di 3,9 milioni; a Milano: 26 milioni 120.000 euro il rimborso richiesto, riconosciuti 6,5 milioni; a Palermo 15 milioni di euro il rimborso richiesto, 3,8 milioni quello riconosciuto; a Firenze 17 milioni 700.000 il rimborso richiesto, 4,4 quello riconosciuto; e non continuo con Venezia e Bari (lascerò i dati agli atti). 
Le mancate entrate in ciascun comune, a fronte di una spesa già sostenuta, comportano ripercussioni sulle risorse dei bilanci comunali, non solo in termini di minore entrata specifica, ma anche per effetto dell'obbligo di ridurre i residui attivi iscritti in bilancio, con riferimento all'annualità 2013 e successive, in ossequio ai nuovi principi di contabilità a cui sono stati sottoposti i comuni a seguito dei nostri provvedimenti legislativi. Sono quindi destinati ad incidere, tali cifre, negativamente sul livello dei servizi ai cittadini di quei comuni e proprio nel momento in cui le famiglie italiane sono già esposte per il progressivo impoverimento e i comuni ricevono le maggiori richieste di sostegno per interventi di carattere sociale. 
Siamo quindi a chiedere se il Governo sia a conoscenza che per l'anno 2011 alcuni comuni, tra cui il comune di Lecce, hanno già promosso ricorso al TAR, ottenendo una pronuncia positiva con l'accoglimento dei motivi sostenuti e la nomina di un commissario ad acta per determinare la misura del contributo dovuto ai comuni, se sia a conoscenza che sul medesimo procedimento contro il Ministro della Giustizia altri comuni hanno avviato analoga iniziativa in sede civile, anch'essa accolta, in relazione alla quale il giudice ha emesso decreto ingiuntivo per il pagamento a favore dei comuni interessati, della somma spettante, se sia ancora a conoscenza che tale ricorso, per la definizione di quanto di diritto, per un comune medio sede di ufficio giudiziario, ha comportato per le sole spese di procedura una quantificazione di oltre 7.000 euro per ciascuna pratica e che, essendo 181 i comuni sedi di uffici giudiziari, l'ammontare complessivo per le sole spese di tali procedure a carico del bilancio dello Stato sarebbe pari a oltre 1,2 milioni di euro. Considerate quindi le diverse proposte avanzate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, al fine di evitare inutili costi aggiuntivi per i contenziosi che rischiano di insorgere, si chiede quali siano le iniziative che i Ministri interpellati intendano assumere, anche con carattere d'urgenza, al fine di determinare un percorso di graduale ristoro delle spese già sostenute dai comuni, comprensive degli oneri relativi al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari e di ordinaria gestione dei residui iscrivibili in bilancio. 

Risposta del governo

Signor Presidente, onorevole Fabbri, mediante l'atto ispettivo in discussione, gli onorevoli interpellanti, Fragomeli ed altri, sottolineano, nel contesto del trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, le esigenze dei comuni in relazione alla liquidazione dei contributi riferibili alle annualità pregresse, evidenziando anche l'esistenza di un contenzioso a riguardo. 
È noto come la legge di stabilità per il 2015 abbia radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, poste a carico dei comuni per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, e con la sola esclusione degli uffici giudiziari della capitale e di Napoli, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa. 
Come sottolineato dal Ministro, anche nella relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, l'introduzione di un innovativo modello di gestione della spesa pubblica ha inteso superare un assetto rivelatosi ormai disfunzionale, produttivo di sprechi e squilibri nella distribuzione delle risorse e che offre invece l'opportunità, una volta fronteggiata l'emergenza, di costruire una prospettiva di maggiore efficienza, equità e risparmio economico e di offrire nuove soluzioni per il miglioramento del servizio e della spesa. 
Il Ministero della Giustizia ha assunto, sin nell'immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, nella prospettiva di agevolare l'indifferibile trasferimento di funzioni previsto, ed effettivamente entrato in vigore dal 1o settembre scorso, adottando nuove misure organizzative tese a garantire la continuità dei servizi e dell'attività giurisdizionale. 
Al fine di raccogliere attraverso il metodo del confronto i contributi dei soggetti coinvolti dall'attuazione del nuovo modello di gestione, il Ministro ha in particolare istituito un tavolo tecnico, aperto alle amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa e coerente attuazione. 
L'istituzione del tavolo di lavoro è stata ispirata all'esigenza di consentire il confronto istituzionale sulle disposizioni normative, in prossimità della loro attuazione, con specifico riferimento all'impatto organizzativo, di rilevante portata, del nuovo modello destinato a produrre effetti sugli uffici giudiziari e che richiede il collegamento con il territorio e l'interlocuzione a livello locale con gli uffici. 
L'esigenza di razionalizzazione della spesa ha imposto dunque una visione di insieme, nella consapevolezza che il disegno complessivo di riorganizzazione non potesse che proseguire attraverso la collaborazione con gli enti locali, anche tenuto conto dei ristretti tempi di realizzazione del processo attuativo. È stata pertanto avviata e consolidata una proficua interlocuzione con gli enti istituzionali coinvolti, in special modo con l'Associazione dei comuni italiani, grazie alla quale si è pervenuti all'adozione congiunta di una convenzione quadro per l'attuazione del percorso di condivisione dei pilastri portanti del nuovo modello e delle convenzioni attuative, sperimentando la praticabilità di forme di collaborazione tra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche, in termini di assistenza e supporto. 
Nell'ottica di potere efficacemente gestire ed assicurare sul territorio la continuità dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato, o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, si è sostenuta l'introduzione, nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, dell'articolo 21-quinquies. 
Esso prevede che gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia e in applicazione dei limiti della convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'associazione nazionale dei comuni italiani. 
È stato poi adottato il decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528 e 529 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicato, quest'ultimo, in Gazzetta Ufficiale il 28 agosto scorso, che assume la peculiare funzione del quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale di approntare le misure necessarie ad individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definire i rapporti con l'amministrazione centrale. 
L'impianto delle misure che hanno delineato il passaggio al nuovo modello di gestione della spesa è fondato, pertanto, su un rinnovato rapporto con tutti gli enti locali e, soprattutto, con i comuni, chiamati a sostenere la giurisdizione secondo un rinnovato equilibrio che intende valorizzare il patrimonio di esperienze e il ruolo tradizionalmente svolto in sede locale per potenziare i rapporti tra il cittadino e le istituzioni. È proprio grazie al sostegno dei comuni e alle sinergie sviluppate in sede locale che la transizione si è svolta senza evidenziare particolari disservizi, pur con le inevitabili difficoltà che il cambiamento ha comportato. 
In questo contesto si iscrive anche la definizione dei contributi ancora dovuti ai comuni, in virtù della pregressa gestione diretta della spesa. Sul punto va preliminarmente rilevato come, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, la determinazione del contributo da erogare ai comuni dovesse essere assunta annualmente, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute. 
Poiché il contributo statale si era rivelato nel corso degli anni insufficiente a sostenere lo sforzo economico delle amministrazioni locali, il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica aveva previsto che il contributo fosse annualmente determinato sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e che detto contributo venisse erogato in due rate: la prima, in acconto, all'inizio di ciascun anno finanziario, nella misura del 70 per cento dell'intera contribuzione dell'anno precedente, come qui ricordato; la seconda, a saldo e a consuntivo, entro il 30 settembre. 
L'articolo 1, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, muovendo dalla necessità di allineare le scelte di politica economico-finanziaria con i generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati anche in ambito comunitario, aveva poi previsto, per il Ministero della giustizia, risparmi in misura non inferiore a 30 milioni di euro, per l'anno 2012, e a 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2013, derivanti dalla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici.I tempi per l'erogazione dei contributi sono stati pertanto essenzialmente condizionati dalla misure di risparmio previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012. 
Dalle informazioni assunte presso il Ministero dell'economia e delle finanze e attraverso le competenti articolazioni ministeriali consta come, con riferimento all'anno 2012, sia stato emanato il decreto interministeriale volto a rideterminare i contributi per le spese sostenute dai comuni, con il quale è stata assegnata la somma, fino alla concorrenza dell'importo stanziato sul capitolo n. 1551, da imputarsi all'esercizio finanziario 2013 pari circa a 77 milioni di euro, secondo i rendiconti dei comuni. Per lo stesso esercizio era già stato erogato, con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo dicastero del 5 marzo 2014, un acconto pari a circa 65 milioni di euro. Lo stesso decreto interministeriale ha determinato nel 25,88 per cento circa delle spese effettivamente sostenute dai comuni la misura del rimborso liquidabile. Con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo dicastero del 7 dicembre 2015 si è pertanto provveduto all'erogazione del saldo e per alcuni comuni è stata operata la decurtazione degli importi erogati in acconto per le annualità precedenti risultati eccedenti rispetto al contributo effettivamente determinato. 
Per venire incontro alle difficoltà rappresentate dai comuni, inoltre la Direzione generale delle risorse ha assicurato il massimo impegno nella definizione delle pendenze a fronte della prescritta rendicontazione dei comuni, precisando come sia prevista, proprio per il mese in corso, l'erogazione dell'acconto per le spese sostenute nell'anno 2014, acconto da quantificarsi con riferimento all'importo determinato per il contributo delle spese sostenute nell'anno 2012 che risulta, allo stato, liquidato in via definitiva. Lo stanziamento di bilancio del capitolo n. 1551 nello stato di previsione del Ministero della giustizia risulta, inoltre, pari a circa 111 milioni di euro per il 2014 e a 133 milioni di euro per il 2015. 
Nel quadro così delineato e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi ai comuni, il Ministero della giustizia ha dispiegato la propria difesa nell'ambito dei procedimenti giudiziari promossi per il riconoscimento dei crediti ritenuti ancora insoddisfatti. È tuttavia obiettivo del Guardasigilli sostenere un percorso graduale di ristoro delle spese sostenute per gli esercizi finanziari dal 2012 al 2014, in considerazione del percorso gestionale che è ancora richiesto ai comuni e della insufficienza dei contributi corrisposti dallo Stato. 
A tal fine il Ministro ha avviato, con nota sottoscritta congiuntamente al presidente dell'ANCI, una specifica interlocuzione finalizzata all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze, di un tavolo tecnico che consenta, nella misura più adeguata, il soddisfacimento delle aspettative dei comuni sede di uffici giudiziari.

Replica

Grazie, Presidente. Signor sottosegretario, mi dichiaro parzialmente soddisfatto dalla risposta, nel senso che questa non è un'interrogazione estemporanea, che non ha avuto un'analisi e un approfondimento, e viene a seguito di un'altra interrogazione del 4 aprile del 2014, cioè di ben due anni fa. Quindi, in quella sede si dichiararono, in modo molto chiaro e puntuale, la tempistica e le modalità di rimborso delle spese anticipate dai comuni. Non dobbiamo pensare che questa sia la modalità per applicare una spending review aggiuntiva agli enti locali, che già l'hanno subita fortemente in questi anni, e non dobbiamo neanche pensare che riforme importanti del sistema contabile degli enti locali, che abbiamo portato avanti, giuste, corrette e in linea anche con l'ordinamento europeo contabile, in qualche modo comportino un ulteriore ammanco di risorse e di problematiche rispetto ai bilanci comunali. 
Mi ritengo parzialmente soddisfatto per la questione che lei oggi ha illustrato e che è riuscito a rappresentare, cioè quello che poteva essere un processo lungo e difficile invece è stato risolto in modo – devo dire – abbastanza veloce, cioè attraverso un decreto e a seguito di convenzioni quadro, di un nuovo modello di gestione che tutti noi auspicavamo e, cioè, di ritorno in capo al Ministero di queste spese per tutto quello che riguarderà il futuro dopo il 1o settembre 2015. 
Quindi, il riassunto, la sintesi che oggi lei ci ha presentato è sicuramente frutto di un sano e, vi devo dire, ottimo rapporto di collaborazione tra gli enti. 
Sul pregresso, invece, rimangono dei dubbi per il fatto che, appunto, due anni fa, ci venne detto che, in qualche modo, non potevano essere dei rimborsi a piè di lista, determinati in modo arbitrario da parte dell'amministrazione giustizia nei termini finanziari. E invece vediamo che, per quanto riguarda il 2012, addirittura, viene confermata una percentuale assai bassa del 25 per cento, quindi difficilmente sostenibile per gli enti locali. Credo che questo, a prescindere dagli importanti tavoli che lei ha rimarcato, che si apriranno e che chiaramente fanno parte della parziale soddisfazione della risposta, non risolva il problema rispetto ad un contenzioso che, comunque, gli enti locali saranno costretti a fare. Quindi, l'auspicio è che questo tavolo, in qualche modo, non si limiti a definire le questioni delle annualità ancora aperte, ma entri nel merito anche di quella che, sentito oggi, sembrerebbe una questione chiusa su un'annualità come quella del 2012. 
In ultimo, non ho visto alcun riferimento rispetto ai dipendenti comandati, nel senso che c’è una spesa, anche questa, che sotto certi punti di vista può essere considerata indiretta, ma è un costo che i comuni si devono accollare rispetto, appunto, al funzionamento delle sedi giudiziarie presso il loro territorio. Quindi, c'era anche un costo di personale. Siccome mi è parso dalla risposta che si parlasse solo sostanzialmente del rimborso delle spese di gestione delle sedi e non tanto del personale, che, in alcuni casi, appunto, è comandato, per il suo tramite – sono convinto che lei sarà particolarmente attento alla questione – chiedo se si si può anche tenere conto, in questo tavolo che verrà riaperto, anche del tema dei rimborsi del costo del personale, che rappresentano un costo oggettivo per i comuni interessati. Confido che la mia parziale soddisfazione possa a breve trovare, invece, pieno accoglimento.