03/03/2015
Ileana Argentin
Sbrollini, Nicchi, Terrosi, Coscia, D'Incecco, Amato, Tidei, Gregori, De Maria, D'Attorre, Beni, D'Arienzo,Mongiello, Albini, Gianni Farina, Carra, Rondini, Cassano, Binetti, Melilla, Cuperlo, Marazziti, Rampelli, Carella, Mazzoli,Becattini, Polverini, Blazina, Cinzia Maria Fontana, Dall'Osso, Laforgia, Piazzoni
2-00873

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – per sapere – premesso che: 
la pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d'obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni; 
l'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, prevede che i datori di lavoro, pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura: 
a) 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti, in questo caso l'obbligo si applica solo per le nuove assunzioni; 
le persone con disabilità in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici (non economici) purché appartenenti ad una delle seguenti categorie: 
invalidi civili (con un riconoscimento di invalidità superiore al 45 per cento); 
invalidi del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33 per cento; 
non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi); 
sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); 
invalidi di guerra, invalide civili di guerra, invalide per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all'VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra); 
tra le modalità per effettuare le assunzioni vi sono i concorsi pubblici (l'articolo 3 della legge n. 127 del 1997 ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni. Rimane il limite minimo fissato nel 18o anno di età dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957); 
i concorsi sono espletati direttamente dall'ente o amministrazione che deve assumere, per i profili professionali per i quali è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea; 
l'articolo 16, comma 1, della legge n. 68 del 1999, prevede che le persone con disabilità possano partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine «i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri»; 
l'articolo 20 della legge n. 104 del 1992 (legge quadro sull’handicap) prevede che la persona con disabilità sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap; nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 
alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l'affiancamento del candidato da parte di un tutor; 
l'articolo 25, comma 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, (cosiddetto decreto semplificazioni) convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 ha modificato l'articolo 20 della legge n. 104 del 1992 aggiungendo il comma 2-bis in cui si prevede che una persona con invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico; 
per l'accesso all'impiego pubblico della persona disabile è richiesta l'idoneità specifica per singole funzioni; 
l'articolo 16, comma 3, della legge n. 68 del 1999 prevede che «salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego (articolo 16 legge n. 68 del 1999)». In alcuni concorsi pubblici riservati a persone con disabilità viene richiesto il certificato di idoneità fisica all'impiego. Ciò non può più accadere in quanto l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare») convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono soppresse alcune certificazioni sanitarie e tra queste proprio il certificato di «idoneità fisica all'impiego» previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; 
l'articolo 7 – comma 2 della legge n. 68 del 1999, relativamente all'assunzione di persone disabili attraverso il concorso pubblico, specifica che i disabili «iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso». Da ciò si desume chiaramente ed inequivocabilmente che, l'iscrizione nelle liste speciali è un presupposto indispensabile per la partecipazione al concorso. Si rileva, però, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'interpello n. 50 del 2011, mentre conferma che l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 costituisce presupposto per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e nominativa, specifica che, in caso di concorso, l'iscrizione alle liste del collocamento non è indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, ma solo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro –: 
quante siano, ad oggi, le persone disabili assunte presso le amministrazioni centrali dello Stato e quante presso le amministrazioni locali; 
se alla luce della situazione attuale non ritenga opportuno predisporre misure urgenti volte a rendere effettivo il diritto al lavoro delle persone disabili così come prevede la normativa vigente in particolar modo, presso le pubbliche amministrazioni. 

 

Seduta del 20 marzo 2015

Illustra e replica Ileana Argentin, risponde Bobba Luigi (PD), Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.

Illustrazione

 Signor Presidente, sottosegretario, questa, secondo me, è una domanda che spesso ci rivolgiamo e ci chiediamo: che cosa effettivamente la pubblica amministrazione, oltre a legiferare, fa concretamente per l'assunzione delle persone disabili, così come prevedono le leggi sulla disabilità n. 68 e n. 165, le quali parlano appunto di adempienza da parte della pubblica amministrazione delle persone che vivono una situazione di disabilità e non solo, quindi di invalidità civile ? 
Questi invalidi, come lei mi insegna, possono essere, non solo invalidi civili, ma anche invalidi di guerra, invalidi del lavoro, sordi, ciechi e tutte le persone iscritte alle categorie protette attraverso la legge n. 68 del 1999. Attraverso una mia indagine molto veloce e molto diretta, ho preso consapevolezza che da parte dei nostri Ministeri e del nostro Governo non c’è una piena applicazione della legge n. 68 del 1999 e soprattutto non c’è la concreta attenzione per quanto concerne le pratiche che si dovrebbero svolgere. In altre parole, sembra che ancora non sia chiaro, ad esempio, che, così come dicono il cosiddetto «decreto del fare» e la legge n. 104 del 1992, all'articolo 20, c’è la possibilità di assumere persone non più con la necessità di avere la sana e robusta costituzione. 
Così come è necessario immaginare che le persone con disabilità potrebbero pesare molto meno all'interno del nostro Stato e, quindi, della comunità, se invece di percepire una pensione di invalidità che costa a tutta la cittadinanza, potessero avere l'opportunità di diventare produttivi. Circa questo concetto, presente nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e ribadito nel provvedimento sulla semplificazione, nel cosiddetto «decreto del fare» e nella legge madre dell'inserimento al lavoro, che è la legge n. 68 del 1999, non mi è chiaro per quale motivo non lo applichiamo, non siamo adempienti. 
E, poi, le dico una cosa: quando la legge n. 68 del 1999, ma anche il decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedono nella pubblica amministrazione l'assunzione delle persone con disabilità, se questo non avviene, partono delle sanzioni. Il Governo e tutti i dipartimenti del Governo, ma soprattutto i Ministeri, non hanno sottoposto nessuna attenzione a questa forma di sanzioni. E siccome queste sanzioni dovrebbero essere, non solo pagate, ma applicate per dare risposta, credo che sarebbe molto importante applicarle. 
Comunque, le domande che le faccio brevemente sono essenzialmente due: quali sono i numeri reali delle persone con disabilità assunte e quanti sono, quindi, questi lavoratori e se è auspicabile immaginare delle misure urgenti che vadano, laddove non c’è assunzione, a provvedere per far sì che questo avvenga nel modo più veloce possibile. 
Prima di interrompermi, ci tengo a farle presente che io sono entrata alla Camera con l'ultimo Governo Berlusconi e da Berlusconi, a Monti, a Letta, nessuno ha saputo darmi questi numeri, pur avendoli più volte richiesti e pur avendo più volte richiamato l'importanza di questo valore perché, altrimenti, essere qui a legiferare, come lei mi insegna, non avrebbe senso.

Risposta del governo

Signor Presidente, con il presente atto parlamentare l'onorevole Argentin e gli altri onorevoli interpellanti richiamano l'attenzione del Governo sulle assunzioni obbligatorie dei disabili nelle pubbliche amministrazioni. 
Com’è noto, il decreto-legge n. 101 del 2013 è intervenuto in materia di collocamento obbligatorio, prevedendo, al comma 6 dell'articolo 7, l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri individuati dalla normativa vigente e in particolare dalla legge n. 68 del 1999. 
Effettuata questa ricognizione, ogni amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche e in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente.  In virtù di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013, il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento del predetto obbligo di assunzione. 
Alla luce delle novità introdotte, il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare del 30 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative, condivisi con il Ministero che rappresento, diretti a garantire l'attuazione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio dei disabili nelle pubbliche amministrazioni. 
In particolare, al fine di semplificare l'attività di monitoraggio sull'attuazione della legge n. 68 del 1999 nel settore pubblico, è stata espressa la necessità che le amministrazioni procedano alla compilazione e all'invio del prospetto informativo anche nei casi in cui, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. 
È stato, altresì, chiarito che i datori di lavoro pubblici con sedi territoriali devono garantire un'omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, cosicché la quota complessiva delle relative assunzioni sia il più possibile distribuita, con apposita ripartizione, in modo omogeneo su tutte le regioni e le province. 
Ciò premesso, in ordine al quesito posto dagli interpellanti, tenuto conto della relazione presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999, relativa agli anni 2012 e 2013, si può stimare che il numero di persone con disabilità assunte nelle pubbliche amministrazioni è superiore a 60 mila, considerata la mancata comunicazione dei dati da parte di numerose province. 
Voglio, inoltre, sottolineare che, al fine di rendere effettiva la tutela del diritto al lavoro dei disabili, è stato avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica, uno specifico monitoraggio, relativo all'adempimento dell'obbligo di assunzione presso le pubbliche amministrazioni. I risultati del monitoraggio non sono ad oggi disponibili, in quanto la trasmissione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni è ancora in corso. Sul punto, si assicura che, in raccordo con il Dipartimento di funzione pubblica, tali dati verranno comunicati, non appena disponibili. 
Concludo, sottolineando il massimo impegno del Governo per la tutela del diritto fondamentale al lavoro delle persone disabili, anche nell'ambito degli interventi in attuazione della legge n. 183 del 2014 (Jobs Act). Ricordo, infatti, che, l'articolo 1, comma 3, lettera g) della stessa legge individua, tra i criteri e i principi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega, «la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro».

Replica

Grazie sottosegretario, mi ritengo soddisfatta in parte, per quanto da lei detto, nel senso che sono assolutamente importanti le cose che ha dichiarato e sono certa che l'uomo di sensibilità, quale è lei, e il Governo che rappresenta riusciranno sicuramente a trovare una strada di uscita per questo annoso e gravosissimo problema. Le chiedo, però, un'attenzione forte a non mollare la presa su questa argomentazione, perché, vede, abbiamo parlato di 60 mila soggetti e mi chiedo se siano, quelli, i disabili lievi, cioè belli e forti, o se siano realmente persone con disabilità. Il vero problema, infatti, è che poi cerchiamo sempre, all'interno delle assunzioni, persone giustamente produttive, però non lasciamoci neanche ingannare dalle percentuali e cerchiamo di rivederle: questo lo dico con umiltà, ma con grande serenità mentale, perché poi, dietro la percentuale, quasi sempre si nascondono professionalità e capacità che altrimenti non si potrebbero. 
Lo stesso Presidente del Consiglio Renzi ha fatto presente più volte che, dietro persone anche con deficit gravissimi, potremmo avere risposte che neanche possiamo immaginare. Pertanto dico che anche nelle selezioni, in base alla normativa, senza chiedere ne di più né di meno, sia posta attenzione e voglia di accogliere ciò che per diritto è dovuto e questo sia un principio fondamentale. Mi fermo qui. Sono sicura – ripeto – che riusciremo a superare questa difficoltà ma l'unico limite che non riesco a capire – qui le chiedo veramente una spiegazione – è per quale motivo non riusciamo a far rispondere tutti gli enti locali. Facciamo una pressione su questi: è scorretto, visto che abbiamo centinaia di incontri di Stato-regioni, eccetera, che queste persone si esimano dall'adempiere alle proprie responsabilità e poi chi sbaglia paghi, chi non assume le persone disabili deve pagare perlomeno una sanzione, sia pure un fatto simbolico ma è un fatto che assume un rilievo sociale e culturale.