07/10/2014
Angelo Capodicasa
Moscatt, Amoddio, Zappulla
2-00711

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che: 
con ordinanza n. 114 del 2014 la Corte Costituzionale ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 127 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), come introdotto dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione Siciliana»; 
l'ordinanza della Corte appare singolare, innanzitutto perché autoindotta, essendo stata emessa nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, promosso dal commissario dello Stato presso la regione siciliana attraverso l'impugnativa di un articolo di una delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana, poi perché sembra mirare, alla pronuncia di incostituzionalità non tanto del comma 2 dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che alla fine lascerebbe le cose come stanno, quanto per conseguenza dell'articolo 28 dello statuto della regione siciliana, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e quindi facente parte dell'ordinamento costituzionale della Repubblica, che invece ha disciplinato il sistema di impugnazione delle leggi regionali siciliane in modo del tutto diverso anche dalle altre regioni a statuto speciale; 
l'articolo 127 della Costituzione, come introdotto dall'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prevede che il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi la Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione; mentre articolo 28 dello statuto speciale della regione siciliana prevede che le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte, la quale decide sulle impugnazioni entro venti giorni, mentre il presidente della regione, trascorsi trenta giorni senza che sia intervenuta sentenza di annullamento, promulga le leggi; 
l'articolo 10 della legge Costituzionale n. 3 del 2001 prevede l'applicazione delle disposizioni della stessa legge costituzionale anche alle regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite; 
la Corte Costituzionale, nella sentenza 314 del 2003 ha affermato l'applicabilità del nuovo articolo 127 della Costituzione in materia di controllo delle leggi alle regioni a statuto speciale, escludendone tuttavia la regione siciliana. La Corte, posto che la stessa non è chiamata ad esprimere un giudizio di merito sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali ma deve limitarsi ad accertare se il sistema dell'articolo 127 configura una forma più ampia di autonomia rispetto al sistema vigente per la regione siciliana, ha concluso che si tratta di sistemi essenzialmente diversi che non si prestano ad essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dall'articolo 10, ribadendo l'applicabilità del sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dall'articolo 28 dello statuto speciale e confermato dall'articolo 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 
l'Assemblea regionale siciliana si è più volte pronunciata sulla materia, con un ordine del giorno approvato nella seduta n. 26 del 29 novembre 2001 con il quale si invita il Presidente della regione, in attesa della revisione dello statuto, ad applicarne l'articolo 28 e successivamente con un disegno di legge contenente «Schema di progetto di legge costituzionale da proporre ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto al Parlamento nazionale recante modifiche allo Statuto della Regione», approvato nella seduta n. 281 del 30 marzo 2005 nel quale veniva piena- mente confermato il vigente articolo 28 in materia di impugnativa delle leggi regionali –: 
se trovi conferma che il Governo non sia intervenuto dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di cui in premessa e quali siano eventualmente i motivi che hanno indotto il Governo a non difendere una legge approvata dal Parlamento, che riconosce validità ad una particolare previsione dello statuto speciale della regione siciliana.