18/04/2016
Luigi Lacquaniti
Chaouki
2-01343

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che: 
la Costituzione sancisce all'articolo 19, tra i diritti fondamentali dei cittadini, la libertà di professare «la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto» e, all'articolo 20, stabilisce che le associazioni religiose «non possono essere causa di speciali limitazioni legislative»; 
la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite all'articolo 18 indica come fondamentale la «libertà di religione» e tutela «la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti»; 
il consiglio regionale Veneto, nella seduta del 4 aprile 2016, ha approvato modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio) introducendo l'articolo 31-bis «Edifici e attrezzature di interesse comune per servi-religiosi» e l'articolo 31-ter «Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi»; 
in particolare, si prevede che le nuove strutture religiose o di preghiera possono sorgere solo «nelle zone territoriali omogenee F» (comma 4, capoverso b), articolo 31ter), classificate per infrastrutture e impianti di interesse pubblico, nella maggior parte dei comuni previste solo in periferia, e a patto che dispongano (comma 1, dell'articolo 31-ter) di «strade di collegamento, parcheggi e opere di urbanizzazione primaria, servizi igienici adeguati», e che «se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti»; 
si applicano tali norme anche per (comma 2 articolo 31-ter) «le aree scoperte destinate o utilizzate per il culto, ancorché saltuario»; 
inoltre (comma 3 dell'articolo 31-ter) «il richiedente sottoscrive con il comune una convenzione contenente anche un impegno fideiussorio adeguato a copertura degli impegni assunti. Nella convenzione può, altresì, essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto»; 
queste richieste di natura urbanistica si configurano chiaramente come una «speciale limitazione legislativa» alla libertà di culto; la norma rende di fatto irrealizzabile la previsione di nuovi luoghi di culto in grandi città densamente urbanizzate quali Verona, Vicenza, Padova, Venezia ove più forte si sente la necessità degli stessi; si scarica sui richiedenti l'obbligo di sostenere direttamente ed in toto a proprio onere opere di urbanizzazione a servizio dell'intera comunità; si prevede l'obbligo di sottoscrizione di una fidejussione anche per l'utilizzo saltuario di aree scoperte; 
ad avviso degli interpellanti, non si può declassare una questione rilevante come la sfera religiosa delle persone a norma urbanistica. Non è corretto assimilare il luogo di culto a un centro commerciale o a un distributore di benzina. La religione si deve poter esprimere pubblicamente e la politica non può artificiosamente separare la vita della comunità religiosa dalle strutture di cui si serve; 
la nuova legge, tra l'altro, introduce, secondo gli interpellanti, una inaccettabile discriminazione tra i centri di culto cattolici e quelli delle altre confessioni. Infatti, le norme (articolo 31) «non si applicano» agli edifici e alle attrezzature «esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge», «nonché agli interventi di ampliamento delle predette attrezzature qualora lo stesso non superi il 30 per cento del volume o della superficie esistente». Riguarda gli edifici di culto comprese (comma 2 dell'articolo 31-bis) «l'area destinata a sagrato» delle chiese, le abitazioni dei ministri del culto o del personale di servizio, strutture adibite ad attività educative, culturali, sociali e ricreative. Insomma, le scuole paritarie e gli oratori; 
non possono godere della deroga (comma 2, lettera d), dell'articolo 31-bis) «gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali». Cioè le moschee che oggi, tra i divieti dei comuni, proliferano improvvisate in capannoni dismessi, sottoscala di condominio, garage riattati. E per lo stesso motivo sono state escluse le aree D (zone industriali) dall'ambito di applicazione della legge; 
per ultimo, non certo per importanza, viene introdotta (comma 2, dell'articolo 31-ter) «la facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale». Cioè si sottopone, ad avviso degli interpellanti incredibilmente, il diritto di esercitare la libertà di culto in luoghi adeguati sancita dalla Costituzione, alla volontà di consultazioni popolari; 
la disciplina urbanistica, come modificata, anziché favorire l'esercizio di un diritto fondamentale dei cittadini, quale la professione pubblica del proprio culto e l'osservanza dei riti, sembra porre delle sostanziali limitazioni allo stesso, ad avviso degli interpellanti senza che se ne ravvisi una reale necessità; 
in Veneto esiste una forte necessità di nuovi edifici da adibire al culto, in quanto molte sono le realtà religiose presenti sul territorio che attualmente celebrano i propri riti in sistemazioni necessariamente precarie, proprio in attesa di poter costruire adeguati luoghi di culto; 
il fanatismo religioso trova terreno fertile proprio nelle divisioni, nella strumentalizzazione, nelle contrapposizioni ideologiche e nelle situazioni irregolari, mentre lo strumento migliore per contrastarlo, a giudizio degli interpellanti, risiede certamente nel dialogo, nel confronto e nella convivenza civile; 
il Veneto è caratterizzato da una società fortemente multiculturale e multireligiosa, sia per motivazioni storiche, sia per la forte attrattiva migratoria nonché per le mutate sensibilità della popolazione autoctona –: 
in ragione degli elementi riportati in premessa, se il Governo ritenga che sussistano i presupposti per impugnare la legge n. ... del ... della regione Veneto che ha apportato modificazioni alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per salvaguardare concretamente il diritto di libertà di religione e di culto sul territorio veneto, come sancito dagli articoli 19 e 29 della Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Onu; 
quali politiche intenda porre in essere per promuovere il dialogo inter-religioso, unico e vero antidoto ad un fanatico e violento estremismo religioso.