10/07/2017
Francesco Ribaudo
3-03150

Per sapere – premesso che:
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 104 del 10 novembre 20111 istituiva le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico ausiliario;
   ai fini dell'inserimento in graduatoria veniva riconosciuto valido il servizio prestato in scuole statali di ogni ordine e grado, scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute;
   con decreto ministeriale n. 374 del 2017 del 1o giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo;
   la legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale» (articolo 2, comma 1, lettera d));
   i due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato;
   i percorsi IeFP sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87), in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi;
   sfugge all'interrogante come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche quest'ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate e legalmente riconosciute –:
   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda urgentemente adottare in merito a quanto esposto in premessa, per porre fine a questa palese discriminazione.