11/03/2019
Gianluca Benamati
Moretto
3-00600

Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore il 29 agosto 2017, prevede, all'articolo 1, commi 59 e 60, la cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica, con la finalità di estendere il mercato libero favorendo regimi di sana concorrenza tra gli operatori, obbligandoli a fornire offerte trasparenti e «certificate», e di mettere i consumatori nella condizione di scegliere in maniera chiara e consapevole, tra le offerte luce e gas, quelle che siano ritenute più vantaggiose e affidabili;

   il mercato elettrico nazionale è contraddistinto da una grande frammentarietà di venditori attivi che risultano essere 410 (la classifica dai primi venti gruppi per vendite nel mercato libero è esposta nella tavola 2.47 estratta dalla relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) con il gruppo Enel in prima posizione e il gruppo Eni in seconda;

   sempre dalla relazione dell'Autorità il grado di concentrazione nazionale nel mercato libero appare ancora basso, ma in aumento: nel 2017 l'indice HHI (indice di concentrazione di un settore) è sì salito da 623 a 806, ma rimane lontano dalla soglia di 1.500 a partire dalla quale il mercato viene giudicato moderatamente concentrato;

   la legge sulla concorrenza prevede, al comma 80 dell'articolo 1, che al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, venga istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e che a decorrere dalla data dell'istituzione di tale elenco, le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali sono l'inclusione e la permanenza nell'elenco stesso;

   ai due commi successivi, si prevede inoltre che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, stabilisca con decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'elenco stesso che deve essere pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente;

   l'Autorità, con delibera 762/2017/I/eel del 16 novembre 2017, ha approvato la proposta al Ministro dello sviluppo economico in merito ai criteri, requisiti e modalità per l'ammissione dei soggetti esercenti la vendita di energia elettrica nell'elenco previsto dalla legge sulla concorrenza, ai fini della successiva predisposizione del relativo decreto ministeriale;

   dopo la redazione del decreto da parte del Ministero, questo è stato inviato al Consiglio di Stato il quale ha espresso un parere positivo con poche osservazioni al riguardo;

   le previsioni incluse in tale decreto sono fondamentali per il corretto funzionamento del libero mercato e per la tutela dei consumatori da soggetti non qualificati e senza i necessari requisiti di serietà e onorabilità;

   il provvedimento risulta ancora fermo al Ministero dello sviluppo economico, nonostante fosse prevista la sua emanazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge sulla concorrenza, ovvero entro il mese di novembre 2017 –:

   se il Governo abbia intenzione di proseguire nel percorso delineato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, indicando tempi certi per l'emanazione del decreto citato in premessa per garantire che tutti gli adempimenti di sua competenza previsti dalla legge stessa siano portati a termine.