21/07/2016
Ernesto Magorno
Aiello, Bruno Bossio, Censore, Covello, Stumpo, Battaglia e Barbanti
3-02418

Per sapere – premesso che: 
il TAR Calabria, con sentenza n. 1060/2016, in accoglimento del ricorso proposto da consiglieri provinciali, ha decretato la decadenza ipso jure dalla carica di presidente della provincia di Cosenza dell'architetto Mario Occhiuto ex articolo 1, comma 65, della legge n. 56 del 2014, a causa dell'effetto dissolutorio del consiglio comunale di Cosenza per la dimissione della maggioranza dei consiglieri, ed ha conseguentemente annullato il decreto n. 3 del 2016 con cui il presidente decaduto aveva accettato le dimissioni del consigliere provinciale Di Nardo dall'incarico di vice presidente della provincia di Cosenza ed aveva nominato in sostituzione il consigliere provinciale Bruno, nonché gli atti di convocazione del consiglio provinciale dell'8 febbraio 2016 prot. n. 4747, ordinando che «la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa»; 
tale sentenza risulta essere dotata dell'attributo della esecutività ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, talché l'eventuale ricorso in appello non ne sospendeva l'esecuzione, salvo espresso provvedimento del giudice di secondo grado; 
il consiglio provinciale nella seduta del 20 maggio 2016, con deliberazione n. 5 prendeva atto della suddetta sentenza e del suo carattere immediatamente esecutivo, e con deliberazione n. 6 dava motivatamente atto che, per effetto della stessa sentenza, il consigliere anziano della provincia di Cosenza risultava essere legittimato ad esercitare le funzioni vicarie di presidente della provincia di Cosenza con pienezza di poteri, ferma restando, relativamente all'adozione di singoli atti, l'osservanza della relativa disciplina normativa, prendendo atto della immissione nelle suddette funzioni vicarie del medesimo; 
successivamente sulla base del ricorso avverso a tale sentenza presentato dalla Provincia di Cosenza nella persona di Francesco Giuseppe Bruno, nell'asserita qualità di vice presidente in carica, il Consiglio di Stato, Sez. V, con decreto n. 1929 del 26 maggio 2016 disponeva la sospensione degli effetti della sentenza impugnata nelle more della trattazione collegiale dell'istanza di sospensiva «in ragione della delicatezza delle questioni controverse e dei riflessi sulla composizione dell'organo consiliare provinciale», e contestualmente veniva fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 7 luglio 2016, confermata con successivo decreto presidenziale n. 2019 del 27 maggio 2016; 
va altresì evidenziato che la determina di incarico ai legali dell'appellante, n. 879 del 18 maggio 2016, veniva adottata da un dirigente temporaneo della provincia di Cosenza, cessato dall'incarico, perché nominato dal presidente dichiarato «decaduto», ex articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come risulta dall'elenco del personale non a tempo indeterminato pubblicato nel sito internet della provincia di Cosenza; 
nell'ambito dei suddetto ricorso in appello (n. 4188/2016 R.G.) veniva poi proposto appello incidentale da parte del presidente dichiarato decaduto, Mario Occhiuto, che chiedeva la riforma della sentenza per gli stessi motivi già fatti valere con l'impugnazione principale, e contestava in particolare la sua decadenza dalla carica di presidente della provincia, per l'asserita «ultrattività» di tale carica, ai sensi delle disposizioni statutarie dell'Ente di cui agli articoli 32, comma 2, e 37, comma 4, in virtù delle quali non si considererebbe decaduto il presidente a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio del comune di cui è sindaco, se è rieletto sindaco nella prima consultazione utile, com’è avvenuto nella fattispecie e come provato dall'attestato del segretario generale prot. n. 23902 del 10 giugno 2016, prodotto al Consiglio di Stato; 
la difesa degli appellati osservava che lo statuto provinciale non può costituire fonte abilitata a innovare nella disciplina riservata alla normativa statale e che pertanto le citate disposizioni statutarie devono considerarsi del tutto ininfluenti poiché è nota le natura giuridica di atto normativo secondario, collocandosi, nell'ambito della gerarchia delle fonti normative, come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge; 
in data 21 giugno 2016 la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso una nota del Sottosegretario di Stato per gli affari regionali, prot. DAR 0011057 del 22 giugno 2016, ribadiva che lo statuto dell'ente non può introdurre disposizioni derogatorie rispetto a quanto testualmente previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge n. 56 del 2014, e che, nelle more delle nuove elezioni per il presidente della provincia, la continuità amministrativa dell'ente è assicurata dal consigliere anziano quale figura di garanzia; 
il Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza n. 2601 del 7 luglio 2016, «visto l'articolo 98 cod, proc. Amm.» «viste le memorie difensive», «visti tutti gli atti della causa», ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, n. 1060/2016, affermando che «risulta corretto il rilievo del giudice di primo grado secondo cui nel caso di specie si è verificata la causa di decadenza prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56», e precisando infine che «la presente ordinanza sarà eseguita dell'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti; 
tale ordinanza n. 2601 del 7 luglio 2016 è stata notificata a mezzo pec al protocollo generale e al segretario generale della provincia di Cosenza in data 8 luglio 2016; 
con una ulteriore noia della Presidenza del Consiglio dei ministri datata 19 luglio 2016 il Sottosegretario per gli affari regionali Gianclaudio Bressa ribadiva l'esclusione della possibilità del reinsediamento poiché è intervenuta l'interruzione determinata dalla decadenza e che quindi in tale fattispecie la carica di presidente della provincia è legata a nuove elezioni; 
si evidenzia nel frattempo il gravissimo corto circuito istituzionale che si è venuto a creare con atteggiamenti a giudizio degli interroganti irresponsabili considerata le permanenza in servizio, ancorché illegittima, del direttore generale, dei dirigenti e dei collaboratori chiamati dal presidente decaduto, così come i comportamenti di costoro che si sottraggono all'obbligo giuridico di conformarsi alle decisioni assunte dai giudici amministrativi –: 
se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in relazione ai fatti esposti in premessa.