10/07/2017
Simone Valiante
Borghi, De Menech e Mariano
3-03151

Per sapere – premesso che:
   la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha disciplinato l'organizzazione e il ruolo delle ex province introducendo la nuova denominazione di enti territoriali di area vasta, in attesa dell'abolizione degli enti stessi prevista dalla riforma costituzionale;
   la riforma del Titolo V della Costituzione non è stata approvata dal corpo elettorale e pertanto le province sono rimaste incardinate nella struttura costituzionale della Repubblica;
   la legge n. 56 del 2014 assegna alle province funzioni fondamentali quali: la pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la pianificazione dei trasporti, la costruzione e gestione strade provinciali, la gestione dell'edilizia scolastica e la programmazione provinciale della rete scolastica, l'assistenza tecnico amministrativa agli enti locali;
   la medesima norma assegna inoltre funzioni aggiuntive alle province interamente montane e confinanti con Stati esteri, individuate dalle regioni competenti nelle province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola;
   per servizi di viabilità garantiti dalle province si intende: gestione, manutenzione e messa in sicurezza di 130 mila chilometri di strade, oltre il 70 per cento della rete viaria nazionale, di cui 38 mila di strade montane (il 30 per cento);
   le province dopo i tagli che del 2015 di 650 milioni di euro, di 1 miliardo e 300 milioni di euro (nel 2016) e 1 miliardo e 950 milioni di euro nel 2017 non sono più in grado di erogare i servizi alla popolazione;
   le province montane non si sono viste riconoscere risorse per la copertura delle funzioni fondamentali statali aggiuntive attribuite loro dalla legge n. 56 del 2014;
   dal 2013 al 2016 la spesa corrente delle province è diminuita del 40 per cento, riducendosi di oltre 2,7 miliardi di euro; la differenza tra entrate e uscite nel 2016 è stata pari a 571 milioni di euro;
   la legge di bilancio per l'anno 2017 avrebbe dovuto disciplinare nuovi interventi per le province, ma la crisi intervenuta a seguito delle dimissioni del Governo pro tempore ha comportato un'accelerazione dell’iter di approvazione della legge che non ha potuto prevedere nuovi interventi per gli enti periferici;
   lo stato di emergenza ambientale delle ultime settimane ha evidenziato come non sia ulteriormente procrastinabile una nuova disciplina normativa ed economica sull'articolazione delle province –:
   quali elementi si intendano fornire sui fatti descritti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere, anche con riguardo alla individuazione delle risorse economiche necessarie. 

 

Seduta dell' 11 luglio 2017

Risponde Gianclaudio Bressa,  Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e replica Simone Valiante

Risposta del governo

Grazie Presidente. Con riferimento all'atto parlamentare di sindacato ispettivo indicato in oggetto, presentato il 31 gennaio 2017, si rappresenta quanto segue.

Gli onorevoli interroganti evidenziano una correlazione tra le disposizioni contenute nella legge n. 56 del 7 aprile 2014, la cosiddetta “legge Delrio”, e l'attuale situazione finanziaria delle province che, per effetto dell'esito negativo del referendum costituzionale, sono confermate quali enti fondamentali della Repubblica, ex articolo 114 della Costituzione. Al riguardo, nell'osservare che le difficoltà finanziarie delle città metropolitane e delle province non sono diretta conseguenza della citata “legge Delrio”, ma delle disposizioni successivamente intervenute per il necessario concorso alla finanza pubblica, si rileva che il legislatore, proprio in considerazione delle difficoltà finanziarie del comparto, anche in relazione ai tempi di definizione dell'iter complessivo di riforma delle province, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario, ha comunque previsto disposizioni di carattere speciale già in vigore negli anni 2015 e 2016, volte a favorire l'approvazione dei bilanci di previsione da parte di province e città metropolitane, nonché l'attribuzione in favore dei predetti enti di specifici contributi.

In particolare, per quanto concerne il finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative all'edilizia scolastica e alla viabilità, il comma 754 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 assegna contributi in favore delle province e delle città metropolitane per un importo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 assegnati alle province. Sono previsti poi per l'anno 2017 contributi a favore delle province e delle città metropolitane di 75 milioni di euro per il trasporto disabili e di 220 milioni di euro per il finanziamento dei centri d'impiego. Inoltre, nell'ambito degli interventi finanziari previsti a sostegno degli enti territoriali, i commi 438 e 439 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 - legge di bilancio 2017 - prevedono la costituzione del Fondo da ripartire per il rifinanziamento di interventi a favore degli enti territoriali da ripartirsi mediante apposito DPCM da adottarsi previa intesa in Conferenza unificata.

Ciò posto, si segnala che il predetto DPCM, di cui si è registrata l'intesa in sede di Conferenza unificata del 23 febbraio 2017, prevede per gli anni 2017 e successivi l'attribuzione di un contributo di 650 milioni di euro a favore delle province e delle regioni a statuto ordinario e di 250 milioni a favore delle città metropolitane, sempre delle regioni a statuto ordinario, finalizzati in sostanza alla neutralizzazione dell'incremento del concorso alla finanza pubblica a carico delle predette province (650 milioni di euro) e città metropolitane (250 milioni di euro), per gli anni 2017 e successivi, di cui al predetto comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Per quanto attiene alle richieste di iniziative finalizzate al reperimento di ulteriori risorse, si rappresenta che il Governo, consapevole dell'impatto negativo sull'equilibrio finanziario determinato dalle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 e della necessità di ridurlo, ha predisposto il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2017, n. 95, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il suddetto provvedimento comprende una serie di misure a favore degli enti territoriali soprattutto al fine di favorire l'esercizio di funzioni fondamentali, l'edilizia scolastica, la manutenzione della rete viaria, l'approvazione dei bilanci da parte delle province e delle città metropolitane. A questo proposito è da ricordare che nella Conferenza Stato-città di giovedì della settimana scorsa, il termine per la presentazione dei bilanci è stato posposto al 30 di settembre. In particolare all'articolo 20, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, è previsto un contributo complessivo alle province delle regioni a statuto ordinario di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro a decorrere dal 2019, e un contributo in favore delle città metropolitane di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Sebbene in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali dello scorso 22 giugno, in occasione del riparto del suddetto contributo, il tema dell'insufficienza di risorse e dell'autonomia finanziaria di province necessarie a garantire il regolare svolgimento delle funzioni fondamentali ad esse attribuite sia stato oggetto di ampia argomentazione da parte dell'UPI, si deve evidenziare come le risorse aggiuntive stanziate con il predetto decreto-legge siano il risultato di un forte impegno del Governo, temperato dalle indefettibili esigenze di coordinamento della finanza pubblica. È in corso un ulteriore approfondimento per valutare la possibilità di reperire risorse per un ulteriore intervento di 100 milioni derivato da economie di spese che verrebbero finalizzate alle province e alle città metropolitane.

Inoltre, lo stesso articolo 20, al comma 3, autorizza un contributo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2017 per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province. Ed ancora, l'articolo 18 estende al 2017 talune misure operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, e al comma 3-bis prevede che per gli anni 2017-2018 le province e le Città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 142, comma 12-ter e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

L'articolo 25 prevede altresì che una quota del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, di 118 di milioni di euro per l'anno 2018, di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle Città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale. Il comma 2-bis autorizza altresì la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 in favore delle province per interventi di edilizia scolastica in aggiunta alle risorse già attribuite per la medesima finalità dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF.

Alle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015, che non sono state escluse dal versamento del contributo richiesto alle province quale concorso al contenimento della spesa pubblica, l'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter dello stesso decreto-legge n. 50, attribuisce un contributo di 10 milioni di euro per il 2017.

L'articolo 39 prevede, inoltre, che per gli anni 2017-2020 una quota del 20 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale sia riconosciuta alla regione, a condizione che la stessa, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbia certificato l'avvenuta erogazione, a ciascuna provincia o città metropolitana del rispettivo territorio, delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite.

L'articolo 40 esclude, invece, l'applicazione delle sanzioni previste a carico delle città metropolitane, delle province, delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

In materia di personale, infine, per favorire l'agibilità organizzativa degli enti provinciali, l'articolo 22 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto la non applicabilità alle province del divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge n. 190 del 2014, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità, relativamente alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Riepilogando, per il 2017 è stato neutralizzato il contributo alla finanza pubblica, pari a 650 milioni per le province e a 250 milioni per le città metropolitane, e sono stati garantiti i contributi alle province, sulla base delle cose che ho appena letto, per un totale di 746 milioni. La situazione non può dirsi completamente risolta, ma, sicuramente, fortemente migliorata rispetto alle previsioni della legge di bilancio per il 2017.

Replica

Grazie, Presidente; sì, mi ritengo soddisfatto per quanto riguarda, in parte, la parte finanziaria; come ha ricordato il sottosegretario, effettivamente, qualche passo in avanti c'è stato, in particolare, in riferimento all'ultimo decreto, dove, però - il sottosegretario ricorderà -, è stato necessario un lavoro suppletivo in Commissione bilancio, anche abbastanza accentuato, rispetto alla previsione originaria del Governo.

Il punto di riflessione che vorrei sottoporre, per suo tramite, anche al sottosegretario, signora Presidente, è proprio questo: non c'è, per la verità - su questo voglio correggere un'imperfezione -, nella nostra interrogazione un diretto riferimento alla “legge Delrio” come causa anche della situazione finanziaria delle province; c'è una riflessione più ampia, che è quella relativa alla mancata approvazione della riforma costituzionale dello scorso dicembre, dov'era previsto un superamento dell'ente provincia.

La stessa denominazione della legge n. 56 del 2014 cambia il quadro: da province si passa alla denominazione di ente di area vasta, quindi, di fatto, quella legge era concepita come una legge di transizione verso l'abolizione di questi enti.

Allora, dal momento che questo non è avvenuto con la riforma costituzionale, la riflessione che noi poniamo è: si può fare una valutazione complessiva su un nuovo assetto normativo che tenga conto di questa condizione istituzionale? Le province, infatti - lei sa meglio di me, essendo anche lei uomo delle aree interne -, gestiscono ancora oggi, con una difficoltà finanziaria notevole, servizi fondamentali. Cito soltanto i dati che riguardano la viabilità, per non citare tutte le funzioni importantissime: parliamo della gestione, della manutenzione e della messa in sicurezza di 130.000 chilometri di strade, cioè oltre il 70 per cento della rete viaria nazionale, di cui 38.000 strade montane e lei sa quanto è difficile, poi, intervenire nella manutenzione nelle aree ancora più interne del nostro Paese.

Allora, a fronte di servizi che sono fondamentali e che toccano gran parte del territorio di questo nostro Paese, il nostro punto di riflessione - ecco perché l'interrogazione verte, non solo sull'aspetto finanziario, ma anche sull'aspetto normativo - è: si può continuare ad affrontare questo tema con uno spirito di legislazione quasi emergenziale, con decreti su decreti che si susseguono, per cercare - come lei ha giustamente ricordato, e, soprattutto, direi, grazie alla sua sensibilità - di accompagnare uno sforzo finanziario ulteriore a favore delle province? Oppure è necessario ragionare su che cosa vogliamo fare delle aree vaste nel nostro Paese e, soprattutto, su come vogliamo definire uno stabile assetto istituzionale - e anche economico, ovviamente, di conseguenza, perché le funzioni vanno accompagnate alle risorse, altrimenti non possono rimanere, così, da sole, rispetto ad una gestione solo emergenziale - per questi enti che li collochi, finalmente, con una funzione chiara e con un ruolo specifico?

Poi, non si ragioni neanche più sul modello di selezione della classe dirigente, sul sistema di elezione; va bene anche un sistema di elezione di secondo grado, ma sulle funzioni e sulle risorse, io credo che, dopo la mancata approvazione della riforma costituzionale, visto che la legge n. 56 si capisce chiaramente che nasceva come una legge di transizione, una riflessione aggiuntiva vada fatta.

Poi, si può ragionare anche su altri aspetti. Molti di noi hanno promosso nei mesi scorsi la possibilità che una parte della rete viaria provinciale, quella più importante - e concludo, Presidente -, possa essere trasferita ad ANAS, ad alcune funzioni dello Stato. Anche quello è un aspetto, però è chiaro che qui c'è, di fronte a noi, una grande responsabilità collettiva, che è quella di definire l'assetto di funzioni fondamentali dello Stato, che non possono essere soltanto demandate ad una decretazione d'urgenza oppure a provvedimenti occasionali ed emergenziali che si susseguono anche grazie alla sensibilità di qualcuno come lei, signor sottosegretario, ma è evidente che va fatto un ragionamento un poco più compiuto per il futuro.