04/03/2016
Marco Miccoli
3-02082

 Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che: 
la RAI opera nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, assoggettata ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita per soddisfare finalità di interesse generale. Quale servizio pubblico essa trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea; si segnalano in particolare: la direttiva TV senza frontiere del 1989, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al trattato di Amsterdam del 1993, la Comunicazione 2009/C 257/01 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 ottobre 2009); 
gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti dall'insieme di fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, dal Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal Contratto di servizio, sottoscritto dalla Rai e dal Ministero dello sviluppo economico, nonché quelli derivanti dal proprio codice etico, secondo il quale, in particolare, la RAI: 
a) evita di favorire alcun gruppo di interesse, singole persone fisiche o giuridiche; 
b) adotta processi di affidamento delle opere, forniture e servizi, sulla base e nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia; 
c) s'impegna a riconoscere, ai fornitori in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione; 
d) chiede assicurazioni ai fornitori partecipanti alla selezione in ordine a mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità, know-how, sistemi di qualità e risorse, affidabilità adeguati al soddisfacimento delle esigenze proprie; 
con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 27 dicembre 2013 è stata indetta dalla Rai la procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento del «Servizio di manovalanza e trasporto per il Centro di Produzione TV di Roma della RAI», da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (20 punti all'offerta tecnica e 80 punti all'offerta economica); 
il 18 dicembre 2014 il responsabile del procedimento ha proceduto a stilare la graduatoria. In tale documento il consorzio Labor è risultato terzo, a differenza di circa 5 punti dell'aggiucatrice dell'appalto 
il 30 luglio 2015 il Consiglio di amministrazione della RAI ha deliberato l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006: nei confronti di Miles relativamente ai lotti 1, 2, 3 e 5; nei confronti della Trades relativamente al lotto 4; nei confronti delle Lacchi S.p.A relativamente al lotto 6; 
il Governo, con legge n. 11 del 28 gennaio 2016 del 28 gennaio 2016, è stato delegato ad attuare le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
con la direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 (punto 4): 
viene ribadita l'attuale vigenza della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero, in merito alle concessioni di lavori pubblici, all'osservanza dei principi in essa contenuti come la «parità di trattamento» la «proporzionalità e la trasparenza» (punto 2); 
viene riaffermato il diritto degli Stati membri di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi, ovvero è disposto che gli Stati membri «dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, conformemente al diritto dell'Unione, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico»; 
prima del 18 dicembre 2014, data della stesura della graduatoria, e prima del 30 luglio 2015, data dell'aggiudicazione definitiva, le suddette disposizioni, poste da direttive europee sebbene in attesa di recepimento, erano già state pubblicate e, di conseguenza, ne erano noti i principi; 
la Rai, attraverso il proprio codice etico, in ogni caso promette il rispetto dei punti «a», «c» e «d», sopra richiamati indipendentemente dalla vigenza o meno di cui al punto «b» ovvero della norma di recepimento in itinere; 
agli interroganti risulta che: 
a) il Consorzio Miles e il Consorzio Overni&rco, assegnatario dei servizi in precedenza svolti da Labor e da altri consorzi e cooperative, quali Trades e Semeoni srl – abbia proposto per l'assunzione dei dipendenti un contratto stipulato da sigle sindacali minori (ad esempio Unicoop) e non da quelle maggiormente rappresentative (Cgil-Cisl-Uil-Confetra) il che, nel caso specifico, determina per i lavoratori un trattamento economico ben al sotto di quanto percepito in origine. Inoltre, un tale modus operandi, per l'interrogante, contravverrebbe alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 1o aprile 2015) volta a garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo minimo dei lavoratori ed ammette contratti collettivi «stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, pur in presenza di una pluralità di fonti»; 
b) per i pochi lavoratori assunti il contratto prevede, a quanto consta all'interrogante, una diminuzione di inquadramento nonché una decurtazione della retribuzione mensile. Per l'interrogante questo avviene in contrasto con quanto disposto dall'articolo 42-bis del Ccnl trasporto merci Cgil, Cisl e Uil; 
c) il Consorzio Labor – cooperativa Facchinaggio Roma Castro Pretorio in data 23 febbraio 2016 avrebbe richiesto la Cassa Integrazione in deroga per 110 lavoratori addetti la unità produttiva di Roma, adducendo come motivazione la diminuzione dei volumi di lavoro derivanti dalle mancate richieste di servizio da parte del Committente Rai. Considerato il possibile permanere della causa; appare plausibile per gli interroganti che tale procedura sfoci in licenziamento prossimo degli stessi lavoratori; 
d) per quanto riguarda il disciplinare di gara, esso preveda: «i Concorrenti si impegnano, in caso di aggiudicazione qualora necessitino di impiegare manodopera per l'esecuzione dell'appalto in oggetto, ad utilizzare in via prioritaria le risorse indicate nella tabella di cui al bando, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata dell'appalto, a condizione che il numero e la qualifica delle predette risorse siano compatibili con l'organizzazione d'impresa del Fornitore e del servizio da svolgere»; 
e) malgrado tale impegno, ai lavoratori non è stata presentata alcuna richiesta scritta in merito alla possibile assunzione presso l'aggiudicataria dell'appalto. Ad oggi, anzi, apprendiamo dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, che, da molti, è stata avanzata formale richiesta di assunzione alla Miles srl. Inoltre, con lettera al direttore generale della Rai, da parte delle organizzazioni sindacali, del 10 febbraio 2016, si confermava lo «sciopero ad oltranza» dei lavoratori che svolgono le attività in appalto e si comunicava che si era venuti a conoscenza del fatto che i lavoratori in sciopero «potrebbero essere sostituiti da personale esterno ed estraneo alle attività sino ad oggi svolte da loro stessi»; 
f) il fatto che i punti assegnabili per la parte economica sono il quadruplo di quelli assegnabili alla parte tecnica e che la differenza tra la migliore offerta e quella di Labor è di circa 5 punti fa apparire la gara, il cui vincitore formalmente e legittimamente è colui che prevede l'offerta economicamente più vantaggiosa, una competizione orientata al massimo ribasso –: 
se il Governo intenda adoperarsi per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del Consorzio Labor che si trovano in situazione di grave disagio che da una parte, risultano firmatari di contratti sotto inquadrati, dall'altra parte non assorbiti dall'azienda aggiudicatrice dell'appalto; 
se intenda assumere iniziative normative per introdurre iniziative normative per introdurre misure incentivanti e/o sanzionatorie per impedire o limitare: 
l'aggiramento o l'elusione delle norme che con particolare riferimento a gare ed appalti pubblici, di pubblica utilità ed assimilati, nei quali il costo della manodopera risulta preponderante e la facoltà degli aggiudicatari, al fine di minimizzarne i costi, possano ricorrere alla sottoqualificazione giuridica del personale, con pesanti ripercussioni economiche; 
l'indizione di gare per lavori e servizi pubblici, di pubblica utilità ed assimilati, che possano trasformarsi, attraverso meccanismi di calcolo o valutazione discutibilmente ponderati, in procedure al massimo ribasso; 
infine, se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda assumere iniziative ispettive al fine di accertare il rispetto del Contratto collettivo nazionale di categoria nella vicenda di cui in premessa.