12/04/2016
Paolo Bolognesi
3-02173

Per sapere – premesso che: 
la legge n. 206 del 3 agosto 2004 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» prevede precise norme relative alla liquidazione del TFR per le vittime del terrorismo dipendenti privati e per le altre categorie, disponendo di liquidare una quota aggiuntiva del TFR o degli altri trattamenti equipollenti, già percepito dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e che si sostanzia nella quota aggiuntiva di dieci anni di contribuzione figurativa di TFR, valorizzati con l'aumento del 7,5 per cento nonché nel 7,5 per cento sull'intero trattamento di fine rapporto già liquidato in occasione del momento della quiescenza principale; 
i beneficiari sono tutti gli invalidi di qualsiasi percentuale o grado e tra i familiari anche superstiti sui loro trattamenti diretti, la vedova ed i figli (orfani), anche maggiorenni (beneficio 7,5 per cento + dieci anni, come da combinato disposto dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge citata) o in mancanza, i genitori della vittima, ma soltanto per la parte di aumento riguardante i dieci anni di contribuzione figurativa; 
il riconoscimento del 7,5 per cento o, se più favorevole, l'opzione riservata ai soli dipendenti privati che ne abbiano fatto domanda entro il 30 novembre 2007, è quello determinato con l'incremento percentuale tra la retribuzione contrattuale della qualifica immediatamente superiore rispetto e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, senza alcuno sbarramento (criterio definito nei punti successivi ove richiamato «dell'altra opzione se più favorevole»); 
il riconoscimento deve essere applicato ai dipendenti privati e pubblici sia «sul normale trattamento di fine rapporto» erogato dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività, in virtù sempre dell'articolo 2, comma 1, sia sulla porzione decennale aggiuntiva prevista dall'articolo 3 comma 1, della citata legge, come anche espressamente chiarito dall'articolo 2 comma 1-bis della legge n. 206 del 2004; 
il riconoscimento sulla porzione aggiuntiva dei dieci anni incrementata nella sua base di calcolo del 7,5 per cento, ovvero dell'altra opzione se più favorevole, va attribuito una sola volta prendendo a riferimento l'ultimo rapporto di lavoro connesso alla pensione principale; 
le anticipazioni lorde a titolo di TFR, percepite dai dipendenti privati in occasione dell'ultimo rapporto di lavoro (base di calcolo comunque del TFR aggiuntivo secondo la metodologia INPS), devono essere reinserite necessariamente nel lordo del TFR, liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, affinché venga considerato ad ogni effetto, nella sua corretta interezza, il TFR effettivamente maturato nel periodo in esame; 
le problematiche applicative in materia erano già state presentate in occasione dei tavoli tecnici presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai quali hanno partecipato anche gli enti previdenziali, fin dal dicembre 2007; 
quesiti specifici relativi alla liquidazione del TFR aggiuntivo in favore delle vittime del terrorismo e loro familiari erano stati posti il 17 febbraio 2012 al Ministero dell'economia e delle finanze ed al ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte del Ministero dell'interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione area 1 e, in assenza di risposte, i tavoli tecnici ministeriali hanno dato mandato al commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, incaricato dell'attuazione della legge 3 agosto 2004 n. 206 e di presiedere il tavolo tecnico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2008, di procedere alla richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato sui temi posti, ed ancora irrisolti, da parte delle Associazioni vittime del terrorismo all'Avvocatura generale dello Stato con richiesta del 7 novembre 2013, sinteticamente elencati di seguito: 
si è chiesto che sia applicato dall'INPS, anche per i dipendenti privati, il riconoscimento del 7,5 per cento o dell'altra opzione sul «normale trattamento di fine rapporto» erogato dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività, in virtù sempre degli articoli 2, commi 1 e 1-bis, della Legge n. 206 del 2004 come già riconosciuto dall'ex INPDAP per i dipendenti pubblici; 
si è chiesto che il 7,5 per cento sull'intero trattamento di fine rapporto, ovvero l'altra opzione se più favorevole, vada considerato, oltre che sull'ultimo rapporto di lavoro, anche su ciascuno dei precedenti rapporti riconducibili a plurimi datori di lavoro, a condizione che siano connessi alla pensione principale. Sui precedenti rapporti di lavoro, ai fini di garantire il corretto riallineamento, si dovrà operare la rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dalla data di erogazione di ciascuno dei precedenti trattamenti alla data di corresponsione dell'ultimo trattamento di fine rapporto; 
nei casi di dipendenti Fiat e/o casi analoghi si sono verificati per l'attribuzione dei benefici in questione, ai fini del metodo di calcolo semplificato seguito dall'INPS, il mancato computo dell'indennità di anzianità, l'errata valutazione dell'anzianità di servizio utile, il mancato riconoscimento della sommatoria dell'indennità di anzianità (trattamento equipollente fino al 1982, totalmente ignorato dall'INPS) e del TFR, nonché dell'incremento dovuto percentualmente (il 7,5 per cento, ovvero l'altra nota opzione se più favorevole) sulla liquidazione alla cessazione dell'attività e sulla porzione aggiuntiva decennale del TFR; 
in caso di titolarità di due o più trattamenti pensionistici, relativi a prestazioni lavorative, le più svariate, anche in forma supplementare, il beneficio del TFR previsto dalla Legge 206 del 2004 si ritiene debba essere attribuito su ciascuna pensione, considerato anche quanto attuato dagli enti pensionistici in tali fattispecie (i benefici pensionistici della legge ricordata sono applicabili su ciascuna pensione in godimento); 
si è chiesto il riconoscimento dell'importante beneficio anche per i casi per i quali non sia stato possibile produrre la documentazione richiesta dagli enti competenti per il calcolo del beneficio del TFR ai lavoratori dipendenti privati, pubblici ed autonomi con certificazioni individuali non più reperibili ed anche in assenza di qualsivoglia documentazione sotto il profilo reddituale che pure, di contro a valutazioni negative da parte dell'INPS, dovrebbe intendersi utile ai fini che occupano. In effetti, si dovrebbe assicurare comunque il beneficio, considerato che tale problematica riguarda fatti avvenuti oltre trenta anni or sono e per di più riconducibili in gran parte a vittime per stragi. Per queste ultime si potrebbe sopperire ricorrendo ai redditi medi della categoria di riferimento come rilevati dagli enti di statistica nazionale –: 
alla luce di quanto esposto, quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare – come da convenzione intervenuta tra INPS e Ministero dell'Interno, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, area I – perché la legge 206 del 2004, a quasi ormai dodici anni dalla sua entrata in vigore, sia compiutamente applicata nella liquidazione del TFR.