13/02/2019
Enrico Borghi
3-00520

Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, nel disporre il riordino delle professioni sanitarie, ha istituito gli ordini e gli albi, stabilendo che per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo;

   il comma 539 dell'articolo 1 legge n. 145 del 2018 ha riconosciuto che i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000 o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario di educatore professionale socio-sanitario;

   le sigle sindacali Cgil Cisl e Uil hanno più volte richiesto l'adozione di uno specifico provvedimento normativo che prevedesse il riconoscimento dell'equipollenza sopra richiamata fino alla data di entrata in vigore del decreto «Lorenzin» sugli ordini professionali (febbraio 2018);

   tale riferimento temporale previsto dal comma 539 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018 risulta creare diversi problemi in ordine al riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di chi ha sostenuto il corso in data successiva al 2005;

   in particolare, per quanto riguarda la regione Piemonte, rimangono esclusi da tale riconoscimento i titoli ottenuti con i corsi di qualifica regionale finanziati e sostenuti dal 2006 al 2012;

   da un'analisi condotta dalla Cgil Piemonte tale situazione risulta interessare circa 700 persone su tutto il territorio regionale;

   tali corsi risultano nei contenuti e nelle forme, quali durata e piano di studi, identici a quelli sostenuti fino al 2005;

   il mancato riconoscimento dell'equipollenza del titolo comporterà l'impossibilità, per quasi 700 persone in regione Piemonte, di iscriversi ai relativi albi di riferimento per poter esercitare la professione per la quale sono già stati formati –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questa particolare situazione di disagio e quali iniziative di competenza intenda adottare per sanare il vuoto normativo creatosi, salvaguardando sia il patrimonio di professionalità maturato dal 2006 al 2012 sia la continuità educativa garantita alle diverse tipologie di utenza.