28/12/2023
Maria Stefania Marino
3-00890

Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 22 del 29 dicembre 2022, ha stabilito che «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE», affermando, pertanto, che il Ministero non potrà rigettare «massivamente» le richieste di riconoscimento di titoli conseguiti in altri Paesi UE;

   in Italia risultano migliaia i docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento o la specializzazione per il sostegno in un altro Paese dell'Unione europea (e i più frequenti in Spagna e Romania) in conformità alla direttiva U.E. n. 36/2005;

   i docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero e vogliono esercitare in Italia la professione di docente hanno facoltà di chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n. 15;

   risulta emessa dalla sezione IV-bis del Tar Lazio un'importante ordinanza cautelare (la n. 4094/2022 del 21 giugno 2022) attraverso la quale è stato accolto in via cautelare un ricorso dei ricorrenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, nel caso di specie in Spagna;

   il Tar si sarebbe pronunciato positivamente per la stipula di contratti da Gps stabilendo che: i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove Gps di sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'articolo 3 comma 10 lettera a) dell'ordinanza ministeriale del Ministero dell'istruzione prot. n. 112 del 6 maggio 2022; la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (Tar Lazio n. 3400/2019); l'ordinanza n. 112 del 2022 nella parte in cui dispone che «l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto» reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative del ricorrente, che non può svolgere attività lavorativa; si è ritenuto dunque che l'ammissione con riserva possa interinalmente consentire, se sussistono gli altri presupposti normativi, la stipula di contratti e che la domanda cautelare debba essere accolta nei termini indicati;

   detti insegnanti, in attesa del riconoscimento, vengono inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di supplenza;

   ad oggi risultano migliaia i ricorsi presentati al Tar e poi al Consiglio di Stato, molti dei quali già vinti dai ricorrenti, con conseguente danno economico anche per le casse dello Stato –:

   quali iniziative – per quanto di competenza – il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di evadere le domande di riconoscimento delle abilitazioni all'insegnamento conseguite all'estero, garantire il diritto al lavoro ai tanti docenti che da tempo svolgono il loro ruolo di insegnanti e che rischiano di non poter più insegnare e garantire, al contempo, la continuità didattica, un diritto dello studente.