25/07/2017
Giuseppe Romanini
Baruffi, Ghizzoni, Gandolfi, Iori, Marchi, Patrizia Maestri, Arlotti, Montroni, De Maria, Pagani, Fabbri e Zampa
3-03182

 Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   è in fase di prossima emanazione il decreto ministeriale contenente la XVII revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
   tale elenco, aggiornato annualmente, viene pubblicato sulla base delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, di alcune circolari ministeriali, nonché, da pochi mesi, dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
   le denominazioni inserite in elenco riguardano produzioni le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono praticate sul territorio regionale in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni;
   si ritiene altresì che le denominazioni inserite nell'elenco debbano essere compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, in particolare quelle che regolano l'uso delle denominazioni e la produzione ed etichettatura di determinati generi alimentari;
   tale XVII revisione dell'elenco conterrebbe, in seguito all'istruttoria eseguita per propria competenza dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la denominazione «aceto balsamico trentino»;
   attualmente sono registrate, ai sensi della normativa comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le seguenti dop e igp, elaborate nel territorio emiliano: aceto balsamico tradizionale di Modena dop, aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia dop, aceto balsamico di Modena igp;
   è noto inoltre che sono in corso varie vertenze con giudizio civile pendente sul corretto uso dei termini «aceto balsamico» e «balsamico» per prodotti comparabili alla Igp aceto balsamico di Modena. Tali vertenze incidono anche sulla protezione e tutela delle denominazioni di origine protette aceto balsamico tradizionale di Modena e aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia;
   sulla legittimità dell'uso dei singoli elementi di una denominazione composta, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è chiamato a decidere il giudice nazionale che applica la normativa comunitaria e, in ultima istanza, la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea;
   inoltre, la legge 12 dicembre 2016, n. 238, all'articolo 49, stabilisce che la denominazione «aceto» sia seguita all'indicazione della materia prima da cui deriva. Ciò fa presumere che il prodotto che utilizza la parola «aceto» debba avere le caratteristiche indicate dal suddetto articolo di legge, e in quel caso debba essere seguito dall'indicazione della materia prima;
   considerazioni, in tal senso, sono state espresse dal Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena (Ctabm), chiamato a esprimere eventuali osservazioni nel corso dell'istruttoria ministeriale;
   sulla base di evenienze storiche e documentali, il Consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena sostiene infatti che non sussistano elementi tali da comprovare che le metodiche di produzione del cosiddetto aceto trentino siano state praticate, ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 1999, «in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni» –:
   se il Ministro interrogato, in attesa di decisioni in merito al corretto uso dei termini «aceto balsamico» e «balsamico» e nel dubbio sul possesso delle caratteristiche di «aceto» e sul corretto uso anche di tale termine in relazione al prodotto contraddistinto dalla denominazione «aceto balsamico trentino», non ritenga opportuno evitare che tale denominazione sia inserita nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, nelle more di una pronuncia definitiva dei giudici nazionali e, in ultima analisi, della Corte di giustizia dell'Unione europea.
 

Seduta del 25 luglio 2017

Risponde Giuseppe Castiglione, Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali e replica Giuseppe Romanini

Risposta del governo

Presidente, onorevoli colleghi, come correttamente rilevato dall'onorevole Romanini, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è in procinto di emanare il decreto ministeriale concernente la diciassettesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ed inserite nei rispettivi elenchi.

Al riguardo, e soprattutto per fugare la preoccupazione che l'onorevole Romanini ha espresso nella sua interrogazione, vorrei precisare che il prodotto aceto balsamico trentino, non compreso nel registro dei prodotti tradizionali della provincia autonoma di Trento e di Bolzano, non è stato inserito nel predetto elenco nazionale che sta per essere varato. Quindi, l'onorevole Romanini può essere rassicurato per questa preoccupazione che aveva espresso nella sua interrogazione.

Replica

Presidente, ringrazio il sottosegretario Castiglione, che con una risposta laconica, ma molto positiva, tranquillizza non il sottoscritto, ma un settore importante dell'economia emiliano-romagnola, perché ricordo che lì abbiamo l'aceto balsamico tradizionale di Modena, l'aceto balsamico tradizionale di Reggio, e poi l'aceto tradizionale di Modena come marchi riconosciuti di protezione.

Io, però, non vorrei che sembrasse questa, visto che l'abbiamo sottoscritta un nutrito gruppo di deputati emiliano-romagnoli, semplicemente come una contrapposizione territoriale di interessi economici che hanno una valenza esclusivamente locale. Secondo me, secondo noi, era in ballo un qualche cosa di più, che riguardava la difesa di un valore, quello del ruolo delle denominazioni geografiche di origine nella valorizzazione del made in Italy: questo che è un nostro punto di forza, un punto di forza della nostra economia. E quando dico questo, so di parlare al sottosegretario Castiglione, che conosce bene quello di cui sto parlando. E, allora, se noi cominciamo a derogare dalla serietà, dal rigore con il quale vengono riconosciuti questi elementi di tradizionalità e di produzione delle nostre specialità, poi non abbiamo spazio per chiedere che queste siano difese adeguatamente nel mondo. Per cui penso che questa scelta, questa decisione sia doppiamente condivisibile, e il nostro plauso c'è tutto.