03/12/2014
Vinicio Peluffo
Tullo, Benamati, Anzaldi, Bonaccorsi, Garofani, Ginoble, Orfini, Montroni, Petitti, Bargero, Basso, Senaldi
1-00683

La Camera, 
premesso che: 
le norme che hanno istituito e regolamentato il canone radiotelevisivo sono state introdotte nel nostro ordinamento dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, all'articolo 1, stabilendo che la detenzione stessa di «uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni» comporti l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento; 
nonostante i profondi cambiamenti sociali, economici e tecnologici intervenuti, così come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, permangono tutti i presupposti giuridici e di fatto per la legittimità del canone. Al riguardo, la nota sentenza n. 284 del 2002 rileva, tra l'altro, che: «Il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive (...) non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico “servizio pubblico radiotelevisivo” esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica; l'esercizio “si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (si confronti, in proposito, la sentenza n. 155 del 2002), bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto dei cittadini all'informazione e per la diffusione della cultura, col fine di “ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese” (...) e imponga alla concessionaria l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali»; 
il richiamato regio decreto-legge disciplina, altresì, le modalità per disdire l'abbonamento (articolo 10) e le modalità di riscossione e versamento dei canoni (articolo 25), disposizioni mai novellate dal 1938; 
in materia di obblighi del pagamento del canone radiotelevisivo, il legislatore è intervenuto dapprima con l'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria per il 2008) finalizzato ad esentare dal pagamento, relativamente agli apparecchi presenti nel luogo di residenza, i soggetti di età superiore ai 75 anni, con un reddito personale e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità; successivamente, con l'articolo 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introducendo l'obbligo per le società e le imprese di indicare nelle rispettive dichiarazioni dei redditi gli estremi dell'abbonamento speciale alla radio o alla televisione, al fine di rendere più agevole la verifica dell'effettivo pagamento; 
nel corso degli ultimi tempi, sempre più spesso si lamentano difficoltà burocratiche e procedurali sia nell'esercizio del diritto all'esenzione del pagamento da parte dei cittadini ultra settantacinquenni, nonostante sia stata emanata la circolare 46/E da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa, sia con riferimento alla possibilità di procedere al suggellamento degli apparecchi e alle conseguenti modalità di verifica da parte degli incaricati della concessionaria. Tali complessità e incertezze applicative non favoriscono l'affermarsi di un clima di condivisione con l'utenza degli obiettivi e delle funzioni proprie della concessionaria pubblica, nonostante non manchino continui riconoscimenti di gradimento delle produzioni Rai; 
nonostante il costo del canone risulti ben al di sotto di quanto richiesto in altri Paesi europei, la quota di evasione del nostro Paese è tra le più alte del continente, fatta eccezione per la Macedonia, la Serbia e la Polonia, con una media che si attesta intorno al 30 per cento in Italia, contro una media dell'8 per cento in Europa; 
il tema del riordino della disciplina del canone televisivo va inquadrato nel più ampio e urgente ridisegno del sistema radiotelevisivo e di gestione della concessionaria pubblica,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, anche a seguito di un proficuo confronto con la società concessionaria e con le organizzazioni di rappresentanza degli utenti, i necessari provvedimenti volti a rivedere e semplificare le modalità di esercizio del diritto all'esenzione ai sensi del citato articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), nonché le modalità di disdetta ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. 

 

Seduta del 4 dicembre 2014

Dichiarazione di voto di Peluffo Vinicio Giuseppe Guido