01/07/2015
Alfredo Bazoli
Braga, Causi, Amoddio, Berretta, Campana, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno,Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Verini, Zan, Mariani, Piazzoni, Bonifazi,Capozzolo, Carbone, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti,Lodolini, Moretto, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia
1-00928

La Camera, 
premesso che: 
l'aggravamento della situazione economica delle famiglie italiane, dovuto al protrarsi della recessione da cui solo ora il Paese sembra cominciare a uscire, ha generato livelli di indebitamento sempre più rilevanti, grazie anche al basso livello dei tassi di interesse, che ha spinto molti a sottoscrivere finanziamenti e mutui per l'acquisto di beni e servizi; 
secondo dati recenti della Banca d'Italia quasi una famiglia su tre risulta aver contratto passività finanziarie, e molte di esse, per effetto del rallentamento nella dinamica dei redditi, conseguente alla recessione economica, hanno oggi notevoli difficoltà nel rimborsare tutto il debito contratto, mettendo così a repentaglio l'intero patrimonio, che costituisce la garanzia generale nei confronti dei creditori ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile; 
con la legge 27 gennaio 2012, n. 3, è stata poi istituita la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, rivolta soprattutto alle famiglie, ai privati e alle società non fallibili, con la quale si è attuato un parziale superamento del principio di soggezione di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alle azioni dei creditori, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile. Queste disposizioni consentono, in particolare, sotto la supervisione di un giudice, un'effettiva ristrutturazione dei debiti contratti, con un bilanciamento corretto ed equilibrato, certo migliore di una moratoria generalizzata e riferita ad un'unica tipologia di beni, tra gli interessi dei creditori e le esigenze solidaristiche e di equità sociale. Con il deposito di una proposta di accordo di composizione della crisi, ovvero di un piano del consumatore, il giudice, in particolare, vagliate le condizioni di ammissibilità, può già disporre, in via cautelare, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata, che dalla successiva data di omologazione dell'accordo o del piano non possono più essere iniziati o proseguiti. L'accordo può prevedere, inoltre, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca; 
la legge non ha trovato fino ad oggi attuazione in ragione della mancanza dei decreti attuativi, in particolare di quelli destinati a stabilire le caratteristiche degli organismi di composizione della crisi, che hanno un ruolo centrale nella gestione di queste procedure, ma la mancanza è stata finalmente sanata con l'emanazione del decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato il 27 gennaio 2015; 
per mettere al riparo le famiglie dal rischio di vedersi espropriare dai propri creditori anche beni essenziali come la prima casa, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha stabilito che per i crediti di natura tributaria l'agente della riscossione non possa dar corso all'espropriazione se «l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente»: tali limitazioni sono state ritenute applicabili dalla giurisprudenza, che si è per prima occupata della materia anche ai procedimenti esecutivi già in corso alla data di entrata in vigore della norma (Corte di cassazione n. 19270 del 12.9.2014); 
l'insieme delle norme citate e, in particolare, il pieno dispiegarsi degli effetti della legge n. 3 del 2012 possono consentire di evitare i rischi di impoverimento e di esclusione sociale che deriverebbero dall'espropriazione forzata di beni essenziali come la prima casa di abitazione delle famiglie indebitate; 
al contrario, l'ipotesi di sospendere ex lege le procedure di espropriazione degli immobili adibiti ad abitazione principale presenterebbe profili di incompatibilità costituzionale, specie con gli articoli 41 e 42 della Costituzione, tenuto conto che le esigenze abitative delle famiglie in difficoltà finanziarie non possono tradursi in una compressione dei diritti privatistici dei creditori, ma devono, piuttosto, essere risolte attraverso politiche abitative; 
su tale tema, il Governo ha sin qui messo in campo importanti iniziative, a partire dal decreto-legge sull'emergenza abitativa n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che hanno segnato la ripresa di una politica abitativa orientata a dare risposte ad un bisogno sempre più complesso e articolato, frutto di una significativa divaricazione avvenuta negli anni tra domanda e offerta di soluzioni adeguate ad una società in profonda trasformazione per composizione sociale, livello di reddito, distribuzione territoriale, tipologie familiari; 
inoltre, relativamente all'acquisto della prima casa, la Cassa depositi e prestiti spa ha messo a disposizione risorse per 2 miliardi di euro destinate al finanziamento, tramite mutui garantiti da ipoteca, dell'acquisto di immobili residenziali, nonché di interventi di ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e famiglie numerose; è stato previsto il rifinanziamento (40 milioni di euro) del fondo a favore dei mutuatari in difficoltà, che prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi con oneri a carico del bilancio pubblico; per favorire la locazione, sono state varate misure di sostegno degli inquilini morosi incolpevoli ed è stato rifinanziato il fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione; per quanto attiene, infine, il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica, è in fase attuativa quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 
tali misure necessitano tuttavia di essere rafforzate, sia sul fronte di una loro efficace implementazione (utilizzo effettivo delle risorse stanziate per il rifinanziamento del fondo sostegno affitti e fondo per la morosità incolpevole, avvio di un piano a breve termine per il recupero e l'utilizzo di alloggi di edilizia sociale oggi inagibili), sia con riguardo alla capacità di programmare interventi strutturali in un arco temporale di medio-lungo periodo, potendo contare anche su nuove linee di finanziamento europee (fondo europeo di sviluppo regionale e fondo sociale europeo per gli obiettivi di politica abitativa); 
sarebbe opportuno elaborare un programma pluriennale di offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alle fasce più deboli e di messa a disposizione di patrimonio pubblico di edifici ed aree, al fine di coniugare la risposta al fabbisogno abitativo con la riqualificazione e la rigenerazione urbana; 
sarebbe, altresì, opportuno favorire l'aumento dell'offerta di alloggi in locazione, in particolare rafforzando il canale concordato, quale migliore strumento per contenere il livello degli affitti e favorire l'incontro tra domanda e offerta, anche attraverso una revisione della legge n. 431 del 1998 ed il rinnovo della convenzione nazionale sottoscritta nel 2001, nonché rivedere l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, con l'inserimento di una serie importante di realtà territoriali sino ad oggi escluse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un osservatorio sul sovraindebitamento, con all'interno enti e soggetti sia pubblici sia privati, dotati di competenze e professionalità specifiche, in grado di monitorare adeguatamente gli aspetti giuridici, sociali ed economici del fenomeno, con specifico riferimento alle procedure di espropriazione di immobili adibiti ad abitazione principale, per individuare le strategie più corrette per contrastarlo efficacemente; 
ad effettuare un attento monitoraggio sulla effettiva applicazione della legge n. 3 del 2012, al fine di valutarne l'efficacia e la necessità di eventuali correttivi; 
ad effettuare un'analisi approfondita ed aggiornata al fine di definire le misure da mettere in campo per arginare il fenomeno dei pignoramenti degli immobili adibiti ad abitazione principale; 
a procedere ad una verifica del progressivo stato di attuazione della legge 23 maggio 2014, n. 80, anche valutando l'opportunità di introdurre elementi correttivi ai fini di una maggiore efficacia e tutela delle fasce maggiormente in difficoltà per effetto della crisi economica, con specifico riferimento alla tutela dei nuclei familiari destinatari di provvedimenti di espropriazione di immobili adibiti ad abitazione principale.