27/03/2014
Ileana Argentin
Luciano Agostini, Roberta Agostini, Albanella, Amato, Antezza, Arlotti, Basso, Berretta, Bolognesi, Borghi, Braga, Brandolin, Capodicasa, Capone, Carra, Carrozza, Casati, Castricone, Cenni, Censore, Coccia, Coscia, Covello, De Micheli, D'Incecco, Ermini, Famiglietti, Fedi, Folino, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Gadda, Ginato, Giulietti, Grassi, Tino Iannuzzi, Iori, Kyenge, La Marca, Lattuca, Lodolini, Maestri, Manfredi, Marantelli, Marchetti, Marchi, Mariani, Martella, Marzano, Mattiello, Miotto, Moretto, Pastorino, Petitti, Salvatore Piccolo, Pollastrini, Rampi, Tidei, Gasbarra, Zanin, Valeria Valente
1-00412

La Camera,
   premesso che:
    la nostra Costituzione all'articolo 48 recita: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età» a garanzia di un diritto di voto che rappresenta il principale diritto individuale da tutelare in democrazia;
    sempre all'articolo 48, quarto comma, la Carta costituzionale precisa che il diritto di voto «non può essere limitato se non per incapacità civile, o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge» e, pertanto, le condizioni di salute non possono limitare l'esercizio di tale diritto;
    dall'entrata in vigore della nostra Costituzione ad oggi molte leggi sono state approvate per rendere sempre più reale il diritto di voto per le persone disabili, dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 con cui si è introdotto il cosiddetto «voto assistito», che si configura come unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall'elettore e si applica ai ciechi, agli amputati delle mani e agli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i quali possono essere accompagnati in cabina da altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, tale facoltà è stata poi estesa agli elettori portatori di handicap impossibilitati ad esercitare autonomamente il proprio diritto (articolo 29, comma 3, della legge 104 del 1992); dalla legge 15 gennaio 1991, n. 15, che ha consentito agli elettori non deambulanti, nel caso di impossibilità di accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a rotelle, di votare, previa presentazione di apposito certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale, in altra sezione priva di barriere architettoniche e opportunamente arredata inoltre; ed ancora con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 29, comma 1, è stato disposto che i comuni organizzino specifici servizi di trasporto, nella giornata elettorale, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale; ed ancora la legge 22 del 27 gennaio 2006, successivamente modificata dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, che prevede la possibilità di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio per alcune categorie di persone affette da grave disabilità;
    se sulla carta, quindi, il diritto sembra essere garantito, nella realtà le difficoltà sono molteplici poiché la persona disabile, ad esempio, qualora necessiti di essere assistita durante le procedure di voto, deve, se la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, richiedere uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'azienda Usl ove si attesti che «l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore»; ed ancora, i comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale, ma non sempre ciò è di facile soluzione; nel caso poi l'elettore disabile volesse usufruire della possibilità del voto a domicilio, la burocrazia è la seguente: «prima di tutto la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o «intrasportabilità»). La certificazione la rilascia esclusivamente l'Azienda Usl solo attraverso propri medici incaricati. La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La certificazione, per i soli «intrasportabili», deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni. Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa; oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell'azienda Usl. La domanda al sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione;
    questo iter procedurale così farraginoso il più delle volte impedisce, di fatto, l'espressione del voto del cittadino portatore di handicap, costretto a sottoporsi a procedure burocratiche contrarie alla normativa in vigore, la quale mira alla «semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità», infatti, la legge n. 80 del 9 marzo 2006 che all'articolo 6 stabilisce che «I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap»,

 

impegna il Governo:

   a predisporre atti regolamentari volti a rendere effettivo su tutto il territorio nazionale il diritto di voto delle persone disabili, attraverso una semplificazione della procedura burocratica per ottenere le certificazioni necessarie per esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio, per il diritto di voto assistito;
   a predisporre campagne d'informazione sui principali organi di stampa televisivi, radiofonici e di stampa volte a comunicare le procedure necessarie affinché anche le persone disabili gravi possano esercitare il proprio diritto di voto;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per introdurre anche nel nostro ordinamento la possibilità per le persone disabili gravi di votare attraverso la posta certificata o altre modalità che facilitino l'esercizio di tale diritto.