05/03/2020
Piero De Luca
Berlinghieri, Delrio, Incerti, Rotta, Sensi, Bordo, Gribaudo, Enrico Borghi, De Maria, Di Giorgi, Fiano, Lepri, Pezzopane, Pollastrini, Viscomi, Mura, Quartapelle Procopio
1-00337

La Camera,

   premesso che:

    nella relazione per Paese relativa all'Italia 2020, nell'ambito del documento sul Semestre europeo 2020: «valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011», si può leggere che «A fronte delle deboli prospettive macroeconomiche e della sfida di garantire la sostenibilità, è fondamentale aumentare la produttività e la crescita potenziale per ridurre il rapporto debito pubblico/PIL e correggere gli squilibri macroeconomici dell'Italia»;

    il conseguimento di tali obiettivi rischia, oggettivamente, di essere reso ancor più impegnativo ed incerto laddove si dovessero protrarre gli effetti economici e psicologici conseguenti alla diffusione dell'epidemia da virus Covid-19;

    pur nell'indeterminatezza della situazione, tutte le analisi (Nomura, Moody's, Fondo monetario internazionale) convergono nella previsione di un rallentamento, anche se è ancora prematuro valutarne la reale portata, dell'economia mondiale ed europea in conseguenza di tale evento, con effetti ancor più marcati per i Paesi in cui si registrano i più alti numeri di persone rilevate come affette da tale patologia;

    come noto, per quanto concerne il nostro Paese i casi di virus diagnosticati sono concentrati nelle ricche regioni della Lombardia e del Veneto, che da sole rappresentano circa un terzo del prodotto interno lordo nazionale;

    secondo alcuni studi, se la Lombardia subisse un danno pari al 10 per cento del suo prodotto interno lordo per un mese e il resto del Nord per il 5 per cento, questo equivarrebbe a uno 0,3 per cento di crescita in meno per l'intero Paese su base annua, ovvero l'equivalente della crescita prevista per l'Italia nel 2020;

    per un Paese che, dopo la peggiore recessione del dopoguerra, aveva ripreso a crescere dal 2015 al 2017 rallentando poi nel 2018 e nel 2019, entrare di nuovo in crisi sarebbe una prospettiva molto preoccupante;

    molti sono i settori economici che già segnalano evidenti difficoltà, primo tra tutti quello del turismo. Secondo le stime di Federturismo, solo dalla sospensione delle gite ci si attende un danno da 316 milioni di euro, mentre, secondo Confesercenti, sarebbero a rischio 60 mila posti di lavoro e vi sarebbe il pericolo di chiusura per 15 mila imprese. Le ultime misurazioni di Confturismo-Confcommercio rilevano, più precisamente, una perdita di circa 31 milioni di presenze turistiche con una perdita di oltre 7 miliardi di euro per il periodo 1° marzo-31 maggio 2020;

    notevoli conseguenze stanno subendo anche i comparti del tessile-moda, quello della logistica nelle regioni più colpite così come nel distretto di Prato, quello dello spettacolo, dove l'Agis ha calcolato che in una sola settimana si sono già persi 10 milioni di euro;

    come ha giustamente osservato il Commissario Paolo Gentiloni, «C'è già nelle regole europee la possibilità di avere margini maggiori di flessibilità di bilancio nel caso che si verifichino circostanze inattese, circostanze eccezionali. È una possibilità che il nostro Paese ha già utilizzato in altre occasioni, ad esempio in occasione dei terremoti che hanno colpito il Centro Italia. E certamente questa è una delle ipotesi tipiche di circostanze eccezionali a cui queste clausole fanno riferimento»;

    in tale prospettiva, appaiono più che condivisibili le iniziative del Governo volte a mobilitare ingenti risorse aggiuntive per circa 4 miliardi di euro, previa autorizzazione del Parlamento per il ricorso al deficit, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per sostenere misure che interessino interi comparti economici o territori direttamente o indirettamente colpiti dall'emergenza Covid-19;

    tuttavia, a fronte di un'emergenza sanitaria che potrebbe avere effetti planetari, ancora non pare emergere con la dovuta incisività e tempestività quello «spirito di solidarietà» tra gli Stati membri che è alla base dei Trattati europei e delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

    tra gli strumenti comunitari di intervento attualmente disponibili si segnala il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, istituito con regolamento europeo n. 2012 del 2002, che letteralmente prevede che «In occasione di gravi catastrofi, la Comunità dovrebbe dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite apportando un sostegno finanziario per contribuire, a ripristinare rapidamente condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate»;

    seppure tale strumento sia stato immaginato prioritariamente per le «catastrofi naturali», tuttavia all'articolo 2 del citato regolamento si dispone che «il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni di tale Stato ammissibile a seguito del verificarsi di una catastrofe naturale grave. Ai fini del presente regolamento per “catastrofe naturale grave” si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato ammissibile, danni diretti stimati a oltre 3 miliardi di euro a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6 per cento del suo reddito nazionale lordo. Per “catastrofe naturale regionale” si intende qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 per cento del Pil di tale regione»;

    già nel Meccanismo unionale di protezione civile (decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) si sancisce che «le catastrofi naturali e provocate dall'uomo possono abbattersi su qualsiasi regione del mondo, spesso in maniera del tutto inattesa. Siano esse naturali o provocate dall'uomo, si fanno sempre più frequenti, estreme e complesse, aggravate per di più dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e del tutto indifferenti ai confini nazionali. Le conseguenze umane, ambientali, sociali ed economiche derivanti da tali catastrofi possono avere dimensioni sconosciute in precedenza»;

    appare del tutto ragionevole e coerente con tali impostazioni rivedere, anche in via prospettica, la nozione comunitaria di «catastrofe naturale», ricomprendendovi esplicitamente anche le epidemie, quali fenomeni catastrofici che determinano conseguenze dannose per la collettività che le subiscono, con uno sconvolgimento dell'ordine delle cose, e quale avvenimento in seguito del quale si verifica un'inadeguatezza brutale, ma temporanea, tra i bisogni delle persone coinvolte e i mezzi di soccorso immediatamente disponibili;

    per altro, seppure con riferimento ad altro contesto, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), ammette come compatibili con il mercato interno europeo gli aiuti concessi dagli Stati destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

    il diffondersi dell'epidemia anche in altri Paesi dell'Unione dovrebbe far maturare il convincimento dell'esigenza di un approccio innovativo nella gestione di tali emergenze,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a promuovere un'interpretazione del regolamento che disciplina il Fondo di solidarietà europeo che ricomprenda anche le epidemie nella categoria delle «catastrofi naturali»;

2) a promuovere una strategia europea per il contrasto dell'emergenza sanitaria conseguente al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e per il sostegno dell'economia delle regioni e dei Paesi maggiormente colpiti, anche alla luce della prosecuzione della fase negoziale per il Quadro finanziario pluriennale 2020-2027, attraverso l'individuazione di significative risorse finanziarie aggiuntive;

3) ad assumere tutte le possibili iniziative, nelle competenti sedi europee, affinché vi sia l'esclusione delle spese riguardanti l'emergenza ai fini del rispetto delle regole in materia di deficit, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 1466/97 che riconoscono la flessibilità dei conti in caso di eventi imprevisti fuori dal controllo di uno Stato membro;

4) a sostenere, in tutte le prossime occasioni di confronto in sede europea, le eventuali misure che dovessero risultare necessarie per il rilancio dell'economia italiana in conseguenza dell'evento eccezionale dell'epidemia da Covid-19, adoperandosi affinché siano escluse dalla disciplina degli aiuti di Stato.