24/02/2017
Davide Mattiello
Dambruoso, Verini, Ferranti, Cassano, Quartapelle Procopio, Amoddio, Bazoli, Berretta, Campana, Di Lello, Ermini, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Zan
1-01516

La Camera,
premesso che:
l'incremento dei flussi migratori, con le sue ripercussioni anche in termini di aumento dei fatti criminosi, rappresenta una delle cause del grave fenomeno del sovraffollamento carcerario;
uno strumento efficace per arginare, sotto questo profilo, il suddetto fenomeno è dato dalla procedura del trasferimento delle persone condannate, in base alla quale un condannato che sta già scontando la pena in un Paese viene trasferito in altro, quello d'origine, per ivi proseguire e terminare l'esecuzione della pena;
tale procedura opera su un piano diverso rispetto all'estradizione e agli altri strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale: persegue, infatti, finalità prevalentemente di carattere umanitario, nel senso che mira a favorire, in determinati casi, il reinserimento sociale delle persone condannate, avvicinandole al Paese d'origine, in modo da superare tutte quelle difficoltà che, su un piano personale, sociale e culturale, oltreché per l'assenza di contatti con i familiari, possono derivare dall'esecuzione della pena in un Paese straniero;
il principale accordo internazionale per attuare il trasferimento delle persone condannate è rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dall'Italia con legge 25 luglio 1988, n. 334;
per mezzo di tale accordo si realizza lo scopo sostanziale della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella «pena nella pena» costituita dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e socializzazione che incontra colui che sia detenuto fuori dal proprio Paese di origine;
la suddetta Convenzione richiede, ai fini del trasferimento della persona condannata, che:
a) la stessa sia cittadina dello Stato di esecuzione;
b) la sentenza sia definitiva;
c) la durata della pena ancora da espiare sia di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata;
d) la persona condannata – o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale – acconsenta al trasferimento;
e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento;
nella prospettiva, dunque, del reinserimento, non può che risultare giustificata la necessità del consenso della persona interessata, dalla quale, nella maggior parte dei casi, parte l'impulso che mette in moto la procedura, diversamente da quanto avviene generalmente nelle procedure estradizionali o di consegna, che prescindono dal consenso dell'interessato, al pari dei casi di applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI, sul mutuo riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive e altre misure limitative della libertà personale di cui al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che, avendo un ambito operativo limitato ai soli Paesi dell'Unione europea, non richiede parimenti il consenso;
l'Italia, fatta salva anche la legge 27 dicembre 1988, n. 565, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987», sta progressivamente incrementando il numero degli accordi internazionali stipulati con Paesi stranieri per consentire ai loro cittadini, privati della libertà personale a seguito della commissione di un reato, di scontare la pena comminata nel paese di origine; a tal riguardo, si richiamano:
a) legge 11 luglio 2002, n. 149, di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999»;
b) legge 11 luglio 2003, n. 204, di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002»;
c) legge 30 dicembre 2005, n. 281, di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003»;
d) legge 18 marzo 2008, n. 58, di «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005»;
e) legge 5 marzo 2010, n. 46, di «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002»;
f) legge 26 ottobre 2012, n. 183, di «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 10 agosto 2012»;
g) legge 10 febbraio 2015, n. 17, di «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008»;
h) legge 16 giugno 2015, n. 79, di «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013»;
i) legge 28 luglio 2016, n. 152, di «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1o aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1o aprile 2014»;
la stipula di accordi bilaterali sul trasferimento delle persone condannate contenenti previsioni che prescindono dal consenso di queste ultime contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano in quanto rischia di esporre la persona a condizioni detentive crudeli, disumane o degradanti o che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali della stessa,

impegna il Governo:

1) a proseguire nella promozione di accordi bilaterali volti a favorire il trasferimento dei detenuti provenienti soprattutto dai Paesi che fanno registrare il maggior flusso di immigrazione verso l'Italia, e, in particolare, da quei Paesi i cui cittadini registrano un alto tasso di presenza nelle carceri italiane;

2) ad adottare ogni opportuna iniziativa, soprattutto informativa, volta ad incentivare l'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo, al fine di diminuire la popolazione carceraria attraverso il trasferimento di detenuti stranieri nei loro Paesi d'origine;

3) ad adoperarsi, presso le sedi internazionali, affinché i Paesi ancora non firmatari aderiscano alla Convenzione di Strasburgo;

4) a promuovere ogni iniziativa volta a semplificare le procedure di trasferimento dei detenuti stranieri, anche favorendo il confronto tra gli organi giudiziari competenti nazionali e quelli dei Paesi i cui cittadini hanno il più elevato tasso di presenza negli istituti penitenziari italiani;

5) ad informare annualmente il Parlamento in merito ai dati relativi all'attuazione di accordi bilaterali per il rimpatrio dei detenuti stranieri, nonché con riferimento all'utilizzo delle procedure previste dalla Convenzione di Strasburgo.

 

Seduta del 23 febbraio 2017

 

Dichiarazione di voto di Davide Mattiello