03/02/2016
Maria Carocci
Coscia, Rocchi, Malpezzi, Ascani, D'Ottavio, Ghizzoni, Bossa, Sgambato, Malisani, Ventricelli, Pes, Rampi, Manzi, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, Narduolo, Martella, Cinzia Maria Fontana e Bini
3/01977

Per sapere – premesso che: 
con le emissioni di gennaio 2016 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha erogato gli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie dei docenti precari relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015. Tuttavia, la procedura e i criteri di tassazione applicati hanno penalizzato alcuni docenti; 
le competenze, infatti, sono state assoggettate a tassazione separata, ciò significa che è stato preso in considerazione il solo reddito medio percepito nei due anni precedenti ed è stato escluso il riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti, come, ad esempio, quelle relative alla cosiddetta «produzione del reddito», quelle spettanti per gli eventuali carichi familiari, o anche quelle concernenti l'applicazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014 circa il bonus di 80 euro che è, peraltro, attribuito dal sistema in automatico così come previsto dalle linee guida «NoiPA»; 
chi sembra essere maggiormente colpito da tale meccanismo sono i supplenti temporanei con una retribuzione complessiva annua non superiore a euro 8.000: costoro, infatti, con il riconoscimento delle detrazioni fiscali, sarebbero stati totalmente esenti dalla tassazione irpef; 
per i redditi a tassazione separata l'Agenzia delle entrate procede autonomamente alla riliquidazione dell'imposta: in caso sia dovuta una imposta maggiore, provvede ad inviare apposito avviso di pagamento al contribuente; in caso le imposte dovute siano di ammontare inferiore a quanto trattenuto dal datore di lavoro, provvede ad effettuare il rimborso dell'eccedenza pagata, ma solo se il credito risulti superiore ad euro 100; 
la riliquidazione di cui sopra è effettuata a seguito di dichiarazione dei redditi, che nel caso in esame, poiché le retribuzioni sono state corrisposte nel 2016, potrà essere presentata solo nel 2017 con la conseguenza che la corresponsione del rimborso avverrà ad anni di distanza rispetto alla trattenuta subita; 
in tal senso il problema sembra risiedere nel fatto che «NoiPA» abbia liquidato gli stipendi come se si trattasse di «arretrati» –: 
come intenda intervenire, per quanto di propria competenza, per favorire una rapida soluzione del problema.

 

Seduta del 3 febbraio 2016

Illustra Mara Carocci, risponde Giannini Stefania, Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, replica Maria Grazia Rocchi

Illustrazione

Grazie, Presidente. Signora Ministro, le retribuzioni pagate con ritardo nel mese di gennaio ai supplenti sono state trattate come arretrati, a quanto pare, e ciò ha consentito di assoggettarle a tassazione separata, quindi senza calcolare le eventuali detrazioni fiscali o per carichi familiari o, per esempio, per gli 80 euro di bonus. Ora questo sembra penalizzare i supplenti con un reddito complessivo annuo inferiore a 8 mila euro, in quanto quelle detrazioni avrebbero consentito di essere esenti dalle imposte. 
Vorremmo sapere, quindi, come il Ministero abbia intenzione di intervenire per poter fare in modo che questi docenti abbiano riconosciuta la retribuzione non come arretrato ma come effettiva retribuzione nell'anno 2015.

Risposta del governo

Grazie, signor Presidente. L'onorevole Carocci fa riferimento, appunto, a due tranche di pagamenti o straordinario che sono state puntualmente e precisamente realizzate nello scorso gennaio, il 12 gennaio, per un ammontare di 77 milioni di euro, per la parte più consistente delle supplenze saltuarie e brevi precedentemente svolte nell'anno scolastico 2014-2015, e una seconda emissione del 15 gennaio dello stesso anno – di quest'anno – con un importo di 17 milioni di euro. 
Tuttavia, il tema che l'onorevole solleva, cioè la liquidazione e i criteri di applicazione delle aliquote fiscali alla liquidazione delle supplenze saltuarie e brevi, è una competenza specifica ed esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi, il nostro Ministero ha puntualmente sollecitato, laddove era stato necessario, il recupero di questo ritardo e questo è avvenuto – avevo annunciato le date nel mese di dicembre che si sono appunto confermate valide nel gennaio nelle due scadenze che ho detto –, ma il calcolo e l'applicazione delle aliquote fiscali è una competenza e un compito esclusivo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge finanziaria del 2010, più specificamente ai sensi dell'articolo 7, comma 38, e non è assolutamente possibile, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alcun tipo di intervento su questo specifico tema, che è quello che l'interrogazione dell'onorevole Carocci pone in evidenza.

Replica

Grazie, Presidente, e grazie alla Ministra. Ministra, non ci aspettavamo la spiacevole vicenda dei ritardi nei pagamenti delle supplenze, vicenda che purtroppo, come sappiamo, si ripete da qualche anno – sebbene vi sia una conclusione della quale siamo lieti – perché effettivamente aver portato a termine il pagamento di tutte le supplenze del periodo che va da settembre 2015 a dicembre 2015 è estremamente importante, soprattutto per quei docenti che erano in condizioni di particolare difficoltà e di svantaggio, dovendo magari pagarsi anche alloggi fuori dai luoghi di residenza. 
Purtroppo, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte si porta dietro questo strascico che proprio non ci voleva. È uno strascico fiscale che ha aggiunto al danno, che evidentemente è sotto gli occhi di tutti, una piccola beffa, quella di vedersi trattato fiscalmente come arretrato uno stipendio erogato tardivamente. Noi sappiamo bene che arretrato di lavoro può essere considerato un premio di produzione, può essere considerato un arretrato da rinnovi contrattuali, un'incentivazione, ma non certo una retribuzione ordinaria pagata in ritardo. Su quello esistono comportamenti che devono essere adeguatamente rispettati. Dunque, da questo punto di vista le conseguenze fiscali ci sono, sono già state prese in considerazione, auspichiamo che da parte del Ministero per lo meno ci sia un'iniziativa affinché possano essere effettuate delle compensazioni laddove il danno finanziario possa essere ravvisato in misura più importante.