Ambiente

Riforma della Protezione civile

Approvata la riforma della Protezione civile

07/03/2017

La Protezione Civile italiana è senza dubbio una delle migliori al mondo, in particolare nella gestione delle emergenze. La  riforma serve a renderla ancora più forte ed efficiente e a dare più forza e coesione all’Italia.  

Più efficiente è la Protezione Civile, più forte è l’Italia.

Il testo unificato della proposta di legge, già approvato in prima lettura dalla Camera, ha subito, nel corso dell'esame al Senato, modificazioni testuali, al fine di recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio relativamente ai profili di copertura finanziaria.

Ed oggi finalmente è legge.  

C'era la necessità di modificare e integrare la normativa di riferimento sul sistema nazionale di Protezione Civile - confermando l’impianto della legge istitutiva 225/92,  come recentemente modificata dalla legge 100/2012 e 109/2013 -  riportando ad unità e a maggiore equità per i cittadini la pluralità di situazioni, spesso molto disomogenee a livello territoriale, determinatesi di volta in volta per effetto delle Ordinanze emanate a seguito di eventi calamitosi.

 La legge delega prevede - nell’individuazione degli ambiti e dei principi e criteri direttivi -l'obiettivo:

·         di rendere omogenea l'applicazione nella pianificazione, nella gestione e nel superamento delle emergenze, nella valutazione delle condizioni dei territori ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza;

·         di indicare con certezza le misure applicabili per favorire il ritorno alla normalità dopo gravi eventi;

·         di organizzare un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, coordinando al meglio responsabilità centrali e territoriali nell'intero Paese e distinguendo fra ruolo politico e gestione amministrativa;

·         di recuperare i ritardi e mantenere la priorità assoluta della sicurezza dei cittadini e delle imprese, costruendo le condizioni per ridurre preventivamente l'effetto di rischi anche attraverso la partecipazione e la responsabilità dei cittadini, l'indispensabile apporto del volontariato organizzato, delle università e degli enti di ricerca e del sistema pubblico della protezione civile, mantenendo lo standard di eccellenza riconosciuto al nostro Paese in tutta Europa.

Il costo complessivo dei danni provocati in Italia da calamità naturali è pari a circa 3,5 miliardi di euro all'anno e le risorse necessarie per fronteggiare gli effetti causati da questi eventi superano di gran lunga i costi che sarebbero necessari a prevenire i danni. E’ dunque indispensabile sviluppare una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio supportata da risorse, scelte amministrative e da una normativa strutturale appropriata.

La scelta dello strumento della legge delega persegue l'obiettivo di coniugare tempestività, partecipazione e coordinamento tra Governo e Parlamento e tempi certi per l'approvazione della legge, evitando di legiferare a seguito dell’ennesima calamità e provando invece a mettere ordine nella materia “in tempo di pace” con maggiore ponderatezza ed equilibrio.

Il testo unificato – approvato con larga condivisione di tutte le forze politiche in Commissione Ambiente  -  consiste in un solo articolo di 7 commi. Si stabilisce che la delega deve essere esercitata entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Innanzitutto si definiscono gli ambiti in cui provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative vigenti con l'adozione di uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei principi e delle regole costituzionali, delle norme dell’Unione Europea e in base al principio di leale collaborazione.

Si dispone che i decreti legislativi assicurino il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile, e se ne definiscono i principi, affermando innanzitutto che non rientrano nell’azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative. Si indica inoltre la necessità di una riduzione degli adempimenti amministrativi e dell’integrazione del Servizio nazionale della protezione civile con la disciplina in materia di protezione civile dell'Unione europea.

I decreti legislativi dovranno altresì provvedere alla semplificazione normativa, per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, nel rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia e garantendo l’adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori.

Si prevede infine che i decreti legislativi definiscano i criteri per attuare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione per la predisposizione degli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché dei programmi nazionali di soccorso e dei piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d’intesa con le regioni e gli enti locali.