Conflitti di interessi

23/03/2016

Questo provvedimento, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, interviene a disciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo nazionale e i titolari di cariche di governo regionale, sostituento la vigente normativa.

Tra le principali disposizioni introdotte:

  • Previsti puntuali obblighi dichiarativi in capo ai titolari delle cariche di Governo, e conseguenti sanzioni,  differenziate nelle ipotesi di incompleta o mancata dichiarazione all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, o di dichiarazioni tardive o ancora mendaci.

 

  • Introdotto un rafforzamento del regime delle incompatibilità per le cariche di Governo.

 

  • Vera novità rispetto alla Legge Frattini è la possibilità, nelle ipotesi più rilevanti, di risolvere la propria posizione conflittuale, anche in via preventiva,  attraverso le misure tipiche per la soluzione del conflitto di interessi, ossia mediante l’affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali, attraverso la sottoscrizione di un contratto di gestione,  oppure, se non sussistono altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita su richiesta dell’Autorità, dei beni e delle attività rilevanti. Questo avviene quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, del credito, dell'energia,  delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale,dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario oppure quando la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari in capo al titolare della carica di governo siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

 

  • Nei casi in cui non è previsto l’obbligo di ricorrere alla gestione fiduciaria o alla vendita, è comunque previsto uno specifico obbligo di astensione per il titolare di una carica di governo che sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, sia a seguito di iniziativa assunta dall’Autorità, sia, in via residuale, su iniziativa dello stesso soggetto interessato.

 

  • In caso di violazione dell’obbligo di astensione, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.

 

  • Per i membri del Parlamento, viene rivista la disciplina della ineleggibilità, prevedendola per coloro che hanno il “controllo” (e non la rappresentanza legale) di società che risultino vincolate allo Stato con contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica. Per i consiglieri regionali viene introdotta una normativa di principio in tal senso.

Il provvedimento ora passa all'esame del Senato