Istituzioni

Contrasto al covid

14/05/2020
APPROVATO IL DECRETO COVID

una cornice giuridica per le misure urgenti

 

 

Il Parlamento ha approvato il decreto Covid. I sì sono stati 241, i no 166 e 5 astenuti. Il provvedimento definisce con legge la durata dell'emergenza coronavirus al 31 luglio.

Il provvedimento risponde alla necessità di un intervento uniformatore da parte del Governo. 

Le limitazioni ad alcuni diritti come la libertà personale, di circolazione, di riunione, del diritto all’istruzione, alla libertà d’iniziativa economica sono giustificate dalla tutela di altri interessi costituzionali, come in questo caso la tutela della salute pubblica, “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32 della Costituzione), e devono rispettare la riserva di legge prevista dalle norme costituzionali.

Il provvedimento in esame reca, pertanto, una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l’emergenza.

Per la prima volta si fissa come limite temporale all’esercizio dei poteri emergenziali governativi il 31 luglio 2020, ossia la fine dello stato di emergenza nazionale, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, che viene dunque definito con norma avente forza di legge. 

Principale corollario sarà che, d’ora innanzi, la durata di tale stato d’emergenza potrà essere prorogata solo con legge o altro atto normativo di rango primario e, dunque, con pieno e adeguato coinvolgimento del Parlamento.

Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle Regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure.

Da segnalare l’emendamento del PD sulla “parlamentarizzazione” dei Dpcm, che prevede prima della loro adozione di ascoltare il parere delle Camere. 

Come ha sottolineato il capogruppo democratico alla Camera, Graziano Delrio: “È quanto avevamo chiesto e diamo volentieri atto al Governo di aver compreso la necessità del superamento della strada fino ad ora percorsa. È una vittoria delle Camere ed è anche il segno della centralità che noi democratici abbiamo sempre assegnato alla funzione di indirizzo e controllo del Parlamento”.

 

MISURE URGENTI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID19 possono essere adottate una o più misure, tra quelle definite dal decreto stesso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza. Con la possibilità di modularne l’applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.

Alcune delle principali misure che possono essere adottate sono

  • La limitazione della circolazione delle persone, se non per spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. 
  • La chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici. 
  • La limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale. 
  • L’applicazione della misura della quarantena precauzionale, come nel caso di coloro che entrano nel territorio nazionale,od obbligatoria, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale. 
  • La limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso.
  • La limitazione, la riduzione o la sospensione di servizi di trasporto.
  • La sospensione delle attività scolastiche.
  • La limitazione o sospensione delle attività commerciali o di ogni altra attività d’impresa.

 

DEROGHE STRAORDINARIE IN MATERIA DI RIPRESA DI ATTIVITÀ DI RACCOLTA

Per le necessità di approvvigionamento alimentare, sono consentite, su tutto il territorio nazionale, le attività di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purché svolte individualmente, nel territorio del Comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente.

 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO

Il decreto-legge stabilisce, inoltre, le modalità di adozione delle misure, che avverrà attraverso: uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze egli altri ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale; uno o più decreti adottati su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia.

In ogni caso, come stabilito da un emendamento del PD approvato dall’Aula, il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato dovrà illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati, e ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferire successivamente alle Camere

L’obiettivo comune in questa nuova fase dell’epidemia, come ha spiegato Ceccanti (PD), capogruppo in Commissione Affari Costituzionali, “non è tanto e non solo quello di parlamentarizzare i Dpcm, ma di farne il meno possibile per ricorrere allo strumento fisiologico dei decreti-legge. 

 

MISURE URGENTI DI CARATTERE REGIONALE O INFRAREGIONALE

Le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza influire nelle attività produttive e in quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

 

SANZIONI E CONTROLLI

Il provvedimento delinea poi il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato, ogni violazione delle prescrizioni che saranno concretamente introdotte è sanzionata in via amministrativa con il pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.