Lavoro
Approvata la legge che contiene le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Il disegno di legge si compone di due insiemi di norme complementari:
- introdurre un sistema di interventi finalizzati al rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi (Capo I)
- sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative (smart working), allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (Capo II).
L'art. 1 individua l'ambito applicativo delle disposizioni della prima parte del provvedimento, riferite ai rapporti nei quali il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, con l’esclusione degli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).
Tra le tutele previste per tali lavoratori figurano: le garanzie contro i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi(art. 2); l’impossibilità per il committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso, nonché imporre clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla richiesta di pagamento, o ancora il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta (art. 3); il riconoscimento al lavoratore autonomo del diritto di utilizzazione economica relativa ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata (art. 4).
L'art. 5, inserito al Senato, reca una delega al Governo in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche. Nel corso dell’esame della XI Comm. la disposizione è stata significativamente modificata circoscrivendone l’oggetto alla sola possibilità di rimettere alle professioni organizzate in ordini e collegi atti di pubbliche amministrazioni, laddove sia assicurata la terzietà dei professionisti incaricati e l’esclusione di potenziali situazioni di conflitto di interessi, nonché il rispetto della tutela dei dati personali nell’esercizio di tali funzioni. Con un articolo aggiuntivo (14-bis) è stato integrato il testo licenziato dal Senato con la disciplina delle procedure di adozione dei decreti delegati dell’articolo 5, così come degli articoli 6 e 10 ed il relativo meccanismo di coinvolgimento dei rispettivi livelli istituzionali.
L'art. 6 reca un’altra delega finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini e a collegi, a valere sulle risorse di detti enti e finanziati da apposita contribuzione aggiuntiva, per coloro che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Nel corso di esame presso la XI Commissione è stata introdotta un’ulteriore delega finalizzata a incrementare le prestazioni a favore degli iscritti alla gestione separata INPS, finanziate da un incremento delle quote contributive, in materia di maternità e malattia.
Con l’art. 6-bis, anch’esso introdotto dalla XI Comm., si determinano le condizioni per rendere strutturale la Dis-Coll, ovvero l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Con gli artt. 7 e 8 si dispongono una serie di misure di carattere fiscale, sociale e di deducibilità delle spese di formazione. Mentre l’art. 9 reca disposizioni volte a favorire l'accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni sul mercato e ai servizi di politica attiva del lavoro.
L'art. 10 delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali e l'art. 11 reca una serie di misure per facilitare la partecipazione dei professionisti alle gare e ai bandi indetti dalle pubbliche amministrazioni.
Gli artt. 12 e 13 prevedono rispettivamente l’eliminazione dell'obbligo di astensione dall'attività lavorativa per potere usufruire dell'indennità di maternità nel periodo di congedo obbligatorio e l’introduzione di ulteriori misure per la tutela della maternità, della malattia e dell'infortunio.
L'art. 14, chiarisce che l'elemento caratterizzante della collaborazione coordinata è costituito dall'autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, in linea con quanto previsto al riguardo dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Come detto, le disposizioni del Capo II, disciplinano il lavoro agile (smart working), chiarendo in primo luogo che tale istituto non costituisce una nuova tipologia contrattuale, ma solo una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici e delle possibilità tecnologiche esistenti, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali (art. 15). Le modalità di redazione dell'accordo relativo al lavoro agile, il suo contenuto nonché le modalità di formalizzazione del recesso sono regolate dall’art. 16, mentre l’art. 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, stabilendo che questi abbia diritto ad un trattamento non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Il successivo art. 18 disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per l'individuazione delle condotte che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, mentre l'art. 19dispone che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, consegnando annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'art. 20, infine, dispone, la comunicazione obbligatoria dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile e delle sue modificazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente e il diritto del lavoratore alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dell'azienda.