Giustizia
Il provvedimento approvato alla Camera è il risultato di un approfondito dibattito, al termine del quale si è deciso di tornare alla soluzione adottata della riforma del nuovo codice di procedura penale del 1989.
Tale disciplina prevedeva il divieto di accesso al rito abbreviato per tutti i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo.
Fino all'approvazione definitiva di questa legge con il voto del Senato, anche in caso di delitti di sangue particolarmente efferati, il nostro codice prevede uno sconto di pena “secco” per il solo fatto che l’imputato abbia fatto ricorso al giudizio abbreviato.
Questo può portare a condanne decisamente irrisorie rispetto alla gravità, all’efferatezza, alla crudeltà di alcuni delitti.
Si tratta di una riforma che non nasce da un intento “forcaiolo” con il suo portato di diminuzione delle garanzie dell’imputato, anzi, per alcuni particolari processi, su fatti di estrema gravità, può andare anche a favore dell’imputato un più completo processo di formazione della prova.
LE PRINCIPALI NOVITA'
1) Si esclude l’applicabilità del rito abbreviato qualora si proceda per delitti, di particolare gravità, per i quali la legge preveda la pena dell’ergastolo.
2) La richiesta di rito abbreviato può essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
3) La richiesta di rito abbreviato può essere avanzata anche nel corso del dibattimento qualora, all’esito dell’istruzione dibattimentale, il PM ha derubricato il reato ad uno, meno grave, per il quale non sia prevista la pena dell’ergastolo.
4) In relazione ai reati di competenza della corte di Assise, sempreché per gli stessi non sia prevista la pena dell’ergastolo, il giudizio abbreviato si svolge dinanzi a quest’ultima.
5) Si ridisegna, per i reati contro la persona, il bilanciamento delle circostanze: in tema di concorso di circostanze aggravanti nei delitti contro la persona, quali l’aver agito per motivi abietti o futili, l’aver adoperato sevizie o l’aver agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti ai fini della commisurazione della pena, questo per evitare che le aggravanti quali la crudeltà o i futili motivi, possano “soccombere”, venendo di fatto annullate, andando, in questo caso si, nel computo processuale, a grave nocumento della vittima e dei suoi familiari.
ALCUNI CASI DRAMMATICI:
Vanessa Simonini, di vent’anni, che usciva per trascorrere una serata con gli amici e che venne ritrovata, ore dopo, a notte fonda, ormai senza vita, strangolata e gettata sul greto del Serchio da un amico, Simone Baroncini di 35 anni, che le aveva fatto delle avances ma si era visto rifiutato. Baroncini fu condannato all’ergastolo. In base alla legge poté chiedere (e ottenere) in primo e secondo grado l’abbreviato: la sua pena alla fine fu ridotta a sedici anni;
Jennifer Sterlecchini, 26 anni: il suo assassino, Davide Troilo l’ex fidanzato, l’ha uccisa a coltellate e ha ottenuto uno sconto di pena con il rito abbreviato. Solo 16 anni grazie al rito abbreviato a Davide Perseo, reo confesso dell’assassinio della giovane fidanzata Liliana Mimou, strangolata nella sua auto, nell’aprile del 2016.
Al rito abbreviato ha avuto accesso anche Salvatore Parolisi, per l’omicidio della moglie, Melania Rea.
Arriviamo ai sei anni e tre mesi per Pietro De Mattia, reo confesso dell'omicidio volontario della moglie, la 55enne Antonia Cirasola, uccisa a martellate nella loro abitazione il 15 febbraio 2015: a fronte di una richiesta di 14 anni di reclusione, sono state riconosciuto le attenuanti generiche e della provocazione prevalenti applicando alla pena inflitta una doppia riduzione, per il rito abbreviato e per le attenuanti concesse.
Ma non solo femminicidi: Manuel Foffo è stato condannato a 30 anni, invece dell’ergastolo, grazie al rito abbreviato per l’orribile omicidio di Luca Varani, avvenuto dopo torture efferate. È ritenuto colpevole di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.
NOTA A MARGINE
Che cos’è il GIUDIZIO ABBREVIATO (artt. 438-443 c.p.p.): il giudizio abbreviato è un procedimento penale speciale nel quale su richiesta dell'imputato non si procede al dibattimento e in caso di condanna l’imputato ottiene uno sconto di pena pari ad un terzo, in caso sono comminati 30 anni, nel caso di ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo.