Welfare

rischio clinico, operatori sanitari, cure, sanità

Una legge fatta con cura

27/02/2017

Più sicurezza nelle prestazioni. Più responsabilità per gli operatori sanitari. Rese obbligatorie le strutture di risk management in ogni ospedale. Sarà molto più facile per i cittadini ottenere eventuali risarcimenti in tempi rapidi e certi. Approvata la nuova legge su sicurezza delle cure e rischio clinico.

Dopo una discussione durata più di due anni il pdl Gelli torna in terza lettura alla Camera per l’approvazione definitiva. Il testo della proposta di legge contiene modifiche nelle disposizioni penali e civili in materia di responsabilità professionale dei medici, oltre a novità che riguardano le norme sull’osservatorio per la sicurezza e la trasparenza dei dati, linee guida e obblighi di assicurazione.

Si tratta di un provvedimento atteso da anni da parte degli operatori della sanità  in quanto l’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha avuto come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che ha pesato sul nostro sistema salute per 14 miliardi di euro l’anno. L’obiettivo di questo provvedimento è quello di aumentare le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario.

In particolare la proposta prevede:

Passaggio della responsabilità civile del medico da contrattuale ad extracontrattuale.

Il professionista, infatti, se accusato di aver provocato un danno, potrà rispondere solo di responsabilità extracontrattuale exart. 2043 c.c., senza che possa più profilarsi quella strettamente contrattuale ex art. 1218 c.c.. La differenza è che con la responsabilità aquiliana l’onere della prova è in capo al paziente che si ritiene danneggiato e che deve dimostrare la colpa del medico.

Responsabilità civile del medico: scompare il c.d. contatto sociale

Il rapporto medico-paziente, finora, era ricondotto all’interno della responsabilità contrattuale attraverso la teoria del c.d. “contatto sociale”: in virtù della stessa, nonostante il professionista si presentasse come lavoratore alle dipendenze della struttura medico-ospedaliera pubblica, poteva essere tenuto direttamente al risarcimento del danno. Per questo era chiamato a rispondere a titolo solidale, e contrattuale, con la struttura ospedaliera.

Doppio binario: responsabilità del medico e della struttura ospedaliera

La responsabilità contrattuale sarà solo della struttura ospedaliera: il paziente danneggiato potrà ottenere un più sicuro risarcimento, contando direttamente sul soggetto economicamente più solido, sempre che questa non riesca a dimostrare l’assenza di responsabilità, avendo adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno. È bene precisare, però, che di tipo contrattuale resta anche la responsabilità del medico specialista privato. Rientrando nella responsabilità extracontrattuale quella del medico dipendente o convenzionato, il termine per la prescrizione sarà di 5 anni, ed inizierà a decorrere dal momento in cui il paziente sia venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico, in un rapporto di causa-effetto.

Responsabilità penale del medico

Viene introdotto nel codice penale l’art. 590-sexies (responsabilità colposa per morte o per lesioni personaliin ambito sanitario). L’imperizia a causa della quale un paziente subisca un danno è punibile solo se frutto di colpa grave. In particolare, il medico è sollevato da responsabilità penale se dimostrerà di aver rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. L’articolo 6 del ddl Gelli, riguardante la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” elenca espressamente i fattori che escludono la colpa grave. Nel dettaglio: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto,sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida comedefinite e pubblicate ai sensi di legge”. Sul versante penalistico, quindi, il medico potrà essere accusato solo di omicidio colposo o lesioni personali: al di fuori di queste due casistiche, sarà sollevato da qualsiasi responsabilità penale qualora dimostri di aver rispettato le linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.