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Legge contro
il caporalato

Contro lo sfruttamento del lavoro.

Obiettivo

Contrastare lo sfruttamento del lavoro diffuso soprattutto in agricoltura.

Strumenti

Confisca dei beni e fino a 2000€ di sanzione per ogni lavoratore reclutato. Carcere.

Chi ne beneficia

Oltre 400.000 lavoratori.

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APPROVATA LA LEGGE CONTRO IL CAPORALATO E ALTRE FORME DI SFRUTTAMENTO
Per contrastare una delle piaghe più gravi che affliggono la nostra agricoltura. Il fenomeno dell’intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo diffuso soprattutto in agricoltura – secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato – coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell’agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, dal pomodoro ai prodotti della viticoltura.

CONTRO L’INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
Per chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno, e per il datore di lavoro che utilizza o impiega manodopera reclutata anche – ma non necessariamente – con l’utilizzo di caporalato, sfruttando i lavoratori e approfittando del loro stato di bisogno, è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Il datore di lavoro risponde del reato di caporalato (a prescindere dall’intervento del caporale) se sfrutta e approfitta dello stato di bisogno dei lavoratori. La fattispecie aggravata del reato prevede la reclusione - da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato - quando il reato di caporalato è compiuto mediante violenza o minaccia. Nel caso in cui il numero dei lavoratori coinvolti sia superiore a tre, uno o più di essi sia minore di età ovvero i suddetti lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, sono previste aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà.

L’INDICE DELLO SFRUTTAMENTO COINCIDE CON LA PRESENZA DI UNA O PIÙ CONDIZIONI:

  • retribuzioni reiterate palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • reiterata violazione dell’orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell’aspettativa obbligatoria, delle ferie;
  • violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

CONFISCA DEI BENI
Viene introdotto il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

FONDO ANTI-TRATTA
I proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono assegnati al Fondo anti- tratta, la cui operatività è estesa anche all’indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

RISULTATI
A maggio 2017 in Calabria arrestate 14 persone a cui, per la prima volta, è stato contestato il nuovo reato di caporalato. Sfruttavano braccianti con paghe da 15 euro al giorno. Nuovi arresti anche a giugno e luglio 2017 in Puglia e Sicilia.

Il dossier | Il nostro speciale | Il testo di legge (199/2016)
Relazione di Giuseppe Berretta | Dichiarazione di voto di Nicodemo Oliviero

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07/07/2017