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Tutelare e rispettare pazienti, familiari e medici
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Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento
Max Fanelli, morto a 56 anni, era affetto da Sla, completamente paralizzato comunicava solo con un occhio grazie a un pc oculare, respirava grazie a una macchina e veniva alimento via Peg, un buco nello stomaco. Per anni si è battuto contro la malattia e per una legge sul fine vita. Ci chiedeva di poter fermare le sue enormi sofferenze. Ci chiedeva di poter decidere. E come lui in tanti, da Beppino Inglaro a Dj Fabo, in questi anni hanno chiesto alla politica di approvare una legge sul testamento biologico, hanno chiesto al Parlamento di non girarsi dall’altra parte, di non ignorare il loro dolore. Con umiltà e con rispetto, possiamo oggi dire che il testamento biologico è legge. Una legge che in alcun modo vuole introdurre l’eutanasia ma semplicemente evitare l’accanimento terapeutico. Accettare di non poter impedire la morte, accettare i limiti della condizione umana. C’è una crescente capacità terapeutica e sono stati fatti passi avanti enormi da parte della scienza e della medicina, e queste sono notizie positive. Quello che noi rifiutiamo è che la morte venga dilazionata con forme di accanimento. Questa legge rispetta la vita, con l’obiettivo di tutelare i pazienti, le loro famiglie, i medici e il personale sanitario. La nostra guida è stato l’art 32 della Costituzione, che al secondo comma stabilisce che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Per i diritti civili questa è stata una legislatura straordinaria.
IL CONSENSO INFORMATO AI TRATTAMENTI
SANITARI
Nessun trattamento sanitario può essere iniziato
o proseguito senza il consenso libero e informato,
documentato in forma scritta o videoregistrato, della
persona interessata. Ogni persona maggiorenne e
capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia o di revocare, in qualsiasi momento, il
consenso prestato, anche quando la revoca comporti
l’interruzione del trattamento. Il medico è tenuto a
rispettare la volontà del paziente. Previste norme a tutela
dei minori e degli incapaci. Il provvedimento promuove
e valorizza la relazione di cura e di fiducia tra paziente e
medico. Il consenso dovrà essere inserito nella cartella
clinica del paziente. Diritto all’informazione: ogni persona
può conoscere le proprie condizioni di salute ed essere
informata su diagnosi e prognosi, benefici e rischi
degli accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari,
conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento
sanitario. Terapia del dolore e dignità della vita: il medico
in ogni caso deve sempre adoperarsi per alleviare le
sofferenze del paziente anche in caso di rifiuto o revoca
del consenso al trattamento sanitario indicato. A tal fine
è sempre garantita una appropriata terapia del dolore e
l’erogazione delle cure palliative. Di fronte ad un paziente
con prognosi infausta a breve termine o di imminenza
di morte il medico si deve astenere da ogni ostinazione
irragionevole o accanimento terapeutico.
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(DAT)
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere
e di volere, in previsione di una futura incapacità di
autodeterminazione, può esprimere attraverso le DAT le
proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti
sanitari nonchè il consenso o il rifiuto rispetto alle scelte
mediche che riguardano la sua salute. Sarà possibile
indicare una persona di propria fiducia, denominato
fiduciario, che “faccia le veci e rappresenti il paziente
nelle relazioni con il medico”. Le DAT, che devono
essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, saranno inserite in un apposito registro
istituito nel comune di residenza oppure presso le
strutture sanitarie.