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Difendere e garantire i diritti inviolabili. Sempre.
I cittadini, la democrazia e lo Stato di diritto, la fiducia nelle autorità e nelle forze dell’ordine
Colmato un vuoto legislativo, compiuto un atto di civiltà
A trentatré anni dalla Convenzione ONU del 1984 contro la tortura, il reato fa ora parte del nostro codice penale. Con questa legge abbiamo colmato un vuoto legislativo e compiuto un atto di civiltà. A tutte le vittime che hanno subìto un crimine gravissimo, senza vedere i colpevoli assicurati alla giustizia, possiamo dire non che accadrà più. Abbiamo voluto una legge che non solo tutela i cittadini, ma anche le forze dell’ordine, tutti coloro che con la divisa indosso compiono ogni giorno con professionalità e competenza il proprio lavoro.
COSA PREVEDE LA LEGGE
Il nuovo reato è punito con la reclusione da 4 a 10
anni e si configura quando:
la condotta provochi acute sofferenze fisiche o
un verificabile trauma psichico e sia connotata
da almeno uno dei seguenti elementi: violenze,
minacce gravi, crudeltà;
la vittima si trovi in almeno una delle seguenti
condizioni: essere persona privata della libertà
personale, essere affidata alla custodia (o potestà,
vigilanza, controllo, cura o assistenza) dell’autore
del reato, essere in una situazione di minorata
difesa;
il fatto sia commesso con più condotte o tale da
comportare un trattamento inumano e degradante
per la dignità della persona.
Si introduce, inoltre, il reato di istigazione a
commettere tortura messa in atto dal pubblico
ufficiale.
AGGRAVANTI
Sono previste aggravanti di pena se a commettere
il reato è un pubblico ufficiale e se la sua condotta
causa lesioni personali comuni, gravi o gravissime.
Nel caso la tortura arrivi a provocare la morte,
qualora si stabilisca che questa è la conseguenza
non voluta la pena è di 30 anni di reclusione,
mentre nel caso in cui si accerti l’intenzionalità è
previsto l’ergastolo.
DICHIARAZIONI ESTORTE NULLE
Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta
sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale
però come prova contro gli imputati di tortura.
STOP ESPULSIONI
Nessuno può essere espulso, respinto o estradato
verso Paesi dove vi sia il fondato rischio che sia
sottoposto a tortura.
NESSUNA IMMUNITÀ
I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura
in un altro Stato o da un tribunale internazionale
non possono godere di immunità. Se richiesto,
saranno estradati.