52

LA TORTURA È REATO

Dopo 30 anni di attesa introdotto anche in Italia

Obiettivo

Difendere e garantire i diritti inviolabili. Sempre.

Chi ne beneficia

I cittadini, la democrazia e lo Stato di diritto, la fiducia nelle autorità e nelle forze dell’ordine

Risultati

Colmato un vuoto legislativo, compiuto un atto di civiltà

Condividi:

A trentatré anni dalla Convenzione ONU del 1984 contro la tortura, il reato fa ora parte del nostro codice penale. Con questa legge abbiamo colmato un vuoto legislativo e compiuto un atto di civiltà. A tutte le vittime che hanno subìto un crimine gravissimo, senza vedere i colpevoli assicurati alla giustizia, possiamo dire non che accadrà più. Abbiamo voluto una legge che non solo tutela i cittadini, ma anche le forze dell’ordine, tutti coloro che con la divisa indosso compiono ogni giorno con professionalità e competenza il proprio lavoro.

COSA PREVEDE LA LEGGE
Il nuovo reato è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e si configura quando: la condotta provochi acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico e sia connotata da almeno uno dei seguenti elementi: violenze, minacce gravi, crudeltà; la vittima si trovi in almeno una delle seguenti condizioni: essere persona privata della libertà personale, essere affidata alla custodia (o potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza) dell’autore del reato, essere in una situazione di minorata difesa; il fatto sia commesso con più condotte o tale da comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Si introduce, inoltre, il reato di istigazione a commettere tortura messa in atto dal pubblico ufficiale.

AGGRAVANTI
Sono previste aggravanti di pena se a commettere il reato è un pubblico ufficiale e se la sua condotta causa lesioni personali comuni, gravi o gravissime. Nel caso la tortura arrivi a provocare la morte, qualora si stabilisca che questa è la conseguenza non voluta la pena è di 30 anni di reclusione, mentre nel caso in cui si accerti l’intenzionalità è previsto l’ergastolo.

DICHIARAZIONI ESTORTE NULLE
Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale però come prova contro gli imputati di tortura.

STOP ESPULSIONI
Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso Paesi dove vi sia il fondato rischio che sia sottoposto a tortura.

NESSUNA IMMUNITÀ
I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in un altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità. Se richiesto, saranno estradati.




Scopri i provvedimenti di #1000giorni e oltre