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Rendere più efficace e tempestiva la nostra politica estera e di difesa
Trasparenza e chiarezza nelle modalità di partecipazione dei nostri contingenti militari alle missioni internazionali
Nuove procedure e un apposito fondo istituito presso il Mef
PERCHÉ LE MISSIONI INTERNAZIONALI
Oltre seimila italiani, tra donne e uomini, ogni
giorno lavorano al di fuori dei confini nazionali in
36 missioni in 23 Paesi per fornire un contributo
importante alla ricostruzione, alla stabilità, al
mantenimento della pace. Dall’Africa, ai Balcani, al
Medio Oriente, all’Asia nel segno di un impegno
militare, politico e finanziario di assoluto rilievo, le
unità italiane di peacekeeping sono attualmente
impegnate in diverse operazioni di pace condotte o
autorizzate dalle Nazioni Unite in tutte le principali
aree di crisi nel mondo. L’Italia, coerente con la sua
tradizione di solidarietà e con la sua vocazione al
dialogo con i Paesi del sud del mondo, svolge da
sempre in questo ambito un ruolo di rilievo.
LA NECESSITÀ DELLA RIFORMA
Prima dell’approvazione della nuova legge quadro
si era andata affermando una prassi incerta che
impegnava il Parlamento di volta in volta con
provvedimenti relativi alle singole missioni, con la
conseguente perdita di una cornice unitaria dei
nostri interventi e con scarsa uniformità in merito
alle procedure, ai finanziamenti e alle condizioni
di impiego del personale. Indispensabile, dunque,
l’intervento di riforma, del resto: oggi le Camere
possono concentrarsi nella discussione degli
aspetti politici delle missioni, della loro utilità, della
loro efficacia, mentre prima finivano per occuparsi
essenzialmente del loro finanziamento.
LE NUOVE PROCEDURE
La legge individua procedure per garantire
tempestività ed efficienza istituzionale alle decisioni,
nel rispetto delle garanzie costituzionali. L’invio o la
proroga dei contingenti all’estero è deliberato dal Consiglio dei ministri. L’esecutivo indica per ogni
missione: l’area geografica di intervento, gli obiettivi,
la base giuridica di riferimento, la composizione
degli assetti da inviare, compresa l’entità massima
di personale da coinvolgere. Vanno inoltre
indicate la durata programmata dell’intervento e
l’ammontare delle risorse finanziarie stanziate.
Queste indicazioni sono comunicate ai due rami
del Parlamento che, tempestivamente, le discutono
e si esprimono attraverso appositi atti di indirizzo,
dando la propria autorizzazione o negandola. Il loro
parere è dunque vincolante.
È introdotta in Parlamento una sessione annuale, da svolgersi entro il 31 marzo, per discutere l’andamento delle missioni all’estero e precisare l’andamento di ciascuna missione, le difficoltà incontrate, i risultati conseguiti e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Il Parlamento poi provvede all’approvazione dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria delle spese connesse alle missioni. Per tale scopo è istituito un Fondo specifico presso il Ministero dell’Economia e delle finanze. La dotazione è stabilita annualmente dalla Legge di Stabilità.