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LE MISSIONI DI PACE DELL’ITALIA

Una legge quadro
per i nostri impegni internazionali

Obiettivo

Rendere più efficace e tempestiva la nostra politica estera e di difesa

Chi ne beneficia

Trasparenza e chiarezza nelle modalità di partecipazione dei nostri contingenti militari alle missioni internazionali

Strumenti

Nuove procedure e un apposito fondo istituito presso il Mef

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PERCHÉ LE MISSIONI INTERNAZIONALI
Oltre seimila italiani, tra donne e uomini, ogni giorno lavorano al di fuori dei confini nazionali in 36 missioni in 23 Paesi per fornire un contributo importante alla ricostruzione, alla stabilità, al mantenimento della pace. Dall’Africa, ai Balcani, al Medio Oriente, all’Asia nel segno di un impegno militare, politico e finanziario di assoluto rilievo, le unità italiane di peacekeeping sono attualmente impegnate in diverse operazioni di pace condotte o autorizzate dalle Nazioni Unite in tutte le principali aree di crisi nel mondo. L’Italia, coerente con la sua tradizione di solidarietà e con la sua vocazione al dialogo con i Paesi del sud del mondo, svolge da sempre in questo ambito un ruolo di rilievo.

LA NECESSITÀ DELLA RIFORMA
Prima dell’approvazione della nuova legge quadro si era andata affermando una prassi incerta che impegnava il Parlamento di volta in volta con provvedimenti relativi alle singole missioni, con la conseguente perdita di una cornice unitaria dei nostri interventi e con scarsa uniformità in merito alle procedure, ai finanziamenti e alle condizioni di impiego del personale. Indispensabile, dunque, l’intervento di riforma, del resto: oggi le Camere possono concentrarsi nella discussione degli aspetti politici delle missioni, della loro utilità, della loro efficacia, mentre prima finivano per occuparsi essenzialmente del loro finanziamento.

LE NUOVE PROCEDURE
La legge individua procedure per garantire tempestività ed efficienza istituzionale alle decisioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali. L’invio o la proroga dei contingenti all’estero è deliberato dal Consiglio dei ministri. L’esecutivo indica per ogni missione: l’area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compresa l’entità massima di personale da coinvolgere. Vanno inoltre indicate la durata programmata dell’intervento e l’ammontare delle risorse finanziarie stanziate. Queste indicazioni sono comunicate ai due rami del Parlamento che, tempestivamente, le discutono e si esprimono attraverso appositi atti di indirizzo, dando la propria autorizzazione o negandola. Il loro parere è dunque vincolante.

È introdotta in Parlamento una sessione annuale, da svolgersi entro il 31 marzo, per discutere l’andamento delle missioni all’estero e precisare l’andamento di ciascuna missione, le difficoltà incontrate, i risultati conseguiti e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Il Parlamento poi provvede all’approvazione dei provvedimenti legislativi recanti la copertura finanziaria delle spese connesse alle missioni. Per tale scopo è istituito un Fondo specifico presso il Ministero dell’Economia e delle finanze. La dotazione è stabilita annualmente dalla Legge di Stabilità.




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