Relatore
Data: 
Martedì, 1 Luglio, 2014
Nome: 
Francesca La Marca

A.C. 2275

Signora Presidente, l'Accordo fra l'Italia e la Corea del Sud si colloca in una linea di sviluppo delle relazioni tra i due Paesi che hanno ricevuto un chiaro impulso, a partire dal 2004, a seguito delle iniziative legate al 120o anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il disegno di legge autorizza la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo sudcoreano in materia di vacanze-lavoro. 
  L'Accordo in materia di vacanze-lavoro tra i due Paesi agevola le procedure per l'ingresso e il soggiorno dei rispettivi cittadini per lunghi periodi di vacanza. Esso dà la possibilità di svolgere un impiego occasionale per integrare la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, soprattutto in favore dei cittadini più giovani dei due Paesi. 
  L'Accordo in esame si compone di otto articoli. In particolare, esso prevede il rilascio ai cittadini dell'altra parte contraente di visti multipli per vacanze-lavoro valevoli 12 mesi, purché i richiedenti non abbiano precedentemente usufruito di un visto dello stesso tipo; che siano cittadini coreani o italiani residenti nei rispettivi Paesi; che abbiano come obiettivo prioritario di trascorrere un periodo di vacanza nel territorio dell'altro Paese, all'interno del quale il lavoro non sia la ragione principale del soggiorno; che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, e non abbiano familiari al seguito; siano in possesso di un passaporto valido per non meno di 18 mesi; siano in possesso altresì di un titolo di viaggio di andata e ritorno o dei fondi sufficienti per acquistarlo, nonché di risorse adeguate al proprio mantenimento durante il periodo di soggiorno nel territorio dell'altra parte contraente; che abbiano un'assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno; e che dimostrino infine di non avere condanne penali a carico. In base a questi presupposti, i due Governi potranno rilasciare ai cittadini dell'altra parte fino a 500 visti per vacanze-lavoro ogni anno, ma eventuali variazioni sul numero di visti non potranno essere stabilite tramite i soli canali diplomatici. 
  I permessi di soggiorno così rilasciati consentiranno ai beneficiari di svolgere un'attività lavorativa occasionale per completare i mezzi finanziari a loro disposizione. In ogni caso, il permesso di soggiorno per vacanze-lavoro non può essere esteso, né convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno. Esso, inoltre, non dà diritto ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o comunque per motivi familiari. 
  I cittadini italiani o coreani che hanno fatto ingresso nel territorio dell'altro Paese, muniti di visto per vacanze-lavoro, potranno svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a sei mesi con lo stesso datore di lavoro, nel rispetto delle normative del Paese ospitante in materia di lavoro e previdenza sociale. È richiesto ai cittadini di ciascuna parte il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese ospitante, nonché di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito della vacanza-lavoro. In particolare, non è consentito di assumere lavori a tempo indeterminato. 
  Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 2 aprile scorso, non comporta oneri finanziari, poiché i visti per vacanze-lavoro saranno soggetti alle stesse tariffe dei visti ordinari, né richiede l'adozione di ulteriori atti normativi interni. In una fase come questa, caratterizzata da una crescente mobilità dei nostri giovani e dall'esplorazione dei mercati e delle società dei Paesi emergenti, tra i quali a giusto titolo si può annoverare la Corea del Sud, è evidente l'utilità di questo provvedimento, che autorizza la ratifica di un Accordo che viene incontro alle esigenze di molti concittadini, in particolare delle giovani generazioni. Per questo si raccomanda un consenso condiviso ed esteso.