A.C. 2874
Grazie Presidente, questa proposta di legge non guarda al passato, questa proposta di legge che ci apprestiamo a votare in questo ramo del Parlamento vuole guardare al futuro. Qui noi non abbiamo discusso oggi di storia, né io vorrei che fossero i parlamenti a discutere di storia, né vorrei che fossero i magistrati a discutere di storia, noi vogliamo, invece, evitare che la storia, quella peggiore, quella degli stermini, dei crimini contro l'umanità si ripeta e che la sua ripetizione possa passare da un incitamento a ripeterla nei suoi aspetti violenti e discriminatori e che questa condotta incitatoria possa prendere le mosse da una storia negata o falsata.
Il negazionismo nega la realtà storica di alcune vicende, in particolare il negazionismo come termine nasce, in questi ultimi decenni, con riguardo alla Shoah, nega la realtà di alcune vicende storiche, nonostante esse siano state accertate sulla base di documenti, di testimonianze, di prove materiali, di evidenze massicce nel numero, inoppugnabili, e da sentenze. La realtà di quelle vicende è dimostrabile, dimostrata, certificata e in ballo in questa legge non è il giudizio sulla realtà, ma i comportamenti che da quel giudizio possono derivare, ovvero, l'aggravante che può derivare nelle condotte. Il caso più clamoroso – è stato detto, e questo Parlamento, per fortuna, si trova unanime nella condanna, e ci mancherebbe, di quegli atti – riguarda i crimini commessi dal nazismo e la Shoah, lo sterminio di milioni di ebrei e non solo, di antifascisti, di antinazisti, di disabili, di rom, di testimoni di Geova, di omosessuali nel corso delle azioni sterminatorie dei movimenti fascisti e nazisti. Uno sterminio che i negazionisti negano sia mai avvenuto, negano che i campi di sterminio fossero adibiti a quell'eliminazione e ritengono che l'Olocausto sarebbe dunque un mito costruito dagli Alleati e dall'Unione sovietica per garantire i propri interessi alla fine del conflitto e per dare sostegno al popolo ebraico e, infine, allo Stato di Israele. Ma anche se questa opinione è una menzogna, in democrazia essa, perlomeno nella nostra democrazia, con il nostro testo costituzionale, non può e, anzi, direi, non deve divenire un reato.
Il negazionismo va contrastato e sconfitto, sanzionando comportamenti e condotte, non pareri e giudizi sulla storia, per quanto falsi e persino ignobili essi siano ai miei occhi e agli occhi di tutti. È proprio dalla ricerca dell'equilibrio tra questi fondamentali principi che nasce l'esigenza di questa legge, del testo che stiamo discutendo. E nasce la scelta di non inserire nel codice penale una nuova e specifica fattispecie di reato e di procedere, invece, con la proposta che è all'esame in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra modificando l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, cioè quell'articolo 6 che del crimine di genocidio dice e specifica le fattispecie del reato terribile del genocidio, cioè un atto che abbia l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso; dei crimini contro l'umanità, cioè uno degli atti di seguito elencati: l'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, il trasferimento forzato della popolazione, l'imprigionamento e altre forme di privazione, la tortura, lo stupro, la persecuzione razziale, nazionale, etnica, culturale, religiosa, sessuale, la sparizione forzata delle persone, l'apartheid e altri atti inumani contro chi ? Un esteso e sistematico attacco contro gruppi di popolazioni civili e con la consapevolezza delle conseguenze di quell'attacco; infine, i crimini di guerra, per i quali molte altre volte la Corte ha dato la definizione.
Pertanto, noi non stiamo parlando di opinioni; ci basiamo su una estesa e chiara definizione che appartiene al complesso giuridico internazionale, ai trattati che noi abbiamo approvato, e questa proposta di legge, approvata in prima lettura al Senato l'11 febbraio, ratifica ed esegue la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. Dunque, noi abbiamo voluto toccare con grande attenzione i temi che sono stati portati in quest'Aula. Abbiamo voluto circoscrivere alle sole condotte istigatorie commesse pubblicamente, utilizzate come aggravamento (la fattispecie che rileviamo in questo testo) della pena nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento all'odio si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Ma insomma, esiste o no questo problema ? Esiste o no, oggi, di fronte ai massacri che siamo costretti a vedere quotidianamente nel mondo ? Esiste o no, di fronte alla continua coazione a ripetere di forme di discriminazione nel nostro Paese o nel resto del mondo, di forme di istigazione alla discriminazione o di apologia della discriminazione, che si basano, nel nostro Paese, sulla negazione colpevole della storia ? Ho sentito dire che la legge Mancino in questo Paese non è stata applicata. Non è vero. La legge Mancino, in questo Paese, la legge che colpisce proprio le condotte di reato legate alla diffusione di idee discriminatorie, all'istigazione all'atto discriminatorio, è stata citata. In molti altri Paesi e in particolare nei Paesi che hanno vissuto direttamente il nazismo (penso alla Germania e all'Austria) è punito il reato di negazionismo, e noi, fedeli al principio della libera espressione delle idee inscritta nella nostra Carta costituzionale, non abbiamo voluto proporre un reato di negazionismo. Non abbiamo voluto sanzionare l'idea di un giudizio sulla storia, per quanto esso aberrante possa essere, ed è questo l'esercizio più difficile di chi vuole salvaguardare un principio laicamente sacro della Costituzione: la salvaguardia della libertà di espressione del pensiero.
Ma non può essere libera, nel nostro Paese, l'istigazione alla discriminazione: essa non è libertà di pensiero, essa è un reato contro la persona (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), ed è il fondamento della possibilità di ripetere gli elementi più negativi della storia che questo Paese (e ringrazio il collega di Area Popolare che l'ha citato), in questo Parlamento, ha già vissuto nell'autunno e poi nel dicembre del 1938.
I Parlamenti – è successo nel nostro continente e in questo Paese – possono produrre leggi aberranti, discriminatorie, se nei Parlamenti e nei Paesi non vige la democrazia. Le Carte costituzionali sono fatte per sancire e difendere i principi di libertà. La nostra Costituzione ha stabilito dei limiti alla libertà: la XII Disposizione transitoria, che vieta l'apologia di fascismo e la ricostituzione del partito fascista; e la traduzione che di quella Disposizione transitoria fu fatta nel 1952 con la legge Scelba e con l'articolo 4; e le altre disposizioni inscritte poi, in tempi a noi più vicini, nella legge Mancino, quando abbiamo sanzionato la diffusione di idee discriminatorie.
L'espressione libera del proprio pensiero è giusto che sia; l'idea di poter fondare sulla libera espressione di un giudizio storico la possibilità di difendere la discriminazione razziale, o di diffondere idee discriminatorie, questa fattispecie va combattuta, per il bene del futuro delle nuove generazioni di questo Paese e dei nostri concittadini (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).