A.C. 3386
Grazie, Presidente. Questo decreto-legge completa la legislazione sulla cosiddetta «voluntary disclosure», sulla collaborazione volontaria finalizzata al rientro di capitali nascosti all'estero e al pagamento delle imposte e delle tasse evase e non pagate.
La collaborazione volontaria è uno strumento di pacificazione fiscale, senza essere in alcun modo un condono. Questa affermazione può essere meglio compresa se collochiamo temporalmente la collaborazione volontaria e registriamo in quale particolare momento storico viene decisa. La collaborazione volontaria viene pensata e realizzata nel momento in cui, da una parte, sono chiusi 17 accordi bilaterali tra l'Italia e Paesi in black list sullo scambio di informazioni ai fini fiscali, in cui per la prima volta non esistono più nell'Europa geografica paradisi fiscali, nel momento in cui non esiste più il segreto bancario in Svizzera. Sono avvenimenti epocali, che solo pochi anni fa erano impensabili. Dall'altra parte, nel 2014, per la prima volta negli anni Duemila, il Parlamento riesce a varare una legge di delega di riforma fiscale e nei mesi successivi il Governo emana 11 decreti legislativi che innovano non poco la nostra legislazione tributaria.
In questa riforma c’è una traccia che può facilmente orientare: la ferma volontà del legislatore di ridurre le distanze tra cittadino contribuente e Stato impositore e di creare finalmente le condizioni per un rapporto nuovo e diverso, fondato sul reciproco affidamento, dove l'erario non deve più essere immaginato nei panni del vessatore e dove il contribuente deve cominciare ad apprezzare l'idea di essere più leale nei confronti dell'erario.
Questo è il contesto in cui va letta la collaborazione volontaria. In questo particolare contesto lo Stato rivolge l'ultimo appello a coloro che hanno nascosto al fisco italiano patrimoni trasferendoli all'estero. Il rientro è oneroso, è molto oneroso. Per tale ragione non è corretto parlare di condono. Il contribuente che aderisce deve pagare tutte le imposte, con tutti gli interessi maturati. Gli viene ridotta la sanzione amministrativa, come accade ormai a regime nel nuovo istituto del ravvedimento operoso, e gli viene esclusa la punibilità penale, come avviene in gran parte del nuovo diritto penale tributario, quando il contribuente imputato prima del dibattimento ha del tutto onorato il suo debito con l'erario.
Il decreto-legge in esame all'articolo 1 dà copertura alla disattivazione di una clausola di salvaguardia sull'accisa dei carburanti. I primi 628 milioni di tasse recuperate vengono adoperati per non fare pagare più tasse a tutti gli italiani. All'articolo 2 vengono poi introdotte alcune opportune modifiche alla legge n. 186 del 2014. Ricordo le più importanti: viene disposta una proroga al 30 novembre 2015; viene stabilito il termine di decadenza per gli accertamenti al 31 dicembre 2016; viene, infine, stabilito che la gestione delle istanze di collaborazione volontaria, presentate dal 10 novembre 2015, venga attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia delle entrate e non necessariamente all'ufficio nella cui circoscrizione vi è il domicilio fiscale dell'istante.
Queste modifiche completano la legge n. 186 del 2014 ed aiutano la piena riuscita di una grande iniziativa di pacificazione fiscale che, senza indulgenze ma con grande fermezza, sta favorendo il rientro in Italia di tanti miliardi di euro e l'incasso di tanta evasione, che da subito, tra quest'anno e l'anno prossimo, va a compensare il taglio di tasse che il Governo Renzi sta realizzando in favore di tutti gli italiani.