A.C. 3386
Grazie, Presidente. Sinceramente, non ci aspettavamo che il Governo fosse costretto a porre la questione di fiducia per contrastare l'atteggiamento ostruzionistico del MoVimento 5 Stelle. Non ci aspettavamo neanche tanto nervosismo. Eravamo convinti di poter completare in Aula la riflessione sulla collaborazione volontaria, così come decisa 11 mesi or sono e come modificata fino ad oggi, ma, evidentemente, ci sbagliavamo. Prendiamo atto, ancora una volta, che la materia tributaria è considerata terreno fertile per la propaganda populista, e la menzogna, su questo terreno, può attecchire più facilmente, può essere veicolata in 140 caratteri, mentre smascherarla è molto più impegnativo, vi è bisogno di più spazio e di più tempo.
Questo decreto-legge completa la legislazione sulla collaborazione volontaria finalizzata al rientro di capitali nascosti all'estero e al pagamento integrale delle imposte e delle tasse evase e non pagate. La collaborazione volontaria, è meglio ribadirlo, è uno strumento di pacificazione fiscale, senza essere in alcun modo un condono. Chi parla di condono o è completamente estraneo alla materia tributaria o mente sapendo di mentire. Mi occupo di fisco da molto tempo e raramente ho potuto leggere una norma più equilibrata di questa.
Questa affermazione può essere meglio compresa se collochiamo temporalmente la collaborazione volontaria e registriamo in quale particolare momento viene decisa. Il contesto temporale è questo: da una parte, si chiudono ben 17 accordi bilaterali di collaborazione e scambio di informazioni fiscali con altrettanti Paesi in black list. Per questi accordi, oggi, nell'Europa geografica, non esistono più paradisi fiscali.; finanche la Svizzera rinuncia al segreto bancario. Tutti avvenimenti epocali, inimmaginabili fino a pochi anni fa.
Dall'altra parte, per la prima volta negli anni Duemila, il Parlamento riesce a varare una legge delega di riforma fiscale, a cui seguono 11 decreti legislativi. Nella riforma attesa venti anni vi è una traccia visibile: la ferma volontà del legislatore di ridurre le distanze tra il cittadino contribuente e lo Stato impositore, e di creare, finalmente, le condizioni per un rapporto nuovo e diverso, fondato sul reciproco affidamento. Ecco, questo è il contesto temporale in cui è nata e in cui va letta la collaborazione volontaria.
Vi è un ultimo appello che lo Stato rivolge a coloro che hanno trasferito, a diverso titolo, capitali all'estero, nascondendoli al fisco italiano: il rientro è oneroso, molto oneroso, per chi ha evaso, come giustamente doveva essere, ma, proprio per tale ragione, non è corretto parlare di condono.
Nelle situazioni di maggior rilievo economico il contribuente che aderisce deve pagare tutte le imposte con tutti gli interessi maturati. Gli viene ridotta la sanzione amministrativa, come, ricordo, accade già oggi, grazie al nuovo ravvedimento operoso. Gli viene esclusa la punibilità penale come, ricordo, avviene in gran parte nel nuovo diritto penale tributario, quando il contribuente imputato, prima del dibattimento, ha del tutto onorato il suo debito con l'erario. Il decreto-legge in esame, all'articolo 1, dà copertura finanziaria alla disattivazione di una clausola di salvaguardia sull'accisa dei carburanti, che doveva attivarsi già quest'anno, cioè i primi 628 milioni di euro di evasione recuperata è servita per non aumentare il prezzo della benzina agli italiani. All'articolo 2 vengono introdotte alcune modifiche, molto opportune, al testo della legge n. 186 del 2014. Mi soffermo su quella che maggiormente ha scaldato gli interventi dell'opposizione ieri mattina. Viene stabilito il termine di decadenza al 31 dicembre 2016, per gli anni accertabili nella procedura di collaborazione volontaria.
Questa novità legislativa tende a realizzare più obiettivi. Innanzitutto, assicurare che la trattazione sia unitaria di tutte le istanze. Poi, pone una data certa per la conclusione del procedimento, come accade e deve accadere per tutti i procedimenti amministrativi, come è procedimento amministrativo quello di liquidazione delle istanze della collaborazione volontaria. Le ottantamila istanze presentate fino ad oggi non devono spaventare, in quanto una gran parte di loro sono già state elaborate e lo saranno fino a fine anno, purché il contribuente ha interesse a dichiarare il vero, in quanto la dichiarazione, è meglio ricordarlo, è funzionale al rientro tracciato di capitali e comunque alla loro emersione ed anche perché la dichiarazione mendace è severamente sanzionata penalmente, con un reato nuovo, che fu inserito nella legge n. 186 del 2014.
L'Agenzia, con un'altra modifica apportata, può ottimizzare la propria organizzazione interna e risultare più efficiente, perché l'attività della stessa Agenzia è sostanzialmente attività di liquidazione, più che di accertamento. Mi rendo conto che ai più sfugge la differenza tra attività di accertamento e attività di liquidazione in materia tributaria, ma basti sottolineare che la prima necessita di una componente di investigazione che è estranea alla seconda e che quindi rende la stessa, ovvero la liquidazione, meno laboriosa e più veloce come procedura. Queste e tante altre ragioni inducono a ritenere davvero azzardata l'ipotesi che entro il 31 dicembre del 2016 non si possa completare al meglio l'analisi e la liquidazione di tutte le istanze che saranno inviate all'Agenzia delle entrate.
In conclusione, Presidente, le modifiche introdotte dal decreto-legge in discussione completano la legge n. 186 del 2014, ed aiutano la piena riuscita di una grande iniziativa di pacificazione fiscale, che, senza indulgenze, ma con grande fermezza, sta favorendo il rientro in Italia di tanti miliardi di euro nel momento più opportuno, quello del consolidamento della ripresa economica e l'incasso di tanta evasione, che da subito, tra quest'anno e l'anno prossimo anno, andrà a compensare il taglio delle tasse che il Governo Renzi sta finalmente realizzando.
Per questo, Presidente, il voto del gruppo del Partito democratico sarà convintamente favorevole. Grazie.