Esame di una questione pregiudiziale
Data: 
Mercoledì, 10 Maggio, 2017
Nome: 
Giorgio Brandolin

A.C. 4452

 

Grazie Presidente. Questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2017 reca - lo ricordo -: misure urgenti per assicurare continuità del servizio svolto da Alitalia. Rimanendo nel merito della questione pregiudiziale ricordo relativamente all'utilizzo del decreto-legge che per la nostra Costituzione presupposto necessario affinché il Governo possa legittimamente adottare decreti-legge è il ricorre dei casi straordinari di necessità e di urgenza. Nel caso in esame, ovviamente, tali presupposti sono costituiti dalla gravissima situazione finanziaria di Alitalia: 3 miliardi di debiti. La situazione della società è tale da impedire l'adempimento delle semplici obbligazioni correnti comprese quelle funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo. La cassa potrebbe esaurirsi in brevissimo tempo senza che la società possa acquisire beni e servizi con pagamento immediato o possa costituire depositi. Questa situazione si è già verificata: non appena è stata diffusa la notizia della richiesta da parte dell'Alitalia di ammissione a procedure di amministrazione straordinaria, la IATA ha chiesto alla società la costituzione e il pagamento di un deposito a garanzia della continuità delle obbligazioni assunte nell'ambito dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vari vettori per far volare gli aerei. Il 2 maggio Alitalia ha proceduto al pagamento della prima tranche del valore di 30 milioni di euro.

Secondo le previsioni di Alitalia, le esigenze finanziarie per il semestre maggio-ottobre 2017 sono pari a 597 milioni di euro. In tale situazione si rende indispensabile un finanziamento statale per garantire la disponibilità del circolante necessario a far volare gli aerei, senza la quale l'attività di trasporto esercitata da Alitalia dovrebbe essere interrotta nei prossimi giorni. L'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha fatto seguito, come si sa, all'esito negativo della consultazione dei lavoratori sull'accordo che è stato raggiunto il 14 aprile. L'assemblea degli azionisti ha preso atto dell'esito del referendum e il consiglio di amministrazione, considerata la grave situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nonché il venir meno del supporto di soci e l'impraticabilità in tempi brevi di soluzioni alternative, ha deciso, all'unanimità, di presentare l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Entrando nel merito della violazione dell'articolo 41 della Costituzione presente nella questione pregiudiziale, ricordo che l'articolo disciplina l'iniziativa economica privata stabilendo che essa è libera. Poiché nel successivo articolo 42 i costituenti hanno precisato che la proprietà è pubblica o privata, questo significa che allo Stato e agli enti pubblici non è assolutamente vietato dalla Costituzione intervenire nell'attività economica (basta andare a leggere il terzo comma dell'articolo 41 e l'articolo 43 della Costituzione). L'attività pubblica è stata pensata dal costituente come integrativa e complementare rispetto a quella privata.

Entrando, poi, nel merito del decreto, la disciplina generale di amministrazione straordinaria contenuta nella cosiddetta “legge Prodi-bis” in cui si è innestata la procedura speciale della cosiddetta “legge Marzano” per determinate categorie di imprese, è stata già applicata all'Alitalia dal governo Prodi prima e poi dal Governo Berlusconi. Nel 2008 sono stati varati ben tre decreti-legge sempre per far fronte alla crisi di Alitalia. Lo stesso decreto-legge n. 80 del 2008 aveva previsto l'erogazione di un prestito a breve termine pari, all'epoca, a 300 milioni. Inoltre, la nostra Costituzione all'articolo 43 prevede che ai fini di utilità generale la legge possa perfino trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato ad enti pubblici e a comunità di lavoratori o di utenti imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali di preminente interesse generale. Non è questo il nostro caso; l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria è avvenuta su richiesta dell'imprenditore, a seguito di istanza motivata e corredata di adeguata documentazione. All'istanza ha fatto seguito l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del MISE, che ha determinato lo spossessamento del debitore (non l'esproprio). Si tratta di una serie di adempimenti finalizzati alla ristrutturazione e salvaguardia del valore economico e produttivo dell'impresa e alla tutela dei risparmiatori. Inoltre, come ha ricordato il Ministro Calenda in audizione, si sottolinea che verrà data priorità ad una partnership industriale più che finanziaria. Il prestito di 600 milioni, notificato tempestivamente alla Commissione europea, rispetta pienamente i limiti indicati dalla stessa ed è concesso non per una ristrutturazione a medio termine - cinque anni - ma per una vendita o una ristrutturazione da realizzare in coerenza con la disciplina europea, nell'intento di migliorare nell'immediato il conto economico.

Ricordo che il decreto-legge stabilisce, inoltre, che l'amministrazione straordinaria dovrà provvedere in prededuzione - che significa, quindi, anteponendola agli altri debiti della procedura - alla restituzione entro sei mesi dell'importo erogato dei 600 milioni, oltre agli interessi maturati. Ecco, quindi, che questo importo entrerà di nuovo nel bilancio dello Stato e per 300 milioni, in particolare, nel Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Per tutti questi motivi il gruppo del PD voterà contro su questa questione pregiudiziale