Esame di questioni pregiudiziali
Data: 
Giovedì, 4 Maggio, 2017
Nome: 
Maino Marchi

A.C. 4444

Grazie, Presidente. Le pregiudiziali presentate rilevano, innanzitutto, il presunto carattere eterogeneo del provvedimento.

Il decreto-legge all'esame della Camera ha senza dubbio una struttura articolata, si compone di 67 articoli divisi in quattro titoli, a loro volta divisi in capi, ma è altrettanto indubbio che le norme racchiuse al suo interno siano riconducibili al titolo: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Come è noto, la corrispondenza tra titolo e contenuto, oltre ad essere prescritta dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che disciplina la potestà normativa del Governo, è uno degli indicatori utilizzati per rilevare l'omogeneità dei decreti-legge. Peraltro, la Corte costituzionale ha affermato che il requisito dell'omogeneità dei decreti-legge può essere rinvenuto quando più norme disciplinano la stessa fattispecie, ma anche quando sia comune l'obiettivo che le disposizioni contenute nell'atto normativo, pur eterogenee dal punto di vista del contenuto, intendono raggiungere. Quest'ultimo è il caso in cui si colloca il decreto-legge che stiamo esaminando. Siamo, pertanto, di fronte a una omogeneità teleologica, poiché le disposizioni del decreto, pur intervenendo su una pluralità di materie e di settori dell'ordinamento, condividono la medesima finalità.

La finalità del provvedimento, che la stessa pregiudiziale definisce “manovrina”, si radica nella ragione della sua adozione che tutti conosciamo e che risiede nella richiesta di correzione del deficit per il 2017 al 2,1, dal 2,3 per cento che è giunta al nostro Paese dalla Commissione europea. Tale richiesta è la ragione dell'urgenza del provvedere e motiva il ricorso all'articolo 77 della Costituzione che disciplina la decretazione d'urgenza anche se, di norma, invece, la manovra di finanza pubblica occupa una specifica sessione dei lavori parlamentari ed utilizza strumenti normativi tipici: la legge di bilancio, la legge di stabilità ed eventualmente i collegati. Aggiungo che sarebbe stato incoerente con tutti gli atti di finanza pubblica di questi anni, occuparsi solo di norme per una correzione del deficit, senza contemporaneamente introdurre interventi per la crescita, quindi, misure per gli enti territoriali, ulteriori misure in favore delle zone terremotate, misure per il rilancio economico e sociale relativo a trasporti, infrastrutture, investimenti pubblici, il lavoro, la produttività delle imprese, investimenti privati, investimenti per gli eventi sportivi e misure in materia di servizi, sono un tutt'uno con la correzione dei conti. Se non fosse così, non si sarebbe coerenti con il documento di economia e finanza appena presentato dal Governo e con la risoluzione approvata dalle Camere sul documento stesso e, quindi, il Parlamento non sarebbe coerente nell'esaminarlo con quanto appena, invece, impegnato a fare il Governo.

Sul merito, avendo solo cinque minuti e non dieci come i presentatori delle pregiudiziali, rimando a quella discussione. Ricordo però al collega Simonetti che il Governo, con la Lega, nel 2008 ha fatto una manovra triennale con decreto-legge, altro che “manovrina”. Relativamente al contenuto del provvedimento sono numerosi i profili che le pregiudiziali prendono in esame; anche per ragioni di tempo, mi limito a citarne quattro: split payment, meccanismo con il quale non si viola il principio della neutralità dell'imposta, perché i creditori IVA ricevono un rimborso in luogo della compensazione, meccanismo che, peraltro, è stato già autorizzato dall'Unione europea, meccanismo che costituisce un efficace strumento di contrasto all'evasione fiscale e, quindi, contribuisce all'attuazione dell'articolo 53 della Costituzione. Detrazioni IVA, lo statuto del contribuente, comunque una legge ordinaria, stabilisce che non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione dei tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. Il decreto-legge in esame non fa niente di tutto ciò, perché introduce modifiche volte ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali vigenti e il controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria. Essendo ormai scaduti i cinque minuti, lascio perdere le indebite compensazioni e le clausole di salvaguardia, però, questi brevi riferimenti consentono di evidenziare come i rilievi di costituzionalità, spesso apodittici e non motivati nel testo delle pregiudiziali, celino delle critiche di merito al provvedimento, a volte come quelle sulle assunzioni a tempo determinato puramente ideologiche; critiche che, tuttavia, dovrebbero trovare spazio nel proseguo dell'esame e non in questa fase iniziale. Anche la discussione ha confermato questa valutazione, pertanto il gruppo del Partito Democratico voterà contro le pregiudiziali presentate.