Esame di questioni pregiudiziali
Data: 
Martedì, 5 Novembre, 2019
Nome: 
Raffaele Topo

A.C. 2220

Grazie, Presidente. Come è stato ricordato, non è il primo decreto-legge che approva questo Parlamento e soprattutto non è il primo decreto fiscale che si approva. Quindi i rilievi mossi, tra l'altro appena un anno fa, a parti invertite oggi dovrebbero far riflettere sull'uso obliquo, a volte strumentale, delle questioni anche di pregiudizialità. Dico subito che le questioni poste, almeno quelle poste nelle pregiudiziali presentate, non tanto negli interventi che in qualche maniera affrontano i temi di merito che saranno discussi dall'Assemblea, in particolare sui punti sottolineati dal collega Sisto, si appuntano su due questioni. Intanto il carattere eterogeneo del decreto: non è la prima volta che il Parlamento approva un decreto a contenuto plurimo e non è la prima volta che la Corte affronta questi problemi e li risolve. D'altra parte, le stesse sentenze che sono state citate nelle pregiudiziali dicono cose di segno opposto, lo ha detto prima il collega Vitiello; in particolare, il tema della corrispondenza tra il contenuto del decreto, titolo e disposizioni è un primo elemento, e qui ci sono quattro titoli del decreto che si occupano di norme tributarie e ce n'è uno che, ovviamente, si occupa di misure per le esigenze indifferibili.

E, come è stato detto, anche questo, il tema della corrispondenza tra titolo e contenuto è uno degli indicatori sui quali ovviamente rileva l'omogeneità dei decreti-legge. L'altro punto è quello dell'efficacia differita dei decreti; anche questo è un tema affrontato e risolto con la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 170. È evidente che anche questo è un rilievo assolutamente incoerente. In particolare, ripeto, per quanto concerne un provvedimento di questa natura, l'efficacia differita può essere giustificata da ragioni organizzative, naturalmente anche dall'affidamento. Ci sono tanti argomenti che possono suggerire al Governo di approvare un decreto e di differirne l'applicazione. Infine, e questo a proposito dell'articolo 39, anche in questo caso c'è uno iato tra l'entrata in vigore del decreto e l'applicazione dell'inasprimento, ripeto, di pene già previste, ma in questo caso il tempo sarà necessario per affrontare nel merito delle questioni, è stato ricordato.

In questo caso la scelta è una scelta probabilmente di carattere prudenziale. Il Parlamento avrà occasione - lo ha ricordato anche oggi il Ministro Gualtieri nel corso delle audizioni - per affrontare alcuni particolari e delicati aspetti di questa parte del decreto e di decidere, ma, come è stato ricordato, sono questioni di merito che si affrontano in una sede completamente diversa