Le pregiudiziali assumono un postulato errato, quello secondo cui la proroga dello stato di emergenza al prossimo 15 ottobre non presenti elementi di discontinuità rispetto alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata il 31 gennaio 2020, nella fase iniziale e acuta dell'emergenza. Si tratta quindi di pregiudiziali inerziali. Perché il postulato è sbagliato? Per quattro ragioni. La prima è che si tratta di una proroga non automatica e per un tempo estremamente limitato che terminerà il prossimo 15 ottobre. La seconda è che il Governo ha previamente illustrato al Parlamento le ragioni per le quali si ritiene utile prorogare la deliberazione dello stato di emergenza che ha di conseguenza definito il termine ritenuto più congruo nella situazione attuale, le modalità e gli strumenti più appropriati con cui procedere. La terza è che il Governo ha disposto con fonte primaria (il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83) le regole in base alle quali operare in base a specifiche ed eventuali necessità. La quarta è che il nuovo decreto-legge non opera peraltro una proroga generalizzata di tutti i termini in scadenza il 31 luglio ma procede sulla base di un'attenta selezione che ha portato ad individuare – in un elenco riportato nell'allegato 1 - le sole misure per le quali si rende tuttora necessaria una proroga del termine al 15 ottobre 2020.
Resta per di più fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19/2020 secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato devono illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce comunque successivamente alle Camere.
Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Tra le misure oggetto di proroga, ben difficilmente contestabili, si possono ricordare, tra le altre, quelle per il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, per il conferimento di incarichi per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per l'attivazione di aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, per il lavoro agile con priorità verso determinati soggetti, per l'erogazione di sussidi da parte dei consolati, per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza dei consigli, per la durata dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca, per l'operatività del Commissario straordinario.
Rimane invece la scadenza al 31 luglio per tutte le altre misure previste dai precedenti provvedimenti adottati nella prima fase dell'emergenza tra cui, ad esempio, le norme per la requisizione di presidi sanitari e beni mobili, sul conferimento da parte dell'INAIL di incarichi di lavoro autonomo a medici, sulla rideterminazione dei permessi per i sindaci, le previsioni sul conferimento in forma telematica del mandato di patrocinio per istituti di patronato e di assistenza sociale, sullo svolgimento delle assemblee di società ed enti, sul mantenimento in carico da parte delle strutture di assistenza psichiatrica, sulla garanzia della SACE per acquisti delle regioni da parte di fornitori esteri di beni necessari per fronteggiare l'epidemia.
Le pregiudiziali quindi descrivono un decreto che è tutt'altro da quello che stiamo esaminando. Sono inerziali e per questo vanno bocciate.
C'era solo una parte di verità nei testi. C'era un'incertezza interpretativa sugli effetti della proroga tra le norme più strette del decreto 19 e quelle più larghe del decreto 33. Ma alle ore 14 in Commissione Affari Sociali è stato approvato un emendamento risolutivo. introducendo un articolo 1-bis, che riformula un emendamento bipartisan proveniente dal Comitato per la Legislazione.
Secondo questo testo le disposizioni del decreto 19, che prevedevano limiti molto forti ai diritti e all'autonomia regionale, si applicano solo in quanto compatibili col successivo decreto 33, che invece aveva allargato le maglie. Dopo questa interpretazione autentica, è evidente che la proroga non consente di tornare ai limiti troppo stretti del decreto 19 per le libertà di riunione, di religione, a lockdown generalizzati e a dare alle Regioni limiti solo in un senso più restrittivo rispetto alle disposizioni nazionali. Si riparte dai limiti ben più favorevoli ai cittadini del decreto 33, che consente alle Regioni di derogare in entrambi le direzioni, sia più restrittiva sia più permissiva.
Anche per questa ragione le pregiudiziali inerziali avrebbero dovuto essere ritirate. In mancanza, le bocceremo.