Relatore
Data: 
Lunedì, 31 Agosto, 2020
Nome: 
Luca Rizzo Nervo

A.C. 2617-A

Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2020, adottato dal Governo in relazione alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e alla relativa proroga fino al 15 ottobre 2020, deliberata sempre dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 luglio 2020.

Conseguentemente è sorta l'esigenza di prorogare con un atto normativo primario l'efficacia delle disposizioni recate dai decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020, che, come noto, hanno predisposto misure volte a fronteggiare e a contenere l'espandersi dell'emergenza da COVID-19 in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, nonché i termini di efficacia di alcune misure contenute nelle disposizioni elencate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

Il provvedimento in oggetto si compone, dunque, di quattro articoli, due dei quali - l'articolo 2 e l'articolo 3 - recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la disposizione sull'entrata in vigore e un allegato; in particolare, l'articolo 1, al comma 1, proroga dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto n. 19 del 2020, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere adottate specifiche misure di contenimento dell'epidemia tra quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo 1.

Ricordo sinteticamente che il decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, divenuta ormai pandemica, da COVID-19, ha previsto un'elencazione dettagliata delle misure di contenimento eventualmente applicabili su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla sua totalità; misure che possono essere adottate per periodi predeterminati, di natura non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dell'emergenza.

Inoltre, tale decreto stabilisce le modalità di adozione delle misure citate attraverso l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti gli altri ministri competenti, i presidenti delle regioni interessate, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale e prevedendo in particolare un obbligo di preventiva informazione del Governo al Parlamento, il quale può approvare atti di indirizzo come più volte è già avvenuto.

Nel corso dell'esame in sede referente svoltosi presso la XII Commissione, è stato inserito il comma 1-bis, che interviene su una delle lettere del predetto comma 2, articolo 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, la lettera l), escludendo dall'eventuale provvedimento di sospensione dei congressi quelli inerenti ad attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina ECM. Il comma 2 dell'articolo 1 estende al 15 ottobre 2020 l'applicabilità delle misure previste dal decreto n. 33 del 2020: ricordo in termini generali che tale decreto ha stabilito il progressivo allentamento dei divieti e dei vincoli imposti nella fase più acuta dell'emergenza, superando varie previsioni limitative imposte ai sensi del citato decreto n. 19, a decorrere dal 18 maggio e fino al 31 luglio, termine che viene ora prorogato appunto al 15 ottobre.

Al riguardo segnalo che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto l'articolo 1-bis, il quale, accogliendo i rilievi contenuti nei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali, dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, precisa che le disposizioni del decreto-legge n. 19 del 2020 si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto-legge n. 33 del 2020. Tale disposizione di coordinamento si è resa opportuna, in particolare, per determinate disposizioni in materia di libertà di circolazione, di riunione e di esercizio della libertà di culto, nonché in relazione alle misure adottabili dalle regioni nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, dal momento che il provvedimento in esame proroga al 15 ottobre l'applicabilità degli interventi previsti da entrambi i precedenti decreti.

Proseguendo con l'illustrazione del contenuto dell'articolo 1 del decreto in commento, rilevo che il comma 3, come già accennato, dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell'allegato 1 del decreto stesso, ad eccezione dei termini previsti dai nn. 3 e 32 dell'allegato, che sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 14 settembre 2020, con riferimento all'articolo 90, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Evidenzio che si tratta prevalentemente di misure attinenti alla materia sanitaria, oltre che alle materie del lavoro, della scuola, dell'università contenute in provvedimenti d'urgenza adottati in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le misure prorogate ricordo in particolare quelle concernenti: l'assunzione degli specializzandi, il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta a seguito di un emendamento del relatore approvato all'unanimità dalla XII Commissione, l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva, l'istituzione di unità speciali di continuità assistenziali, le cosiddette USCA, il fondo per le iniziative di solidarietà in favore dei familiari di operatori sanitari e socio-sanitari deceduti a causa del COVID-19, il ricorso al lavoro agile prioritariamente per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità e per i lavoratori immunodepressi, la continuità della governance degli enti pubblici di ricerca durante il periodo dell'emergenza, la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, le attribuzioni del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto all'emergenza sanitaria, la sperimentazione e l'uso compassionevole dei farmaci con riferimento a pazienti affetti da COVID-19 e l'accelerazione dell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica.

Durante l'esame in sede referente è stato aggiunto il numero 30-bis all'allegato 1, ai sensi del quale sono prorogate dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure previste all'articolo 9 del decreto-legge n. 34 del 2020, il cosiddetto “decreto Rilancio”, relativo alla proroga di ulteriori 90 giorni dei piani terapeutici in scadenza nel periodo dell'emergenza epidemiologica in corso. I piani terapeutici interessati si riferiscono a specifiche patologie che includono ausili e dispositivi monouso e protesici. La proroga si rende necessaria al fine di ridurre il rischio di infezione da COVID-19, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici per ottenere il rinnovo dei predetti piani. Ai sensi del comma 4, articolo 1, viene chiarito che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e quindi la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020. Il comma 5 dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, che saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2020, il n. 176. Il comma 6 dell'articolo 1 stabilisce, infine, che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per ulteriori quattro anni al massimo; attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta. Nella relazione illustrativa si evidenzia che tale disposizione introduce un elemento di flessibilità nell'intento di garantire nelle diverse situazioni, quale ad esempio lo stato attuale di emergenza sanitaria, la continuità e la funzionalità della guida degli apparati dell'intelligence, così da evitare possibili pregiudizi in un settore particolarmente delicato quale quello preposto alla tutela della sicurezza nazionale, restando - lo ribadisco - immutata la durata massima dei quattro anni. Percependo un'osservazione contenuta nel parere della I Commissione, è stato approvato in XII Commissione un emendamento del relatore volto a modificare il titolo del decreto-legge, al fine di dare conto in maniera esplicita del fatto che esso riguarda anche la disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Infine, Presidente, in relazione a questo provvedimento, il decreto, la cui origine è stata accompagnata lungo questi mesi anche da vivaci discussioni, se non da polemiche, sull'opportunità di proroga dello stato di emergenza, si è discusso se vi fossero o meno i presupposti di fatto per dichiararne la proroga. Credo che l'evoluzione dei dati epidemiologici e il quadro mondiale della pandemia, con intere nazioni, quando non continenti interi, alle prese ancora con numeri di contagi elevatissimi, rendano evidente, oggi, l'opportunità di prorogare modalità che consentano una rapida ed efficace risposta, nell'ottica della massima flessibilità, al mutare delle condizioni epidemiologiche, che è appunto, la ratio che motiva questo provvedimento che, appunto, rinnova gli strumenti con cui l'Italia ha contrastato in questi mesi la difficile sfida contro il COVID-19.