Esame e votazione di questioni pregiudiziali
Data: 
Martedì, 13 Settembre, 2016
Nome: 
Giuseppe Berretta

A.C. 4025

Grazie, Presidente. Ancora una volta, discutiamo di questioni pregiudiziali di costituzionalità che tali sono solo in apparenza. Esse infatti sono divenute uno strumento di critica delle scelte legislative operate dal Governo in sede di decretazione e non di verifica parlamentare della costituzionalità delle norme. Per tale ragione, Presidente, mi soffermerò rapidamente sui profili di presunta incostituzionalità sollevati, la cui strumentalità è evidente, strumentalità – se mi permette – ancor più evidente ove si consideri che i partiti che lamentano l'abuso della decretazione d'urgenza (5 Stelle, Lega Nord, e Sinistra Italiana) sono i medesimi che si oppongono alle riforme costituzionali che, se attuate, tra l'altro determinerebbero una drastica riduzione dell'utilizzo dei decreti-legge. 
Oggi però dobbiamo valutare a Costituzione vigente. In particolare, nelle quattro questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, si afferma una presunta eterogeneità e disomogeneità del decreto, la carenza del requisito dell'urgenza, la violazione delle norme costituzionali poste a garanzia dell'autonomia e indipendenza della magistratura. In realtà, il decreto reca diverse norme unificate dalla finalità di dare risposte immediate ai problemi gravi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile ed infatti gli organi della giustizia amministrativa devono misurarsi con le innovazioni del processo amministrativo telematico, la giurisdizione contabile con il nuovo codice del processo contabile, la Corte di Cassazione con l'emergenza dell'arretrato e dell'eccessiva durata dei procedimenti. In particolare, la Corte di Cassazione versa in uno stato di profonda crisi di funzionamento perché è gravata da un numero impressionante di ricorsi (sono più di 80.000 i ricorsi civili e penali che vengono iscritti ciascun anno), che le impedisce di svolgere a pieno la funzione nomofilattica che le competerebbe. All'inizio del 2016 i procedimenti civili pendenti erano oltre 105.000; tale ammontare della pendenza risulta essere il valore più elevato in assoluto in serie lunga, solamente nel 2006 e nel 2007 si sono superati questi numeri. L'emergenza pertanto è di assoluta evidenza e il Governo giustamente ha ritenuto di affrontarla senza indebolire e rendere discontinua la direzione delle varie articolazioni della Corte. Non solo, ma la Corte è stata potenziata con l'applicazione dei magistrati e del massimario alle funzioni giurisdizionali di legittimità, oltre che con l'apporto dei tirocinanti. Come è evidente non si ravvisa alcuna eterogeneità delle disposizioni del testo, essendo il provvedimento rispettoso dei requisiti previsti dalla Corte costituzionale sulla base della sentenza 25 febbraio 2014 n. 32. Va ricordato, ad ulteriore conferma della legittimità costituzionale del decreto, che la stessa Corte costituzionale ha tenuto a ribadire da ultimo, con la sentenza n. 22 del 2012, come la intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge sia deducibile non solo dal punto di vista oggettivo e materiale, ma anche da quello funzionale e finalistico. In merito all'urgenza, anche su tale profilo non sussiste dubbio alcuno sulla correttezza costituzionale delle norme, attesa l'indifferibilità delle misure in esso contenute, volte a dare immediata risposta ad alcuni problemi della giustizia italiana. Intervenire sulla giustizia assume carattere di urgenza e di straordinarietà non solo per il danno economico e reputazionale che l'attuale condizione causa al nostro Paese ma anche perché un sistema giustizia inefficiente contrasta palesemente sia con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che con l'articolo 111 della nostra Carta costituzionale e costa ogni anno all'Italia svariati milioni di risarcimenti. Infine, per quanto concerne le norme in tema di trattenimento in servizio di magistrati della Suprema Corte di Cassazione, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, come si legge nella relazione tecnica esse sono necessarie per assicurare la funzionalità di tali corti. Da tale possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa per un limitato periodo di tempo non si comprende quale vulnus dovrebbe derivare all'autonomia della magistratura e in cosa consiste la presunta lesione delle prerogative del suo organo di autogoverno. Per tutte queste ragioni, alla luce dell'insussistenza di profili di illegittimità costituzionale, voteremo convintamente contro le questioni pregiudiziali (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).