A.C. 3886
La presunta violazione dell'articolo 41 della Costituzione, denunciata dai colleghi della Lega, muove da un evidente equivoco, e cioè che la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasca per la «ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali...».
Non è evidentemente così: l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è, nella sostanza, una procedura concorsuale speciale applicabile, ed in concreto applicata, alle situazioni di insolvenza che riguardano imprese di grandi dimensioni ed è finalizzata a garantire che la definizione dello stato di insolvenza, con la dovuta tutela del mercato di riferimento e delle pari condizioni dei creditori, salvaguardi nei limiti del possibile la struttura produttiva e l'occupazione.
La possibilità di estendere tale procedura alle imprese che presentino situazioni di grave crisi «ambientale» risponde alla esigenza di contemperare, nelle situazioni di crisi, le ragioni della produzione e dell'occupazione con l'obbligo di garantire la tutela dell'ambiente e della salute.
Nel pieno rispetto, non già in violazione, dell'articolo 41 della Costituzione che, come è noto, stabilisce sì che «l'iniziativa economica privata è libera», ma anche che la stessa «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana».
La indifferibilità ed urgenza, di cui si denuncia la carenza, non è evidentemente condizionata dalla circostanza che la materia sia già stata interessata da precedenti interventi normativi, anche reiterati, ma piuttosto dalla oggettività della situazione che si intende disciplinare: l'adeguamento, indispensabile, delle procedure avviate alle condizioni che si sono in itinere determinate deve essere definito in tempi compatibili con le procedure medesime e tali tempi sono assolutamente incompatibili con quelli dell'ordinario iter legislativo.
Nessuna mortificazione del Parlamento: come è già avvenuto nelle precedenti circostanze in sede di conversione potranno – dovranno – essere apportate tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità delle soluzioni proposte.
Le diffuse considerazioni, contenute in tutte le pregiudiziali, relative ad una presunta violazione delle norme costituzionali che tutelano l'ambiente e la salute, esprimono in realtà giudizi di merito, spesso tra loro contraddittori, in ordine alla idoneità delle soluzioni proposte: si tratta di profili che, in sé, non hanno rilevanza costituzionale e che, come innanzi detto, dovranno costituire l'oggetto della discussione e del confronto parlamentare.
Su un ultimo punto voglio soffermarmi un momento, quello relativo alla denunciata illegittimità costituzionale di quella che viene, erroneamente, qualificata come «immunità penale, civile ed amministrativa».
Nessuna immunità. Non vi era prima nei confronti dei commissari, non è prevista ora nei confronti dei soggetti privati che ad essi subentreranno.
La norma in discussione prevede esclusivamente che «le condotte poste in essere in attuazione del piano... non possono dar luogo a responsabilità penale o amministrativa»; il che, in una lettura non strumentale e non prevenuta, con ogni evidenza significa che, come è ovvio che sia, restano pienamente perseguibili – meglio, devono essere perseguiti –, per ogni ipotizzabile profilo di responsabilità tutti comportamenti inadempitivi rispetto al piano medesimo.
È un modello coerente con la necessità di conferire certezza, e di certezza vi è assoluta necessità in un contesto complesso come quello di cui ci stiamo occupando, che l'attuazione, la puntuale e compiuta attuazione delle prescrizioni contenute nel piano e negli altri atti autorizzativi dell'attività della impresa, non possa essere fonte, per i soggetti che adempiono, di responsabilità.
Nessuna immunità dunque, poiché nessuna esenzione di responsabilità, come è ovvio che sia, è ipotizzata nei confronti di chi, viceversa, a quelle prescrizioni dovesse essere inadempiente.