Dichiarazione di voto sulle questioni pregiudiziali
Data: 
Venerdì, 21 Novembre, 2014
Nome: 
Carlo Dell'Aringa

A.C. 2660- A

Signora Presidente, signor Ministro, le questioni pregiudiziali di costituzionalità che invitano la Camera a deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge in discussione non hanno fondamento e vanno rigettate, proprio alla luce delle norme costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale, che vengono richiamate a fondamento delle stesse pregiudiziali. 
Il riferimento principale, come è stato detto, è l'articolo 76 della Costituzione che recita: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Gli argomenti sviluppati nelle diverse questioni pregiudiziali conducono ad una conclusione comune, quella di considerare la legge delega una elencazione di principi e criteri talmente generici ed imprecisi da prefigurare una sorta di delega in bianco, in palese violazione con il predetto articolo della Costituzione. Vengono invocate a supporto di questa conclusione alcune sentenze dell'Alta Corte, che vengono piegate, senza successo peraltro, a favore delle tesi sostenute, senza peraltro ricordare l'estrema prudenza con cui la Corte è intervenuta per stigmatizzare i comportamenti del legislatore delegato. È il fatto rilevato anche dal servizio studi della Camera, che sino ad oggi sembrano registrarsi casi del tutto eccezionali di accertamento di incostituzionalità, uno dei quali, forse il più importante, risale al 2004. 
Certo, ciò non esime evidentemente dall'obbligo di esaminare con attenzione ed accortezza la giurisprudenza della Corte e a questo proposito vorrei ricordare solo alcuni passi di una delle più recenti sentenze, la n. 230 del 2010, che mi sembra riassumere bene i principi ispiratori del percorso che la Corte ha effettuato su questa delicata materia. La corte dice: «La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega». E più avanti: «l'articolo 76 della Costituzione non osta, infatti, all'emanazione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e se del caso un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante». E ancora più avanti, la Corte accenna ad una «fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi». 
Impossibilitato ad entrare, per mancanza di tempo, in tutti i punti specifici sollevati dalle pregiudiziali, riassumo in forma sintetica il giudizio di rispetto della Costituzione o e di conformità alla giurisprudenza della Corte della presente delega, che è del tutto in linea con quanto disposto dalla Corte a proposito di una fisiologica attività di riempimento affidata al legislatore delegato. 
A questo risultato hanno certamente contribuito in prima battuta i cambiamenti significativi operati dal Senato, sia in Commissione che in Aula, nonché le precisazioni contenute nei maxiemendamenti presentati dal Governo ed accolti dal Senato, al punto tale che la I Commissione della Camera, alla fine dell'esame del testo uscito dal Senato, ha formulato un parere favorevole, corredato di poche osservazioni che riguardano alcune lettere del comma 7 ed alcune lettere del comma 9, del comma 4 dell'articolo 1, quest'ultimo riferito alla costituenda Agenzia nazionale per l'occupazione, dove si invitava la Commissione di merito a specificare meglio in che cosa si concretizza la partecipazione dello Stato e delle regioni all'Agenzia nazionale per l'occupazione. Più di 30 emendamenti, alcuni proposti anche dai partiti di opposizione, che hanno purtroppo abbandonato i lavori della Commissione, hanno specificato ulteriormente i criteri direttivi. 
Finisco, signor Presidente, dicendo che si è provveduto soprattutto a riparare ad una mancanza che poteva risultare pericolosa, quella di non avere precisato, nel testo uscito dal Senato, alla lettera c) del comma 7, che il diritto del lavoratore al reintegro nel posto di lavoro rimane per i licenziamenti di natura discriminatoria e per almeno alcune tipologie di licenziamenti disciplinari. Questo chiarimento è stato un contributo chiave, in particolare a come gli interventi di semplificazione, di modifica e di superamento delle varie tipologie contrattuali si ispirino all'obiettivo di espandere le assunzione a tempo indeterminato e diversi emendamenti accolti in Commissione precisano ulteriormente questo principio direttivo. 
Signora Presidente, questi sono i motivi per cui il partito che rappresento rifiuta ed è contrario alle pregiudiziali, in modo da procedere speditamente alle fasi ulteriori per l'approvazione di un provvedimento importante, che darà la possibilità, nel prossimo anno, a molti giovani, di accedere al contratto permanente ed ai lavoratori che perderanno il posto di avere un adeguato sostegno del reddito (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).