Esame e votazione di questioni pregiudiziali
Data: 
Giovedì, 9 Luglio, 2015
Nome: 
Enzo Lattuca

A.C. 3098

Grazie, Presidente. A proposito delle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate, è evidente che il riferimento principale è effettuato con iferimento all'articolo 76 della Costituzione, che è l'articolo che disciplina lo strumento della delegazione legislativa. 
È bene ricordare che la Corte costituzionale ha affermato, fin dall'esordio della sua attività, con la sentenza n. 3 del 1957, la piena sindacabilità della legge delega dei decreti legislativi. Nel primo caso, avendo a parametro il dettato costituzionale e, nel secondo caso, avendo a parametro il dettato costituzionale e i vincoli imposti dalla stessa legge delega. 
D'altro canto, la stessa Corte ha raramente esercitato il controllo di costituzionalità sulle leggi di delega, tanto che si parla in dottrina di un'asimmetria tra il sindacato sulla legge delega e il sindacato sui decreti delegati. 
Il sindacato sulla legge delega è andato a buon fine solo due volte, con le sentenze n. 47 del 1959 e n. 280 del 2004. Le ragioni di questo orientamento restrittivo da parte della Corte sono da ricondurre a una scelta di rispetto nei confronti della discrezionalità del Parlamento e quindi del legislatore e di autolimitazione nei confronti dei rapporti tra Parlamento e Governo. 
In altre parole, è come se la Corte considerasse il sindacato sulla legge delega una questione prossima ad una questione politica, che non compete alla Consulta sindacare, ma che essa lascia si svolga tranquillamente nella dinamica della relazione tra potere legislativo e potere esecutivo. 
Peraltro, la Corte ha affermato che, fra le varie interpretazioni possibili della legge delega, deve essere preferita sempre l'interpretazione conforme a Costituzione. 
La Corte ha inoltre fatto ricorso all'interno della sua giurisprudenza, al concetto di ampia delega che non richiederebbe una puntuale e dettagliata definizione dei principi e dei criteri direttivi perché la discrezionalità del legislatore delegato può essere più o meno ampia e ha ammesso la possibilità di desumere per relationem i principi e i criteri direttivi delle norme oggetto di coordinamento e comunque già in vigore. 
Va infine rammentando che il ricorso ai decreti legislativi integrativi e correttivi e quindi alla cosiddette leggi delega bifasiche amplia il tempo a disposizione del Governo per normare la materia oggetto di delega e costituisce una prassi ormai consolidata soprattutto in relazione ai processi riformatori di maggiore portata e complessità, come quello in oggetto. La ratio dei decreti legislativi e correttivi infatti è proprio quella di verificare la prima attuazione dei decreti legislativi principali e di consentire all'Esecutivo di correggerli in relazione alle evidenze che emergono dal processo di prima attuazione. Per quanto riguarda le eccezioni sollevate rispetto alle parti della legge delega che si occupano della dirigenza pubblica... È bene ricordare che riguardo all'istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle regioni e alla denunciata violazione della competenza legislativa regionale dopo la privatizzazione del pubblico impiego, che ha avuto inizio con il decreto legislativo n. 29 del 1993, e a seguito del nuovo riparto di competenze legislative definite dal Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto l'impiego pubblico regionale all'ordinamento civile e dunque alla competenza esclusiva dello Stato relativamente ai profili privatizzati del rapporto e all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa delle regioni, quindi alla competenza residuale regionale, relativamente ai profili pubblicistico-organizzativi. Il quadro costituzionale attuale mantiene pertanto una significativa competenza legislativa statale in questa materia, nel rispetto delle competenze legislative regionali di tipo residuale peraltro il testo in oggetto prevede che l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e degli enti locali sia definita previa intesa rispettivamente in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città. Inoltre gli stessi schemi sono sottoposti al parere della Conferenza unificata. Il disegno di legge in oggetto prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della Commissione per la dirigenza statale e individua i criteri in base ai quali dovrà essere regolato tale organo e il proprio funzionamento. Tra i principi e criteri direttivi relativi a detta disciplina è già prevista la garanzia dell'indipendenza e della terzietà della Commissione e l'assenza di conflitto di interessi per i suoi componenti. Si tratta di una scelta normativa che il Parlamento a propria discrezione potrebbe decidere di emendare rendendo i criteri per la disciplina della Commissione in oggetto ancora più stringenti, cosa che è già stata fatta nel corso dell'esame in Commissione, ma che di per sé non rappresenta e non configura alcuna violazione del dettato costituzionale. Non vi sono ragioni per ritenere che la nomina dei dirigenti apicali in luogo dei segretari comunali, sempre con riferimento all'articolo 9, si traduca in un necessario arretramento in termini di imparzialità e competenza, anche alla luce della complessiva rivisitazione della pubblica dirigenza di cui si fa portatore il disegno di legge all'esame della Camera. Vado a concludere, Presidente, con l'ultimo punto che riguarda il rafforzamento della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'articolo 7, comma 1 della delega, in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, che si muove pienamente nell'alveo del dettato costituzionale. Ricordo che l'articolo 95 della Costituzione attribuisce infatti al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di dirigere la politica generale del Governo e di mantenere l'unità di indirizzo politico-amministrativo. Per queste ragioni, Presidente, dichiaro il voto contrario del Partito Democratico alle questioni pregiudiziali di costituzionalità all'oggetto del nostro esame (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).