Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 19 Settembre, 2016
Nome: 
Colomba Mongiello

A.C. 2236-2618-A

Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, oggi affrontiamo una discussione importante per questo settore, un settore agroalimentare la cui punta di diamante è il vitivinicolo, indiscutibilmente determinante per la economia e la reputazione nazionale. Il vino esprime – come noi tutti sappiamo – come pochi altri prodotti della terra le caratteristiche uniche del nostro Paese: paesaggio irripetibile dei vigneti italiani, alcuni premiati come bene immateriale dell'UNESCO, la cultura millenaria dei nostri territori e la qualità eccellente delle molteplici trasformazioni. Tutto ciò ha un valore: nel 2015, secondo le elaborazioni ISMEA su dati Istat, l’export italiano ha registrato un incremento del 4 per cento su base annua, con un fatturato di circa 5 miliardi di euro, e per il 2016 si annuncia una vendemmia di ottimo livello, sia sul fronte qualitativo che quantitativo; si stima una produzione di circa 48,5 milioni di ettolitri, con un aumento pari al 9 per cento rispetto alla media degli ultimi cinque anni. E anche nel 2016 ci auguriamo che l'Italia confermerà la simbolica leadership mondiale nella produzione del vino. 
A fronte di tanta ricchezza e bellezza, è nostro compito garantire ai produttori e ai consumatori un ordinamento normativo più moderno, semplificato, per favorire ulteriori margini di crescita e sviluppo, e lo facciamo con uno strumento legislativo voluto da tutte le forze politiche e condiviso con tutta la filiera: una partecipazione dal basso di cui siamo fieri. 
Con tutte queste premesse è stato elaborato il testo unico sul vino: una disciplina organica, che ha l'obiettivo dichiarato di eliminare gli ostacoli determinati dalla iperproduzione legislativa e regolamentare europea e nazionale. Di concerto con le organizzazioni di settore, infatti, abbiamo esaminato l'attuale testo normativo del settore, con il duplice obiettivo, da un lato, di unificare le disposizioni e, soprattutto, semplificare i procedimenti attraverso il coordinamento e l'armonizzazione delle diverse fonti; tante erano le fonti a cui si ispiravano le normative sul vino: quella del 2006, del 2010, quella del 2000. 
Il risultato del lavoro della Commissione agricoltura, e io qui ringrazio il relatore Fiorio, il presidente Sani e il capogruppo Olivero, è una disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e del commercio del vino – mi correggo, Oliverio, e saluto e ringrazio anche il Viceministro Olivero, scusate era un lapsus –, una disciplina che semplifica e innova le regole dell'intero ciclo economico, dalla vigna al consumatore. 
Perché lo definiamo testo unico del vino ? Perché riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, armonizzandole anche con recenti normative europee. Io vorrei richiamare un'attenzione particolare sull'articolo 1, con cui si specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale -ambientale ! Lo voglio dire a chi mi ha preceduto – culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Ciò spiega, ad esempio, l'attenzione offerta ai vitigni autoctoni italiani, cioè a quelli di origine esclusivamente nazionale, la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate dal territorio nazionale. 
Le parole d'ordine di questo testo: semplificare, sburocratizzare, sono alcuni obiettivi qualificanti del testo unico, perché riteniamo che le imprese debbano investire tempo e risorse nell'attività produttiva e non nella produzione di documenti, alcuni dei quali a volte di dubbia utilità. Con l'articolo 8, infatti, abbiamo semplificato anche le comunicazioni da inviare all'Istituto territoriale dell'ICQ in merito alla planimetria dei locali, ma le altre parole a cui siamo legati: commercializzare, internazionalizzare, finalmente abbiamo una normativa organica e coerente per la produzione e commercializzazione dei vini e degli altri derivati della trasformazione dell'uva (succhi, aceti, mosto), a vantaggio tanto delle aziende, che hanno l'opportunità di sviluppare nuovi segmenti produttivi e di mercato, che dei consumatori, ai quali è garantita una più efficiente azione di verifica della salubrità dei prodotti. 
Abbiamo armonizzato meglio e reso più chiara la relazione normativa italiana ed europea in materia di denominazione di origine e di indicazione geografica, ma per incentivare la certificazione e alleviare il peso della burocrazia sui risultati economici abbiamo previsto che si possa etichettare il vino già a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione, purché ci sia l'autorizzazione del Ministero d'intesa con le regioni competenti, perché crediamo che investire sulla certificazione sia uno degli elementi qualificanti dal nostro settore vitivinicolo. Allo stesso modo, per il riconoscimento è necessario appartenere ad una tipologia di DOC da almeno cinque anni e non più da dieci. 
Sempre allo scopo di rendere più efficaci ed efficienti i controlli nei disciplinari di produzione, deve essere indicata tanto la resa massima di uva ad ettaro, che la resa di trasformazione in vino, o la resa massima di vino per ettaro: questo per evitare fenomeni contraffattivi ancora presenti sul nostro territorio nazionale. 
Siamo intervenuti anche per evitare l'emergere di conflitti di interesse nelle procedure di certificazione, ne abbiamo parlato stamattina; l'articolo 43 del testo unico del vino riscrive per intero l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali, delle altre indicazioni a tutela di chi produce e di chi consuma vino certificato. È previsto, infatti, anche il divieto di riportare il riferimento a zona geografica di qualunque entità per i vini senza DOP e IGP. 
Le bottiglie e le altre confezioni – ci tengo a sottolinearlo – di vino DOCG devono essere sempre vendute solo se munite con speciale contrassegno, stampato dalla Zecca dello Stato e applicato in modo tale da evitarne nel riutilizzo: un presidio di qualità, di legalità garantita dallo Stato, che può essere anche utilizzato dai Consorzi di tutela per i vini DOC. 
Trasparenza, tracciabilità, controlli: ecco, assai significativa è l'evoluzione del sistema dei controlli. Gli operatori che inseriscono i dati nel sistema informatico SIAN sono assolti dal rispetto dei termini di registrazione. Per i titolari degli stabilimenti enologici con produzioni annue pari o inferiori a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e dichiarazione di giacenza. 
I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel registro unico dei controlli ispettivi, con l'obiettivo di evitare che una stessa azienda sia controllata da più organismi. Noi vogliamo semplificare, controllare, ma non abbassare i livelli dei controlli, lo abbiamo sempre detto e definito in tutte le sedi. I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica devono essere effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismo di certificazione; tali organismi devono essere inseriti nell'elenco istituito presso il MIPAAF, e qualora l'utilizzatore di una DOP o una IGP sia soggetto a più strutture di controllo è dovere degli organismi interessati individuare la struttura responsabile di tutta l'attività di certificazione e di controllo. Dobbiamo sapere anche certificare tutta la filiera dei controlli. 
A tutela del made in Italy è stata inserita una norma che mi è molto cara, sempre sul tema della contraffazione: che l'Agenzia delle dogane renda disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli. Lo abbiamo fatto già nella legge «salva olio», è un tema in cui noi possiamo verificare i flussi di entrata e i flussi di uscita delle merci, proprio perché noi possiamo aprire una sezione del SIAN per assicurare, anche al pubblico, anche ai consumatori, una corretta informazione dei dati. 
Rispetto al tema sanzionatorio, ne ha parlato il relatore Fiorio stamattina, c’è stato il ravvedimento operoso, che abbiamo voluto sperimentare in questo testo, con la riduzione delle sanzioni amministrative per coloro che, ovviamente, accedono a questo ravvedimento per la violazione di comunicazioni formali, ove non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo. 
Mi avvio alla conclusione: abbiamo introdotto anche norme importanti per quel che riguarda la somministrazione e vendita di prodotti agroalimentari nelle cantine lungo le Strade del vino, ma rivisto norme sull'enoturismo, perché significa non solo prodotto, non solo vendita del prodotto, non solo degustazione del prodotto, ma significa cibo, cultura, territorio, turismo. Questi sono gli elementi che abbiamo voluto inserire in questo testo. Chiudo: esprimiamo, ovviamente, l'idea che con tale testo e con tale definizione e ridefinizione del mondo del vino abbiamo considerato questo prodotto il portabandiera del nostro agroalimentare, il nostro made in Italy, capace tanto di attirare attenzione sugli interessi economici e sociali che di promuovere lo sviluppo di altri segmenti della produzione agroalimentare, ma, nel contempo, significa anche turismo, cultura, tutela del territorio e, in poche parole, la bellezza del made in Italy.