Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Lunedì, 14 Marzo, 2016
Nome: 
Maria Chiara Gadda

A.C. 3057-A ed abbinate

Onorevole Sig. Presidente, Onorevoli Colleghi, Onorevoli Rappresentanti del Governo, ciascuno di noi conosce il significato della fame, è una richiesta frequente e costante, che viene saziata quotidianamente. 

Questa constatazione vale per alcuni, ma non per tutti. 
Per tanti secoli la fame è stata triste compagna di viaggio di intere generazioni e ha fatto parte del paesaggio delle città, e allo stesso tempo è stata motore di cambiamenti sociali; con lo sviluppo e la modernità, la fame è sfuggita allo sguardo, diventando una immagine di popoli e Paesi lontani, vista in televisione o nelle fotografie. 
La violenta e lunga crisi che ha colpito anche il nostro Paese, ha riproposto questi temi nelle nostre comunità, mostrando il volto di nuove ed inedite forme di indigenza. 
Lo sperpero che diventa rifiuto rappresenta un costo per la collettività e comporta un dispendio di risorse naturali, idriche, energetiche ed emissioni di anidride carbonica per la sua produzione. 
Allo stesso tempo, i dati preoccupanti che riguardano l'aumento della povertà e la cattiva alimentazione, invitano a riconsiderare i modelli di consumo e facilitare la transizione verso un modello che metta al centro la sostenibilità del sistema. 
Il riconoscimento del diritto al cibo trova la sua prima formulazione nel 1948, all'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, diventando un diritto esigibile dopo l'approvazione, nel 1976, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato come trattato da più di 150 stati. 
Ma è necessario che seguano meccanismi all'interno di ciascun ordinamento in grado di conferire a questo diritto una concreta esecutività. 
Ricordo, al riguardo, che Expo Milano 2015 ha scelto come sua proposta tematica «Nutrire il Pianeta: Energia per la vita», temi rilanciati anche dalla 21 Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici. 
Il provvedimento in esame, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi», rappresenta una delle eredità dirette di Expo Milano 2015. 
Nel mondo, un terzo della produzione di cibo viene sprecata, appesantendo la bilancia che vede contrapporsi da un lato la sovrabbondanza e dall'altro la scarsità di mezzi e risorse. Uno scandalo, un insulto per la società, come è stato definito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 
Una forbice che taglia in orizzontale tra le persone e i popoli, in verticale tra le generazioni. 
Le norme che sono oggetto della valutazione di questa Assemblea, si pongono l'obiettivo ambizioso, ma possibile, di favorire il recupero e raddoppiare la donazione delle eccedenze, affinché non diventino spreco. 
Un testo che riconosce la bellezza, le buone pratiche diffuse sul territorio nazionale, che già oggi consentono di recuperare circa 500.000 tonnellate di derrate alimentari. La legge 155/2003, altrimenti chiamata «del buon samaritano» ha già consentito le donazioni in questi anni, equiparando l'ente caritativo al consumatore finale, in termini di responsabilità civile. 
Oggi ci troviamo nelle condizioni di armonizzare il quadro normativo al fine di indirizzare efficacemente la donazione. 
Lo facciamo partendo da un assunto, ovvero che si spreca ad ogni livello della filiera. 
In Italia, come indica una recente ricerca effettuata dal Politecnico di Milano, vengono prodotte in un anno circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari, intese come cibo che viene realizzato, trasformato, distribuito e preparato per la somministrazione, e per diverse ragioni non viene venduto o consumato. Di queste, circa 500.000 tonnellate vengono recuperate, con tassi differenti sulla base del grado di recuperabilità del prodotto e dello stadio della filiera in cui l'eccedenza si genera. 
La maggior parte dell'eccedenza, calcolata intorno al 57 per cento viene generata dagli attori economici in tutta la filiera, ma anche il consumatore influisce notevolmente sul fenomeno, per il 43 per cento. 
Da un lato è necessario intervenire sul fronte dell'educazione; un cittadino consumatore più consapevole, sarà meno portato a sprecare, perché è in grado di assegnare alle cose un valore economico, sociale ed ambientale e a non considerarle soltanto da un punto di vista utilitaristico; sull'altro versante, nel caso degli attori economici, e concentrandoci sulla filiera ad alta e media recuperabilità, l'aspetto organizzativo e la chiarezza normativa sono la ricetta vincente. 
La donazione è uno dei modi, assieme alla ri-trasformazione e al riutilizzo dei prodotti, per allungarne il ciclo di vita. 
Allo stesso tempo il dono è un modo con cui si risponde ad un bisogno sociale, una scelta di responsabilità che può rientrare nelle politiche aziendali e che, allo stesso tempo, coinvolge le associazioni, i cittadini, le istituzioni e gli enti locali. 
Il recupero e la donazione delle eccedenze sono una scelta costosa, in termini organizzativi ed economici, per le imprese così come per gli enti caritativi, calcolata in circa il 10-30 per cento del valore recuperato. Questo significa da un lato che la donazione, per crescere, deve essere semplificata ed incentivata e dall'altro lato, che esiste un significativo «effetto moltiplicatore» nella donazione: investire 1 euro nella filiera del recupero significa ottenere derrate alimentari da destinare alle persone indigenti per un valore tra i 3 e i 10 euro. 
In Commissione si è svolto un confronto ed un approfondimento di altissimo livello che ha comportato un lungo ciclo di audizioni, che ha visto il coinvolgimento dei principali rappresentanti delle associazioni caritative ed ambientaliste, degli attori di tutta la filiera economica e impegnato, assieme al Ministero della Salute, anche il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dell'Ambiente. 
Una singola legge non può mai essere risolutiva, tantomeno su un tema così trasversale e dalle molte implicazioni sociali, ambientali ed economiche come è l'oggetto del testo di legge in esame; ma una legge è buona, quando riconosce un fatto sociale e si inserisce come un tassello in un piano strategico e in quadro più ampio di politiche attive, soprattutto in materia di contrasto alla povertà. 
Il provvedimento in esame riconosce e rafforza l'impegno avviato con la Legge di Stabilità 2015, dove si è inserito chiaramente il principio secondo il quale per le imprese è più conveniente donare che buttare cibo, e prova a fare alcuni passi in avanti. 
La Commissione Affari sociali, ha concluso l'esame del provvedimento il 10 marzo scorso, a seguito di un approfondito esame al quale hanno partecipato con spirito costruttivo tutti i gruppi parlamentari; si consegna all'Assemblea un testo significativamente arricchito. 
Obiettivo della legge e merito riconosciuto dalle associazioni ascoltate, è quello di riordinare la materia delle cessioni ai fini di solidarietà sociale, affrontando gli aspetti che oggi costituiscono i limiti più forti, quali la burocrazia onerosa e una normativa complessa e stratificata, garantendo allo stesso tempo la sicurezza alimentare, il rigore e la tracciabilità. 
Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, considerati i tempi contingentati a disposizione e l'ampiezza dell'intervento normativo in esame, mi concentrerò sui punti essenziali, rinviando alla relazione integrale, di cui si chiede alla Presidenza l'autorizzazione al deposito. 
Il provvedimento consta di 18 articoli, ed è suddiviso in 4 capi. 
L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, con particolare riferimento alla destinazione ai fini di solidarietà sociale. Il recupero e la donazione delle eccedenze è uno dei modi, assieme al riuso e ai riciclo, attraverso il quale è possibile estendere il ciclo di vita dei prodotti. 
L'articolo 2 definisce gli operatori del settore alimentare, i «donatori», e amplia la platea dei soggetti cessionari, i «donatari»; per la prima volta trovano una definizione nel nostro ordinamento i termini «eccedenze alimentari» e «spreco alimentare»; si esplicita, essendo questo spesso causa di fraintendimento e origine di spreco anche tra i consumatori, la differenza esistente tra il «termine minimo di conservazione» e la «data di scadenza»; si qualifica – ai fini della presente legge – la «donazione», intesa come cessione di beni a titolo gratuito. 
Il Capo Il (artt.3-12) definisce alcune misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti. 
In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare, che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. Si prevede una gerarchia nella donazione, con priorità al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio di comunità con metodo aerobico. È altresì consentita la raccolta dei prodotti agricoli che rimangono in campo e la loro cessione a titolo gratuito. 
L'articolo 4 chiarisce che la cessione delle eccedenze alimentari è consentita anche oltre il temine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse. Per quanto attiene alla ri-trasformazione, all'articolo 16 si qualifica tale operazione come permutativa esente Iva, se è relativa alle finalità sociali previste dalla legge in esame. L'articolo 4 dice in modo chiaro che i prodotti finiti della panificazione possono essere donati nell'arco delle 24 ore dalla loro produzione. 
La sicurezza igienico-sanitaria è uno dei punti cardine, assieme alla tracciabilità, della presente legge. L'articolo 5 ne dispone i requisiti. L'articolo 6 prevede la possibilità di consentire la cessione, ai fini di solidarietà sociale, dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, oggetto di confisca. 
L'articolo 8 riconosce il lavoro svolto in questi anni, grazie a fondi nazionali e comunitari, dal Tavolo permanente di coordinamento in materia di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti. Il tavolo riunisce associazioni caritative, attori economici e istituzioni. Viene estesa la sua composizione a tutti gli attori della filiera economica, e allo stesso tempo vengono implementate le sue funzioni in materia di valutazione, promozione di progetti innovativi e monitoraggio, relativamente allo spreco alimentare. 
Limitare gli sprechi significa anche intervenire sul fronte della prevenzione, disponendo misure di promozione nell'ambito della comunicazione radio televisiva e della formazione, soprattutto con il coinvolgimento delle giovani generazioni. La legge disciplina prioritariamente l'ambito della donazione, ma non abbiamo rinunciato ad inserire, all'articolo 9, elementi che sicuramente dovranno trovare spazio in ulteriori provvedimenti specifici. 
Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, sono promosse iniziative volte a ridurre lo spreco di cibo e incentivare permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. In altri termini, la family bag. L'articolo 12 ne assegna le specifiche risorse, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente. 
L'articolo 11 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e contestualmente istituisce – nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. 
L'articolo 13 modifica la legge n 155/2003, ampliando la platea dei soggetti beneficiari delle donazioni e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti. 
La legge si occupa prioritariamente di cessioni di prodotti nuovi, si è ritenuto in questo ambito di disciplinare, all'articolo 14, anche il tema della distribuzione di articoli ed accessori di abbigliamento usati. Si considera cessione a titolo gratuito, il conferimento da parte dei privati di tali articoli ed accessori, direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. Altrimenti, i beni che non siano destinati in donazione o non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152/2006. 
L'articolo 15, incentiva la donazione – alle sole ONLUS che dispongano di personale sanitario – di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, ad eccezione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. La povertà non è infatti solo alimentare, con questa misura si vuole incentivare l'attività delle associazioni che ogni giorno danno assistenza agli indigenti in materia di cura e assistenza sanitaria. 
Le misure di semplificazione burocratica, fiscale e tributaria sono disciplinate all'articolo 16. 
L'articolo 17 dà al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive e distributive che cedono a titolo gratuito beni alimentari, direttamente o indirettamente agli indigenti. 
Infine, in materia di appalti nella ristorazione collettiva, all'articolo 18, si inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari. 
Avviandomi alla conclusione, questa legge di iniziativa parlamentare arriva all'attenzione dell'Assemblea dopo un lungo percorso di ascolto e confronto. L'Italia non è già oggi fanalino di coda in Europa nel recupero e nella donazione delle eccedenze, con questa legge vogliamo fare un ulteriore passo in avanti. 
Analisi di dettaglio delle disposizioni contenute nel disegno di legge così come modificato dalla Commissione. 
L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari: 
favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale; 
contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti; 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma, nonché alla riduzione della quantità rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; 
contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia. 
L'articolo 2 definisce gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari – qualificati come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; le eccedenze alimentari sono definite – in via non esaustiva – come i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause ovvero non idonei alla commercializzazione, mentre si definisce spreco alimentare l'insieme dei prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza; si esplicita la differenza esistente tra termine minimo di conservazione, inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione conserva le sue proprietà specifiche, e la data di scadenza, che sostituisce il termine minimo di conservazione per alimenti molto deperibili, oltre la quale essi sono considerati a rischio; si qualifica ai fini della presente legge la donazione, intesa come cessione di beni a titolo gratuito. 
Il Capo Il (artt. 3-12) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi. 
In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. Si prevede una gerarchia nella donazione, con priorità al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio dì comunità con metodo aerobico. È altresì consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale. 
L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari in esame: tale cessione è consentita anche oltre il temine minimo dì conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico. 
L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, che devono avvenire in conformità a corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in linea con quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, co. 236, della legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013). 
L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire la cessione, ai fini di solidarietà sociale, dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. 
L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, venga ampliato al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. 
L'articolo 8 integra i compiti e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, così come previsto all'articolo 58 del decreto legge n. 83/2012; per quanto attiene ai compiti, l'attività del tavolo viene estesa alla promozione di iniziative, indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, al monitoraggio e alla formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
L'articolo 9 dispone misure in materia di promozione, formazione e prevenzione per limitare gli sprechi; nell'esecuzione del contratto di servizio, la RAI assicura un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere. E poi prevista la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti e la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. 
L'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre Io spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. 
L'articolo 11 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legge n. 83/2012 – e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame sono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018. 
L'articolo 12 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323 della legge n. 244/2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo da parte degli operatori nel settore della ristorazione di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo. In relazione a tali finalità ne incrementa la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 
Il Capo III (artt. 13-17) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. 
L'articolo 13 reca modifiche alla legge n 155/2003. L'articolo 1 è sostituito e ne viene modificata la rubrica in «Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti fini di solidarietà sociale». Conseguentemente viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati (cfr. art. 2) a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. 
L'articolo 14 disciplina la distribuzione di articoli ed accessori di abbigliamento usati, e considera cessioni a titolo gratuito laddove tali articoli ed accessori vengano conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. Altrimenti, i beni che non siano destinati in donazione o non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti dì cui al decreto legislativo n. 152/2006. 
L'articolo 15, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che dispongano di personale sanitario, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti. La cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione è espressamente vietata. 
L'articolo 16 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita. Si specifica inoltre la cessione dei prodotti alimentari trasformati, qualificata come operazione permutativa esente Iva per le finalità previste dalla legge in esame. 
L'articolo 17 – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 –, dà al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni dì bisogno o per l'alimentazione animale. 
Infine il Capo IV (Misure in materia di appalti) composto dal solo articolo 18 con una modifica al comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006) inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.
 

Testo integrale