Discussione sulle linee generali
Data: 
Martedì, 18 Aprile, 2017
Nome: 
Gianna Malisani

A.C. 4314-A

Presidente, anch'io ripercorrerò a sommi capi i contenuti del disegno di legge che oggi andiamo a discutere, con il quale il Governo ha inteso garantire un adeguato risvolto nazionale e internazionale alla celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio, rispettivamente ricadenti nel 2019 e nel 2020, e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ricadente nel 2021.

Si è inteso operare con questo disegno ad una programmazione triennale con la più vasta divulgazione del pensiero e delle opere dei due artisti e del poeta tra i più grandi geni dell'umanità. Le attività di alto valore scientifico saranno programmate e attuate da tre comitati nazionali dei quali si prevede l'istituzione. Si è scelto di operare con una strada speciale e ulteriore rispetto al vigente assetto ordinamentale, che prevede tempi e modalità non idonei per questo evento.

Sulla legge n. 420 del 1997, che consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di tutelare e valorizzare la tradizione culturale italiana, ha già anche riferito la presidente della Commissione. Vorrei solo sottolineare che i tempi procedurali ordinari, che scandiscono puntualmente le modalità di presentazione dell'istituzione dei comitati da parte dei soggetti promotori, la valutazione della Consulta e il parere delle Commissioni parlamentari, non sembrano idonei all'evento programmato.

Si sottolinea, inoltre, l'esigenza di una disponibilità finanziaria nel capitolo di bilancio dedicato ai comitati nazionali, perché per il 2017 sono previsti circa un milione e mezzo di euro che, non consentirebbero un sostegno adeguato a questo programma culturale così impegnativo.

Inoltre, si fa rilevare che, in assenza di una specifica previsione normativa, anche il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di coordinare la pianificazione, eccetera, eccetera, non sarebbe in grado di sostenere questo programma così ambizioso.

Quindi, la specificità del presente disegno di legge risiede nell'interazione della programmazione culturale e nel coordinamento delle conseguenti attività di ciascuno degli istituendi comitati, che non opereranno in questo caso in modo singolo, come avviene normalmente, ma, al fine di divulgare e valorizzare il patrimonio culturale unico e universale di cui è già stato citato il contenuto, dovranno collaborare alla realizzazione permanente di un percorso mirato all'arricchimento dell'offerta culturale in termini di ricerca, formazione, divulgazione e conoscibilità delle opere degli artisti, di valorizzazione turistica, anche dei luoghi in cui essi hanno vissuto e operato, nonché delle competenze degli studenti dei settori dei beni culturali.

I piani e i programmi di attività saranno sottoposti all'approvazione del Mibact e, al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise dalla diverse amministrazioni interessate, è prevista l'istituzione di una cabina di regia formata da tre componenti in rappresentanza dalla Presidenza del Consiglio, del Miur e del Mibact.

A ciascun comitato è attribuito un contributo di 1.150.000 euro per il periodo dal 2018 al 2021 per complessivi 3.450.000 euro. I contributi sono ripartiti e assegnati secondo criteri stabiliti dal Mibact.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento degli istituti afferenti al settore culturale di cui alla legge di stabilità del 2016, che, a tal fine, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui. Questi comitati che verranno composti avranno ciascuno un massimo di 15 membri, compreso il presidente, scelto tra esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza delle figure da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. I membri dei comitati, designati per un terzo dal Miur, sono nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e hanno diritto solamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Mi soffermo, però, Presidente, sull'ultimo punto sollevato dalla presidente Piccoli Nardelli, cioè sull'articolo 6 inserito in sede referente dalla Commissione cultura, relativo alla dichiarazione di monumento nazionale. È una questione, come ha detto la presidente, molto dibattuta e con questo articolo 6 disponiamo che la dichiarazione di interesse culturale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il codice dei beni culturali, relativo a cose immobili e mobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può - questo è il punto - comprendere anche, su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale qualora le cose indicate, di cui abbiamo fatto l'elenco prima, rivestano altresì un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

A tal fine, si novella lo stesso articolo 10, comma 3, lettera d), del citato codice dei beni culturali. Al riguardo si ricorda che, in base all'articolo 13 del codice, la dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3, ai fini della definizione di bene culturale, sottoponendo così il bene alle disposizioni di tutela dettate dal codice stesso.

La dichiarazione di interesse culturale è adottata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a conclusione di un procedimento avviato dal soprintendente. Con riferimento alla dichiarazione di monumento nazionale, invece, attualmente il codice non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi l'articolo 54 a disporre che sono inalienabili quali beni del demanio culturale “gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente” o all'articolo 129 a far salve le leggi aventi specificatamente ad oggetto monumenti nazionali.

In proposito si rileva che un'ampia disamina della questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale si riscontra nella circolare 5 giugno 2012, n. 13, indirizzata dalla direzione generale del paesaggio, le belle arti, l'architettura del Mibact alle direzioni regionali nella quale si ricorda che l'istituzione di monumenti nazionali risale a un complesso di norme della seconda metà del diciannovesimo secolo e che, in particolare, la legge n. 1089 del 1939 introduceva la nuova nozione di interesse storico-relazionale, accertabile attraverso la procedura della notifica per le cose immobili riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere.

Con l'articolo 6 si è inteso quindi semplificare e razionalizzare le procedure volte a dichiarare monumento nazionale, che comunque nel tempo anche recente non si sono ridotte. Si veda, ad esempio, il riconoscimento di monumento nazionale della Basilica Palladiana del 2014, della Casa Museo di Gramsci a Ghilarza e diversi decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Mibact, evidenziando anche l'utilizzo di strumenti di vario rango normativo, leggi di iniziativa parlamentare e decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Mibact stesso.

Quindi, concludendo, al fine di superare la eterogeneità delle soluzioni normative adottate, con l'articolo 6 si riconduce la dichiarazione di monumento nazionale ad una delle tipologie di beni culturali previste dal codice, in particolare attraverso la modifica dell'articolo 10, comma 3, lettera d), aggiungendo ad esso un periodo: “Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale”.

Sottolineo infine a questo proposito che la previsione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La dichiarazione, infatti, non è altro che una ulteriore specificazione di quella che, tecnicamente, è la dichiarazione di interesse culturale.