Discussione sulle linee generali - Relatore per la maggioranza per la XII Commissione
Data: 
Lunedì, 12 Settembre, 2016
Nome: 
Paolo Beni

A.C. 3139-A

Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, la legge per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo che oggi è all'esame dell'Aula è un provvedimento atteso, perché va a colmare le lacune della nostra legislazione su un tema che sta diventando un rilevante problema sociale e culturale. Gli episodi di bullismo sono, infatti, sempre più frequenti nella scuola e in altri ambienti frequentati da giovani e adolescenti. Violenze, intimidazioni, aggressioni fisiche o verbali, allo scopo di terrorizzare, di incutere ansia e paura, di emarginare una vittima designata, spesso individuata proprio perché fragile, vulnerabile, magari additata come diversa per la sua disabilità o anche semplicemente per la timidezza, l'aspetto fisico, il modo di vestire non conforme, l'orientamento sessuale. 
La vittima del bullo si sente isolata, ha paura di denunciare i soprusi subiti, manifesta sintomi di disagio, spesso abbandona gli studi, perde autostima e sicurezza, precipita in uno stato di ansia e depressione; nei casi più gravi può arrivare all'autolesionismo e perfino al suicidio, come purtroppo sappiamo da tragici fatti di cronaca. Il bullismo è un disturbo delle relazioni sociali tipico dell'età adolescenziale, spia di un disagio che coinvolge tanto la vittima che il suo persecutore, spesso inconsapevole delle conseguenze delle proprie azioni, e anche gli stessi spettatori che lo incoraggiano e se ne fanno, in qualche modo, complici.
Non stiamo, quindi, parlando certo di un fenomeno inedito. Il fatto nuovo, semmai, che oggi ne amplifica la portata e la pericolosità, è lo spostarsi della dinamica tipica del bullismo dal piano delle relazioni reali alla dimensione virtuale. Il cyberbullismo è un'evoluzione relativamente recente del bullismo, favorita dalla crescita esponenziale, anche fra i giovanissimi, dell'utilizzo di dispositivi che consentono in ogni momento un facile accesso alla rete Internet e ai social network. In rete il bullo trovare nuovi strumenti utili al suo scopo: sms, mail, chat, blog, applicazioni di messaggistica istantanea divengono altrettanti mezzi per aggredire la sua vittima, direttamente o magari diffondendo in rete immagini, video, informazioni private che la riguardano, allo scopo di violarne l'intimità, denigrarla, esporla alla derisione. 
Comportamenti che possono avere conseguenze ben più gravi rispetto ai tradizionali atti di bullismo, perché la dinamica fra bullo e vittima passa da una dimensione di nicchia, circoscritta all'ambiente dove i fatti avvengono, ad una dimensione, invece, dove tutto può essere condiviso da milioni di persone sconosciute, senza limiti di spazio e di tempo. La rete consente al bullo di agire in ogni momento e in qualsiasi luogo si trovi. La vittima sente di non avere scampo, sa che la sua umiliazione è destinata a finire sotto gli occhi di un pubblico potenzialmente illimitato e restarci per sempre, vista la difficoltà di rimuovere i contenuti dal web. 
Tutto ciò che si posta circola e rimane. Inoltre, protetto dall'anonimato della rete e senza avere con la vittima quel contatto diretto che gli consentirebbe un immediato feedback di cosa sta facendo, il bullo abbandona più facilmente inibizioni, remore morali; d'altra parte, l'opportunità di celare la propria identità e superare remore e inibizioni nascondendosi dietro lo schermo di un computer contribuisce a far sì che, a differenza del bullismo tradizionale, che riguarda essenzialmente gli adolescenti, il fenomeno del cyberbullismo non sia circoscrivibile a una specifica fascia di età. Non ne sono esenti gli adulti, fra i quali è invece frequente l'uso improprio o scorretto dei social network come strumento di offesa, di vendetta, di minaccia, tanto nelle relazioni pubbliche che in quelle private, il più delle volte in riferimento a questioni relative alla sfera dei rapporti affettivi o sessuali, oppure alle opinioni politiche. 
Se l'uso violento della rete coinvolge anche adulti in ogni fascia di età, i protagonisti di atti veri e propri di bullismo fisico, filmati e diffusi in rete, sono quasi sempre giovani; ma, in molti casi, sia come autori che come vittime, si tratta di giovani adulti, ben oltre la maggiore età. Quindi, il cyberbullismo fra adulti esiste e non va sottovalutato; per questo, noi abbiamo voluto allargare l'ambito di intervento della legge oltre il campo dei minori, perché noi vogliamo tutelare le vittime di questi episodi, e le persone fragili non sono soltanto quelle sotto i 18 anni, fermo restando che il massimo sforzo di prevenzione va fatto laddove le conseguenze sono più allarmanti, cioè fra i giovanissimi. 
A questo proposito, dalla recente indagine condotta dal Censis e dalla Polizia postale in 1.700 istituti medi e superiori emerge che la scuola è l'ambiente dove gli episodi di bullismo sono più frequenti. Nell'ultimo anno il 52 per cento dei presidi ha dovuto registrarne almeno uno nel proprio istituto, il 10 per cento ha avuto casi di sexting, il 3 per cento di adescamento online. Spesso ad essere presi di mira con la diffusione di foto o video sui social sono gli stessi insegnanti. La ricerca mette in luce anche un problema, la scarsa attenzione da parte delle famiglie. 
La gran parte dei dirigenti denuncia la difficoltà di rendere consapevoli della gravità dell'accaduto i genitori, che tendono a minimizzare, considerando l'episodio poco più che una ragazzata, ma pure la scuola è in ritardo, visto che solo il 39 per cento degli istituti attua specifiche azioni di prevenzione e di contrasto. Sono tutti segnali del fatto che l'evoluzione del bullismo in cyberbullismo ci propone un tema più ampio, ben più ampio, di grande rilevanza sociale e culturale. Il 90 per cento dei ragazzi italiani tra 14 e 18 anni è iscritto a un social network, l'87 per cento usa uno smartphone. Praticamente connessi H24, si muovono in rete con abilità, ma ne sottovalutano i rischi. È evidente, allora, che le grandi opportunità formative offerte dai nuovi media devono andare di pari passo all'esigenza di un'adeguata educazione al loro corretto utilizzo che spesso la famiglia non è in grado di garantire, perché il deficit culturale nell'approccio ai nuovi media coinvolge un'alta percentuale della popolazione adulta nel nostro Paese.
Quindi, per un efficace contrasto del cyberbullismo, serve l'impegno comune dei molti attori che a vario titolo sono coinvolti, serve una strategia tesa a monitorare, a contrastare, a sanzionare, ma, soprattutto, a prevenire, a educare, coordinando in un approccio multistakeholder l'azione di istituzioni, di esperti, di associazioni e degli stessi operatori del mercato dei servizi in Internet. In questa direzione va, appunto, la proposta di legge oggi in discussione. La proposta di legge 3139, già approvata dal Senato, abbinata ad altre sette proposte di iniziativa parlamentare, è assegnata congiuntamente alle Commissioni II e XII, Commissioni riunite che hanno iniziato l'esame più di un anno fa e hanno successivamente deliberato lo svolgimento di un'ampia indagine conoscitiva. Nel corso di queste audizioni sono stati acquisiti i contributi qualificati di numerosi soggetti competenti in materia, dal Garante per la protezione dei dati personali a dirigenti dei Ministeri della giustizia, dell'interno, dell'istruzione, a magistrati, docenti universitari, esperti della materia, rappresentanti di associazioni attive nella tutela dei minori, fino agli operatori del mercato dei servizi in Internet. L'esame in sede referente ha visto un'approfondita discussione e la fase emendativa, a cui hanno contribuito, tengo a ricordarlo, con propri emendamenti, diversi dei quali approvati, tutti i gruppi parlamentari, ha consentito di arricchire in più parti la proposta di legge 3139 licenziata dal Senato, senza peraltro modificarne né l'ispirazione, né l'impostazione di fondo. 
Venendo al contenuto del testo, la modifica più significativa introdotta nel corso dell'esame alla Camera è l'ampliamento delle finalità e dell'ambito di intervento della legge. Le misure di prevenzione e contrasto vengono estese non solo al cyberbullismo, ma anche al bullismo in ogni sua manifestazione e, pertanto, il nuovo articolo 1 definisce separatamente le specifiche condotte riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. Inoltre, fermo restando l'obiettivo prioritario della tutela dei minori, l'applicazione della norma non sarà limitata solo ai casi che vedono coinvolti minori, in ragione del fatto che, come abbiamo visto, il fenomeno oggi investe, soprattutto nella sua dimensione online, pure le relazioni fra adulti. Le Commissioni hanno inoltre rafforzato gli strumenti previsti dall'articolo 2 a tutela delle vittime di atti di cyberbullismo che potranno ottenere provvedimenti inibitori o prescrittivi: oscuramento, rimozione, blocco dei contenuti oggetto degli illeciti subiti, avanzando un'apposita istanza ai responsabili della gestione dei contenuti dei siti Internet, di piattaforme telematiche, di servizi di messaggistica. L'istanza potrà essere avanzata contestualmente anche al Garante della privacy che, qualora il responsabile non intervenga entro 24 ore, provvederà direttamente a effettuare gli interventi previsti. I gestori dei siti dovranno dotarsi anche di procedure specifiche e codificate per recepire e gestire le istanze, dandone una chiara informazione tramite avvisi ben visibili. Gli operatori della rete e dei servizi di social networkingsono tenuti anche al rispetto di un codice di regolamentazione predisposto dal tavolo tecnico nazionale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo che viene istituito, all'articolo 3, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, coordinato dal MIUR e composto da rappresentanti dei diversi Ministeri e delle altre istituzioni che hanno competenza in materia.
Le Commissioni della Camera hanno ampliato i compiti di questo tavolo che, oltre a predisporre entro sessanta giorni un piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, dovrà definire anche procedure e formati standard per le richieste dei provvedimenti inibitori di cui all'articolo 2, curare la realizzazione di un sistema di raccolta dati per monitorare l'evoluzione del fenomeno, promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione, presentare una relazione annuale al Parlamento. 
Anche l'articolo 4 dedicato alla scuola, a cui viene affidato un ruolo centrale nella strategia di prevenzione, è stato arricchito, prevedendo l'aggiornamento biennale delle linee di orientamento che vengono adottate dal Ministero per la prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole, prevedendo l'individuazione, in ogni istituto, di un docente referente per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Le linee di orientamento prevedono la formazione dei docenti, il coinvolgimento attivo degli studenti, iniziative in collaborazione con la Polizia postale e con le associazioni del territorio, il rafforzamento dei programmi per l'educazione all'uso consapevole della rete e delle tecnologie informatiche. Agli uffici scolastici spetterà il finanziamento di progetti elaborati da reti di scuole per azioni integrate di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di educazione alla legalità. 
Il nuovo articolo 4-bis precisa, poi, i compiti del dirigente scolastico di fronte ad atti di bullismo, prevedendo che la scuola convochi le famiglie, coinvolga se necessario i servizi socio sanitari territoriali, se necessario specifiche figure professionali, al fine di predisporre percorsi personalizzati di assistenza alle vittime, di accompagnamento rieducativo dei bulli, anche attraverso attività riparatorie da svolgersi nella scuola. I regolamenti d'istituto, poi, dovranno prevedere anche specifiche sanzioni disciplinari per gli episodi di bullismo e cyberbullismo, commisurate ovviamente alla gravità degli atti compiuti, sempre improntate alla funzione rieducativa, coerentemente con quanto previsto dallo statuto degli studenti e delle studentesse e dal patto educativo di corresponsabilità. 
L'articolo 5 prevede il sostegno alle attività della Polizia postale per la prevenzione in ambito scolastico, con un finanziamento di 220.000 euro all'anno nel triennio 2016-2018. L'articolo 6 prevede l'ammonimento da parte del questore per atti che, ovviamente, non costituiscono reati procedibili d'ufficio e finché non sia stata avanzata querela, al fine, appunto, di evitare il ricorso alla sanzione penale e rendere comunque il bullo consapevole dell'illecito e della gravità del fatto commesso. Per quanto riguarda, poi, eventuali sanzioni amministrative o penali la legge rimanda alle norme esistenti, ad eccezione di un punto che è l'aggravante prevista, con l'articolo 6-bis, per il reato di atti persecutori, 612-bis del codice penale, commesso attraverso Internet con specifiche modalità come lo scambio di identità, la divulgazione di dati sensibili, la registrazione e diffusione di atti di minacce e di violenza. 
Non viene, quindi, introdotto nessun nuovo reato, viene solo specificato più puntualmente il reato di stalking che già esiste. Questo tengo a precisarlo anche in relazione alle polemiche francamente incomprensibili che abbiamo letto in questi giorni sulla stampa. C’è chi ha definito questa legge repressiva o addirittura liberticida, riscontrandoci un attacco alla libertà di espressione nel web, chi ha parlato di censura. Ora, Presidente, io dico che bisognerebbe essere più onesti e più seri nella cura delle parole; basta leggere il testo di legge per capire che non c’è niente di tutto questo, c’è soltanto il giusto – a mio parere – intento di porre in atto strumenti efficaci, idonei a contrastare comportamenti violenti e scorretti in rete e a tutelare chi ne è vittima; tutte le vittime, lo ripeto, che non sono solo i minori, anche se sono in misura largamente prevalente i minori, ma sono anche tanti adulti in difficoltà, spesso portatori di disagio; e non c'entrano niente in questo i vip, i politici e via discorrendo, che non sono sicuramente adulti portatori di disagio o particolarmente fragili, no ? Non c'entra niente la censura. Non si faccia finta di non capire, lo dico ai colleghi in maniera accorata; se poi ci sono delle espressioni o delle parole nel testo che possono indurre equivoci, rivediamole, in Aula si può tranquillamente ridiscutere e modificare questa parte delle definizioni, ma non si cerchino polemiche strumentali sui presunti intenti che questa legge avrebbe, che invece sono chiarissimi, sono cristallini vorrei dire, e non c'entrano niente con quello che da taluni ho sentito affermare. 
Questa legge va finalmente a colmare un vuoto normativo non più giustificabile, affronta un tema delicato, delicatissimo, con un approccio io credo equilibrato, evitando sia inopportune derive repressive che colpevoli sottovalutazioni o omissioni, non trascura le sanzioni, ma privilegia le misure riparatorie a tutela e protezione delle vittime, soprattutto mette al primo posto il ruolo decisivo della prevenzione, attraverso l'educazione all'uso responsabile della rete soprattutto fra i giovani e nella scuola. 
Questo è il contenuto di questa legge e inviterei a non volerci vedere quello che non c’è. 
In conclusione, io credo che il lavoro delle Commissioni abbia consentito di pervenire a un testo sicuramente ampliato, ma coerente con l'ispirazione di quello trasmessoci dal Senato, capace di rispondere più efficacemente alle aspettative che da più parti si riversano su questa legge, un lavoro al quale hanno dato un contributo positivo tutte le forze politiche, anche di opposizione, in Commissione, io questo lo voglio sottolineare, augurandomi che questo clima costruttivo prosegua anche nei lavori d'Aula e che portiamo in fondo una buona legge per affrontare un problema che sta a cuore a tanti in questo Paese.