Discussione generale
Data: 
Lunedì, 6 Novembre, 2017
Nome: 
Marina Berlinghieri

 

A.C. 4505-B

Relatrice

Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo oggi ad avviare l'esame in seconda lettura del disegno di legge europea 2017 che il Senato ha approvato con modificazioni nella seduta del 10 ottobre scorso. Provvedimento, pertanto, sottoposto all'esame della Camera limitatamente alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Segnalo, al riguardo, che l'Assemblea del Senato ha modificato gli articoli 12 e 16 del provvedimento, mentre i restanti articoli del disegno di legge sono stati approvati in testo identico a quello approvato da questa Camera nella seduta del 20 luglio 2017. Procederò, quindi, all'illustrazione dei soli contenuti del provvedimento che sono stati oggetto di modifiche.

Come ricordato, la prima modifica approvata dal Senato ha come oggetto l'articolo 12, riguardante la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina, che prevede disposizioni di attuazione della direttiva n. 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva n. 83/417 del Consiglio.

In particolare, nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'originario comma 5 che prevedeva la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie. Ricordo che il soppresso comma 5 contemplava, come indicato nella direttiva, la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie, quali l'indicazione del tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari, la quantità netta di prodotti espressa in kg, il nome o ragione sociale dell'operatore del settore alimentare e l'indicazione del Paese di origine nel caso di provenienza da un Paese terzo, che potrebbero essere inserite solo nel documento di accompagnamento.

Nella versione attuale, l'articolo 12 adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore anche in tema di etichettatura contenute nel regolamento n. 1169 del 2011, ma, soprattutto, esso è volto a dare recepimento alla direttiva n. 2203 del 2015, avente lo scopo di allineare i poteri conferiti alla Commissione dalla nuova distinzione introdotta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e tenere conto della nuova legislazione adottata nel frattempo, segnatamente per quanto riguarda l'alimentazione umana.

Per quanto riguarda la direttiva oggetto del recepimento, rilevo che l'obiettivo è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione e a quella internazionale. Ricordo che la legge di delegazione europea 2014 aveva autorizzato il Governo a dare attuazione alla predetta direttiva mediante regolamento, ma, considerata l'esigenza di dettare anche una disciplina sanzionatoria, si è ritenuto necessario adottare, mediante recepimento diretto, un provvedimento di rango primario. Ricordo che l'articolo 12 è finalizzato all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129 allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio del 2017 per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto.

Quanto alla seconda modifica approvata dal Senato, essa concerne l'articolo 16, che integra le disposizioni dettate dall'articolo 78-sexies del codice dell'ambiente, relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee, onde pervenire al superamento di alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304 del 2015. A tal fine, viene previsto che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le regioni e le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.

La norma precisa, altresì, che l'intercomparabilità che le intese dovranno perseguire a livello di distretto idrografico dovrà riguardare i dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A dell'allegato 1 alla parte terza del codice e delle sostanze non prioritarie di cui alla tabella 1/B del medesimo allegato. L'articolo in esame prescrive, altresì, che, ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato di qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovano intese finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. Per garantire il raggiungimento delle finalità indicate, viene altresì previsto che l'ISPRA provveda alla pubblicazione sul proprio sito web, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, dell'elenco dei laboratori del sistema agenziale dotati delle metodiche analitiche disponibili a costi sostenibili.

Faccio osservare che, nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 16 è stato integrato mediante l'aggiunta di un periodo volto a prevedere che le autorità di bacino distrettuali rendano disponibili nel proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate dai citati laboratori.

Da ultimo, ricordo che secondo la Commissione europea vi sarebbero numerosi esempi di cattiva e incompleta applicazione della direttiva n. 60 del 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare, la Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15, avrebbe chiesto di ricevere chiarimenti e informazioni in merito ad alcune specifiche questioni: insufficiente coordinamento nell'implementazione della direttiva, incompleto monitoraggio e incompleta valutazione dello stato della qualità delle acque, assenza di metodologie per la valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti delle acque sotterranee, mancanza di giustificazione delle esenzioni, identificazione di programmi di misure, prezzi dell'acqua in agricoltura ed altre questioni legate al settore agricolo.

Come già ricordato in sede di primo esame della norma, la disposizione è finalizzata a superare una delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7304/15. In particolare, l'intervento è volto ad assicurare l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati di monitoraggio delle sostanze chimiche, e di conseguenza dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. La disposizione mira, altresì, a rispondere a un'ulteriore contestazione del caso EU Pilot 7304/15 circa la mancanza di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e di inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.