Relatore per la maggioranza
Data: 
Martedì, 15 Marzo, 2016
Nome: 
Enzo Lattuca

A.C. 3220 A/R

Il provvedimento in esame reca disposizioni volte al contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio o di rappresentanza. 
L'articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2017 il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti e la CONSOB, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, divieto introdotto dalla legge di stabilità 2013 e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità. 
Il comma 2 precisa che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. 
Il comma 3 dispone che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, incluse la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, con esclusione dello spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio. 
La disposizione eleva a rango legislativo quanto già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 (articolo 3, comma 1). 
Il comma 4 prevede che gli organi costituzionali disciplinano l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei principi di cui al comma 3. 
Il comma 5 dispone in ordine all'applicazione del divieto di utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo per lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro e delle norme sul contenimento delle spese per le auto di servizio recate dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 alle regioni, prevedendo che le tali disposizioni costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui le regioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza unificata. 
Il citato articolo 15, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; sono comunque previste una serie di esclusioni per le auto utilizzate per determinate finalità. 
Il comma 5 in esame allinea la normativa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2016, depositata il 3 marzo, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale proprio dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica in via diretta ed immediata alle Regioni. 
L'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 – anch'esso richiamato quale norma di principio per le regioni – rimette invece ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'indicazione del numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, recante appunto la determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone. 
I commi 6, 7 e 8 recano disposizioni relative al censimento delle autovetture di servizio previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014. 
In particolare, il comma 6 introduce un termine per la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica da parte delle amministrazioni dei dati sulle auto di servizio, fissandolo al 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 7 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata o incompleta comunicazione, di importo compreso tra 500 e 10.000 euro. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Ai sensi del comma 8, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'ANAC le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione. 
Il comma 9 prevede che le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della legge sono poste in vendita con le modalità di cui all'articolo 2. 
L'articolo 2 disciplina infatti le modalità di dismissione delle autovetture, richiamando a sua volta la procedura dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, che prevede procedure di dismissione a titolo oneroso o la cessione a titolo gratuito ad ONLUS che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria. 
L'articolo 3 dispone sull'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.